Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24-10-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
16 ottobre 1998.
Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante
programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini
stranieri non comunitari.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto
legislativo;
Vista la relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in
Italia presentata al Parlamento;
Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata
la necessita' di aggiornare le quantificazioni degli ingressi
previsti;
Considerato che il predetto documento programmatico contiene
specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per
l'ultima parte dell'anno 1998;
Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere
conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di
prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza
in Italia di stranieri che gia' soddisfano i requisiti richiesti per
il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i
quali puo' definirsi un inserimento lavorativo regolare in
conformita' del predetto documento programmatico;
Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso
per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinche' si possa
disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;
Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;
Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per la
solidarieta' sociale.
Decreta:
Art. 1.
E' consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere
atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi
articoli 3 e 4, a quelli gia' presenti in Italia, entro una quota
totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella gia' fissata con il
decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.
Art. 2.
Nell'ambito di tale quota massima e' consentito in via
preferenziale l'ingresso in Italia di:
a) fino a 3.000 cittadini albanesi, di cui fino a 1.500 tra coloro
che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto
conto degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania;
b) fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini
tunisini, tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con
Marocco e Tunisia.
Art. 3.
Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri gia'
presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per
territorio di apposita domanda corredata da:
a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998;
b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
ovvero un contratto di collaborazione, di carattere non occasionale,
svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente
personale, coordinato con l'attivita' del committente, ed avente ad
oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa, a
fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o
della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso
ramo di attivita' lavorativa autonoma. Tali contratti devono recare
sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva
della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere
verificati dalla competente Direzione provinciale del lavoro;
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.
Art. 4.
Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio
del permesso soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori
stranieri gia' presenti in Italia prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione alla
Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:
a) idonea documentazione circa 1'effettiva presenza in Italia prima
del 27 marzo 1998;
b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all'art. 26, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo
svolgimento della specifica attivita' dovra' essere attestata
mediante il nulla osta dell'organo competente per l'iscrizione in
albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per
la ricezione della denuncia di inizio dell'attivita';
c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il
possesso delle risorse occorrenti per l'attivita' da intraprendere.
Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per
l'attivita' di commercio ambulante.
Art. 5.
Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando
ricorrono le altre condizioni di cui all'art. 29 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri gia' presenti
in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del
6 marzo 1998, possono altresi' richiedere alla Questura
territorialmente competente, sino al 15 dicembre 1998 il permesso di
soggiorno per il ricongiungimento familiare con il cittadino
straniero gia' in possesso del permesso di soggiorno per uno dei
motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto testo unico,
ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata non
inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente
decreto.
Art. 6.
I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono
rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento
equipollente, ivi compresa l'attestazione di identita' rilasciata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di
appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente
decreto, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso o il
soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.
Roma, 16 ottobre 1998
Il Presidente: Prodi