Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21-10-1998
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 6 ottobre 1998.
Modificazioni agli articoli 3 e 17 e introduzione dell'articolo 17-
bis del regolamento della Camera dei deputati.
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 3.
1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente
proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati
eletti per la quota proporzionale gia' proclamati eletti in collegi
uninominali, nonche' ai deputati optanti tra piu' circoscrizioni,
condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio
uninominale o nella circoscrizione di opzione.
2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca
immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria
composta dei deputati membri della giunta delle elezioni della
precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora
il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente
procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a
raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta
provvisoria e' attribuita secondo i criteri di cui al comma 1
dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato piu'
giovane d'eta' tra i componenti la Giunta provvisoria.
L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
Art. 17.
1. La Giunta delle elezioni e' composta di trenta deputati,
nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari.
Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni,
sulla regolarita' delle operazioni elettorali, sui titoli di
ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilita', di
incompatibilita' e di decadenza previste dalla legge, formulando le
relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due
vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni
sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta
per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le
modalita' previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento
davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni
fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio
sulla contestazione, il principio della pubblicita'.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono
rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni; quand'anche queste siano
date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea.
Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano
chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di
un organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione,
sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile
ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente
della Camera provvede a rinnovare la Giunta.
Dopo l'art. 17 e' aggiunto il seguente:
Art. 17-bis.
1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di
verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di
accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la
proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione
della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno
motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea
respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della
Giunta.
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza
procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare
motivate in relazione alla volonta' di optare per una carica o per un
ufficio con esso incompatibile.
3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la
legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo
svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera
proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto
nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.
4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle
elezioni la Camera puo' essere convocata anche successivamente al suo
scioglimento.
Il Presidente: Violante
LAVORI PREPARATORI
(Documento II, n. 28).
Presentato dalla Giunta per il regolamento il 30
settembre 1998 a seguito della discussione svoltasi
presso la medesima Giunta lo stesso 30 settembre.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1998
e da essa approvato nella seduta del 6 ottobre 1998.
N O T E
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
- Il testo degli articoli 3 e 17 del regolamento della
Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle
modificazioni approvate dall'assemblea nella seduta del
6 ottobre, sopra riportate, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Costituito l'Ufficio provvisorio di
Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i
candidati che subentrano a candidati eletti per la quota
proporzionale gia' proclamati eletti in collegi
uninominali, nonche' ai deputati optanti tra piu'
circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della
loro elezione nel collegio uninominale o nella
circoscrizione di opzione.
2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta
e convoca immediatamente per i relativi accertamenti
una Giunta provvisoria composta dei deputati membri
della Giunta delle elezioni della precedente
legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora
il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il
Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione
del collegio sino a raggiungere il numero predetto.
La presidenza della Giunta provvisoria e' attribuita
secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2;
assume le funzioni di segretario il deputato piu'
giovane d'eta' tra i componenti la Giunta provvisoria".
"Art. 17. - 1. La Giunta delle elezioni e' composta
di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena
costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce
all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni,
sulla regolarita' dalle operazioni elettorali, sui titoli
di ammissione dei deputati e sulle cause di
ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza
previste dalla legge, formulando le relative proposte di
convalida, annullamento o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un
presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa
esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento
interno che, previo esame della Giunta per il
regolamento, deve essere approvato dalla Camera con
le modalita' previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel
procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve
essere assicurato in ogni fase il principio del
contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla
contestazione, il principio della pubblicita'.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni
non possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni;
quand'anche queste siano date, il Presidente della
Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere
sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano
chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la
presidenza di un organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla
convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo
presidente, o non sia possibile ottenere durante lo
stesso tempo il numero legale, il Presidente della
Camera provvede a rinnovare la Giunta".