Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21-10-1998

DECRETO 12 ottobre 1998.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro
poliennali 4%, di durata triennale, con godimento 1 settembre 1998,
quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministero de1 tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effeffuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in
corso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7
ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire
71.243 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre 1998, con i quali
e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni
del Tesoro poliennali 4% - 1 settembre 1998/2001;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al
Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10,
riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari
pubblici e privati;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in
particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state
stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;

Decreta:
Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 4% - 1 settembre 1998/2001, fino all'importo
massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui ai decreti
ministeriali dell'11 e 24 settembre 1998, citati nelle premesse,
recanti l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre
1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al
precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 24 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 15
ottobre 1998.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre
1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il
collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo
massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
quinta tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli
articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 1998, in quanto
applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 15 ottobre 1998.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare, sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 19
ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 48 giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore
dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 19 ottobre 1998.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita'
previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001,
nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675
(unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di
base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 1998
Il Ministro: Ciampi