Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21-10-1998

DELIBERAZIONE 6 ottobre 1998.
Regolamento della Giunta delle elezioni, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del regolamento della Camera dei deputati.

Capo I
Funzioni, organi e poteri della Giunta
Art. 1.
Costituzione della Giunta

1. La Giunta delle elezioni e' convocata, per la sua costituzione,
dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi
componenti ed e' presieduta provvisoriamente dal componente piu'
anziano come deputato o, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano
per eta'. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato piu'
giovane d'eta'.
2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza
assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parita' di
voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano
come deputato e, tra deputati di pari anzianita', il piu' anziano per
eta'.
3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari
ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda,
rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati
che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a
un quarto dei votanti. In caso di parita' di voti si applica il comma
2.

Art. 2.
Validita' delle deliberazioni e votazioni qualificate

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa
al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a
questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il
Presidente non e' obbligato a verificare se la Giunta sia in numero
legale per deliberare, se non quando cio' sia richiesto da due
componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata
di mano. Non puo' essere chiesta la verifica del numero legale in
occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per
espressa disposizione del regolamento della Camera.
2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al
comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri,
ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza non costituiscono
votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del
regolamento della Camera.
3. La votazione nominale puo' essere richiesta da due componenti
della Giunta.
4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di
convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di
un'elezione, in caso di parita' di voti s'intende che la Giunta si e'
pronunziata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta
s'intende approvata la proposta alternativa.

Art. 3.
Comitati permanenti e temporanei

1. La Giunta istituisce un comitato permanente per le
incompatibilita', le ineleggibilita' e le decadenze, e puo' istituire
altri comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei
comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.
2. I comitati istituiti sono composti da membri della Giunta
nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei gruppi, e
sono presieduti da uno o piu' coordinatori nominati dal Presidente.
3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se
ne ravvisi altrimenti l'opportunita', il Presidente della Giunta
nomina un apposito comitato di verifica costituito dal relatore e da
un rappresentante per ciascun gruppo.

Art. 4.
Poteri della Giunta

1. Nell'ambito dell'attivita' di verifica dei risultati elettorali,
la Giunta puo' sempre disporre, su proposta del relatore o di un
componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte
dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e
contestate, nonche', ove necessario, delle schede valide e di tutti i
documenti elettorali.
2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la
verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta puo' essere
riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione
dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:
a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante
dagli atti o dai documenti del procedimento;
b) se risulti che la convalida e' stata deliberata sulla base di
elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi
dall'autorita' giudiziaria con sentenza anche non definitiva;
c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o piu'
documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti
nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel
procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la
mancanza dei presupposti necessari per la convalida.
3. La Giunta richiede a qualsiasi autorita', per mezzo del
Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

Art. 5.
Trasmissione di atti all'autorita' giudiziaria

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attivita' riscontri
fatti che potrebbero costituire reato, ne da' notizia all'autorita'
giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.
2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validita'
delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati
interessati.
3. La Giunta pone a disposizione dell'autorita' giudiziaria il
materiale elettorale in sua disponibilita', necessario per riscontri
a fini di giustizia, con modalita' compatibili con il buon andamento
della verifica dei poteri.

Art. 6.
Pubblicita' dei lavori e regime degli atti

1. La pubblicita' dei lavori della Giunta e' assicurata mediante
resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni
parlamentari.
2. Delle riunioni della Giunta e' redatto verbale la cui
ostensibilita' e' limitata ai componenti della stessa.
3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della
segreteria, nonche' le persone che a qualunque titolo collaborano con
l'attivita' della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le
notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio,
salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicita'.
4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono
accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con
le modalita' dell'istruttoria nonche', limitatamente agli atti
elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente
alla convalida o all'annullamento dell'elezione.
5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5
dell'articolo 17, nonche' quelle conseguenti alla presentazione di
ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o
dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicita' ai
sensi del comma 1.

Art. 7.
Ulteriori attivita' della Giunta

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta puo' avvalersi
delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal
capo XXXIII del regolamento della Camera.

Capo II
Procedimento per la verifica
dei risultati elettorali
Art. 8.
Attivita' preliminari e preparatorie

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli
uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle
elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei
documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore
competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un
prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna
circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:
a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti,
dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate,
nonche' gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica
dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli uffici centrali
circoscrizionali;
b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei
ricorsi presentati;
c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in
sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

Art. 9.
Formalita' ed effetti dei ricorsi

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento
elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e
qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della
verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di
cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta
a pubblicita' ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.
2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere
sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono
indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono
essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona
del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di
proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso
avverso piu' proclamazioni, il termine decorre distintamente per
ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale
ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente
impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al
mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si da' comunicazione
al ricorrente.

Art. 10.
Relatori per la verifica dei poteri

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna
circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di eta'
e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che
nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella
quale e' stato eletto.
2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o
assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente
della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e
sulle relative proclamazioni. L'incarico non puo' essere affidato a
un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso e'
inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni
territoriali di cui al comma 1.
3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte
dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 2, il Presidente puo' sostituirlo con altro relatore
scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.
4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione
del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalita'
di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

Art. 11.
Verifica ordinaria

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i
documenti della circoscrizione, procede:
a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla
verifica della loro ammissibilita' o procedibilita' e, anche a mezzo
di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in
negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta
l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con
apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di
ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;
b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a
un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se
necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o
di apertura dell'istruttoria.
2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto
della medesima, e' costituito il comitato di verifica, designato dal
Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun
gruppo, che procede alle necessarie attivita' istruttorie, definendo
se del caso modalita' di svolgimento della partecipazione delle parti
non disciplinate dal comma 3.
3. Il relatore da' quindi comunicazione alle parti e ai soggetti
interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a
disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o
della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta
stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti
interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi
cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed
entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per
ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti
interessati possono esaminare le schede e' fissato dalla Giunta in
relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui
ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni
dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti
interessati.
4. La Giunta ha sempre la facolta' di ammettere all'istruttoria
soggetti ulteriori, gia' candidati o eletti, rispetto a quelli
previsti dall'articolo 12, nonche' di individuare, tra i candidati e
gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti
l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi
operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione
residuale.
5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle
schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale
addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio
rappresentante, dal quale possono altresi' farsi assistere, nel
periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che
indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale puo'
essere consultato.
6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti
elettorali, le parti e i soggetti interessati possono produrre
memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal comitato di verifica ai
fini delle ulteriori fasi del procedimento.
7. Al termine dell'attivita' istruttoria delle parti, il relatore,
effettuate da parte del comitato di verifica le necessarie ulteriori
attivita' istruttorie, senza la partecipazione delle parti,
nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la
convalida o la contestazione dell'elezione.
8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di
convalida formulate dai relatori e' comunicato al Presidente della
Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.
9. Il relatore rimette all'apposito comitato, di cui all'art. 3,
comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilita' o di
decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo
la convalida delle relative elezioni.
10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione
territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale,
ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a
conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di
determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito
circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti
al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su
base nazionale.
11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro
quattro mesi dal termine delle attivita' di cui all'articolo 8. In
caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a
presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non
motivato, provvede alla sua sostituzione.

Art. 12.
Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:
a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per
l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui
elezione e' oggetto diretto e specifico del reclamo;
b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per
l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle
singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di
ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella
circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;
c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle
operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per
l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le
liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i
proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonche'
i candidati che ad essi subentrano.
2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a
liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o
controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:
a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente
interessata o la convalida della cui elezione e' subordinata a quella
di deputati plurieletti la cui elezione e' oggetto di reclamo;
b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e
graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa
essere idonea a conseguire l'elezione.

Art. 13.
Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il
Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta
pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della
comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono
trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non puo' essere
differita, salvo casi di forza maggiore.
2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti
possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno
esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei
documenti depositati dalle controparti nonche' della restante
documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti
depositati oltre il termine.
3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono
pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per
esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5
dell'articolo 64 del regolamento della Camera. Il Presidente dirige
la discussione e disciplina l'udienza.
4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni
senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno
facolta' di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.
5. Ciascuna delle parti puo' farsi assistere in udienza da non piu'
di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti
innanzi alla Giunta.
6. Al termine della discussione la seduta pubblica e' sospesa e la
Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per
assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.
7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti
della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta
la sua durata.
8. Al termine della discussione in camera di consiglio il
Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta:
questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento,
decadenza o convalida dell'elezione contestata.
9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si
applicano nuovamente le facolta', le procedure e i termini di cui ai
commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle
sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano
stati presenti alla prima seduta.
10. La deliberazione definitiva e' oggetto di relazione scritta,
che e' presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta
pubblica in cui e' stata assunta.
11. E' ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di
minoranza.

Art. 14.
Verifica delle operazioni elettorali
effettuate su base nazionale

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni
effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli
articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

Capo III

Procedimento per la valutazione delle incompatibilita', delle
ineleggibilita' e dei casi di decadenza.

Art. 15.
Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte
e le funzioni svolte

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero
dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e
comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato
dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni
genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura
e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere
internazionale, nonche' le funzioni e le attivita' imprenditoriali o
professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica
o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne
dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale
alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative
funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o
quest'ultima non sia prevista.
2. La Giunta puo' in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o
attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa
di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio
possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di
incompatibilita', ineleggibilita' e decadenza.

Art. 16.
Istruttoria e contraddittorio

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della
documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del
comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle
cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati,
rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilita', l'eleggibilita'
e la decadenza degli stessi.
2. Il comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della
documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di
incompatibilita' ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilita'
e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della
quale:
a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilita' con il
mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai
deputati, dell'eleggibilita' degli interessati o dell'insussistenza
di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti
collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e
dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni
soggettive;
b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali
disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio,
invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di
quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e,
all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di
cui alle lettere a) o c);
c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilita',
ineleggibilita' o cause di decadenza, svolge la necessaria
istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta
valutazione al deputato interessato, il quale puo' trasmettere al
comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici
giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal comitato
stesso. All'esito di tale fase il comitato avanza la conseguente
proposta alla Giunta.

Art. 17.
Delibere e procedimento

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal comitato
di cui all'art. 3, comma 1, di accertamento di cause di
incompatibilita', di ineleggibilita' o di decadenza, si intende che
essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della
compatibilita', dell'eleggibilita' o dell'insussistenza di cause di
decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal
suddetto comitato, di accertamento della compatibilita',
dell'eleggibilita' o dell'insussistenza di cause di decadenza,
s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole
all'accertamento di cause di incompatibilita', di ineleggibilita' o
di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui
non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in
contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo
s'intende come delibera di rimessione degli atti al comitato per
l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).
2. Le delibere di incompatibilita' non possono essere oggetto di
richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente
della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro
trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la
funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine,
il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno
dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilita' e la
conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva e'
inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.
3. L'opzione per il mandato parlamentare non e' efficace se non e'
accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio
incompatibile. A tal fine il deputato e' tenuto a trasmettere alla
Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto
delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o
presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il
deputato puo' far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la
quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad
ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attivita'
non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve
essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione
dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o
beneficio. La Giunta puo' verificare d'ufficio la documentazione
pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.
4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le
dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende
atto.
5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilita' e di
sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare
equivalgono a contestazione dell'elezione.
6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in
materia di ineleggibilita' e decadenza, questi sono ammessi al
contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di
parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

Capo IV
Proclamazione di deputati
subentranti in corso di legislatura
Art. 18.
Proclamazione di deputati subentranti

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la
Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto
vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni
suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta
accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per
la circoscrizione territoriale e la lista interessate.
2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 e' immediatamente
comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3
dell'articolo 17-bis del regolamento della Camera.
3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo,
avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa
proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi
del capo II.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno precedente la
data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei
deputati per la XIV legislatura.
2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta
all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione
del regolamento stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della
Camera.
Il Presidente: Violante

LAVORI PREPARATORI

(Documento II-bis, n. 1).
Presentato dalla Giunta delle elezioni il 30 aprile 1998
a seguito della discussione svoltasi presso la medesima
giunta nelle sedute del 28 gennaio, 11 febbraio, 19 e 26
marzo e 29 aprile 1998. Deferito alla Giunta per il
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, del
regolamento della Camera dei deputati.
Esaminato dalla Giunta per il regolamento nelle sedute
del 7, 16, 21 e 23 luglio 1998. Relazione presentata
alla Presidenza il 23 luglio 1998.
Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1998
e da essa approvato nella seduta del 6 ottobre 1998.

N O T E
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 2:
- L'art. 49, comma 1, del regolamento della Camera
dei deputati cosi' recita:
"Art. 49. - 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni
riguardanti le persone, nonche', quando ne venga fatta
richiesta ai sensi dell'art. 51, quelle che incidono
sui principii e sui diritti di liberta' di cui agli
articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della
Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli
articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della
persona umana di cui all'art. 32, comma secondo, della
Costituzione. Sono altresi' effettuate a scrutinio
segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le
votazioni sulle modifiche al regolamento,
sull'istituzione di Commissioni parlamentari di
inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi
costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi
delle regioni, nonche' sulle leggi elettorali".
Nota all'art. 7:
- Il capo XXXIII del regolamento della Camera,
riguardante le procedure di indagine, informazione e
controllo in commissione, disciplina, all'art. 143,
la presentazione di relazioni all'assemblea, lo
svolgimento di audizioni di Ministri e dirigenti preposti
a settori della pubblica amministrazione e ad enti
pubblici, anche ad ordinamento autonomo, e la
richiesta di relazioni al Governo; all'art. 144, lo
svolgimento di indagini conoscitive; all'art. 145, la
richiesta di rilevazioni, elaborazioni e studi
statistici all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nota all'art. 13:
- I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 64 del regolamento
della Camera cosi' recitano:
"2. Il pubblico e' ammesso in apposite tribune.
3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune
della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione
o disapprovazione.
4. In ogni tribuna vi e' un commesso incaricato di
vigilare sull'osservanza dei regolamenti e di eseguire e
far eseguire gli ordini del Presidente.
5. I commessi, in esecuzione degli ordini del
Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o
le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si
individui la persona o le persone da cui e' cagionato il
disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la
sezione della tribuna nella quale e' avvenuto".
Nota all'art. 18:
- Il comma 3 dell'art. 17-bis del regolamento della
Camera cosi' recita:
"3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga
vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga
attribuito mediante lo svolgimento di elezioni
suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto
il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto
nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni".