Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26-10-1998
DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 368.
Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11,
comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per
razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione dei Ministeri;
Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione
amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle
attivita' culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle
funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, nonche' dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio
per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare
bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo
spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica
e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali
1. Nel quadro delle finalita' indicate dall'articolo 9 della
Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e' istituito il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero
provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela,
gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla
promozione delle attivita' culturali. Nell'esercizio di tali funzioni
il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la
cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni
pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato.
Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per
la piu' ampia promozione delle attivita' culturali garantendone il
pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree
territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministero
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e
ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto
speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della
legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di
impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.
203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni
amministrative statali nelle seguenti materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni
ambientali;
b) promozione delle attivita' culturali in tutte le loro
manifestazioni con riferimento particolare alle attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di
spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla
fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attivita' editoriali
di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e
bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa
l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la
progettazione di opere di rilevante interesse architettonico
destinate ad attivita' culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di
competenza, anche mediante sostegno delle attivita' degli istituti
culturali;
f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve
le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo
stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con
gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva,
tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il
personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il
Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al
comma 3, lettera b).
Art. 3.
Il Ministro
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato: "Ministro", e' l'organo di direzione
politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli
obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei
risultati conseguiti. Il Ministro e' componente del CIPE.
2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi
di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il
Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma
67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza
dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che e' presieduta dal segretario
generale del Ministero.
3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni
di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei
beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il
programma e' aggiornato annualmente con le medesime procedure.
4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro riponde
altresi' il servizio di controllo interno.
Art. 4.
Il Consiglio per i beni culturali e ambientali
e i Comitati tecnicoscientifici
1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito
denominato: "Consiglio", e' presieduto dal Ministro e composto dai
presidenti dei comitati tecnicoscientifici di cui al comma 3 e da
otto eminenti personalita' della cultura nominate dal Ministro, di
cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nonche' da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i
propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.
2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare
le attivita' previste dall'articolo 2195 del codice civile, ne'
essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di
societa' che esercitino le medesime attivita'. Essi inoltre non
possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il
Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri
soggetti pubblici e privati.
3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in
relazione alle materie di loro competenza, comitati
tecnicoscientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto
esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il
numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
4. Al Consiglio e ai comitati tecnicoscientifici sono attribuite le
competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli
articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati
tecnicoscientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli
articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805.
6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le
funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnicoscientifici,
anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i
problemi dello spettacolo.
Art. 5.
Il segretario generale
1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del
Ministro. Assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione
amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli
indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici
e le attivita' del Ministero, vigila sulla loro efficienza e
rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle
riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali
dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.
3. L'incarico di segretario generale e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
Art. 6.
Organizzazione del Ministero
1. Il Ministero e' organizzato secondo i principi di distinzione
fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e
autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle
procedure.
2. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici
dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni
archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e
artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni
paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale,
istituzioni culturali, beni archivistici, attivita' di' spettacolo, e
in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e
l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si
articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle
soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e
d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805, in archivi di Stato. Sono altresi' organi del Ministero le
biblioteche pubbliche statali, nonche' i musei dotati di autonomia ai
sensi dell'articolo 8.
3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello
Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti
di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
4. Presso il Ministero e' istituito l'Istituto centrale per gli
archivi con compiti di definizione degli standard per
l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio,
di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni
dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere
riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono
essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di
studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza
tecnicoscientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati,
elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di
appartenenza.
Art. 7.
Il soprintendente regionale
1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze
alle antichita' e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153
del 3 luglio 1997, e' conferito, previa comunicazione al presidente
della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di
soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.
2. Il soprintendente regionale coordina le attivita' delle
soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma
1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:
a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e
straordinarie, individuando le priorita' sulla base delle indicazioni
delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del
programma di cui all'articolo 3, comma 3;
b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e
degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi
centrali;
c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e
alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.
3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali,
sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni
elemento utile ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
4. Il soprintendente regionale e' componente della commissione di
cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.
5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 e'
attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di
cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere
conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con
contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
Art. 8.
Soprintendenze e gestioni autonome
1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805,
possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia
scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore
archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun
provvedimento e' allegato l'elenco delle soprintendenze gia' dotate
di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di
autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7,
comma 5.
2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia puo' essere
attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi
di Stato e a soprintendenze archivistiche.
Art. 9.
Scuole di formazione e studio
1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e
di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre
dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e
di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre
istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta,
partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed
enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione
e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con
regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si
provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 10.
Accordi e forme associative
1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali
e ambientali puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti
privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle
societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in
uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo
statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono
prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni
culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle
iniziative adottate ai sensi del comma 1.
Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali
1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni
organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli
uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle
amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La
gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere
svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b),
conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio
decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le
modalita' e le misure stabilite nei contratti collettivi.
4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Art. 12.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con
il presente decreto.
2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e
ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari,
sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e
le attivita' culturali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veltroni, Ministro per i beni
culturali e ambientali, delegato
per lo spettacolo e lo sport
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805, reca: "Organizzazione del Ministero per
i beni culturali e ambientali"
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, reca:
"Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo
e sport".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo vigente dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti
deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione della commissione, il parere, ove occorra,
viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il passaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione".
- L'art. 128 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea cosi' recita:
"Art. 128. - 1. La Comunita' contribuisce al pieno
sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto
delle loro diversita' nazionali e regionali,
evidenziando nel contempo il retaggio culturale
comune.
2. L'azione della Comunita' e' intesa ad
incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se
necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di
questi ultimi nei seguenti settori:
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della
cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio
culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il
settore audiovisivo.
3. La Comunita' e gli Stati membri favoriscono la
cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di cultura, in
particolare con il Consiglio d'Europa.
4. La Comunita' tiene conto degli aspetti culturali
nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del
presente Trattato.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi
previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:
- deliberando in conformita' della procedura di cui
all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato
delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri. Il
Consiglio delibera all'unanimita' durante tutta la
procedura di cui all'articolo 189B;
- deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, raccomandazioni".
- L'art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 (per il titolo v., nelle note alle premesse), cosi'
recita:
"Art. 148 (Definizioni). - 1. Ai fini del
presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il
patrimonio storico, artistico, monumentale,
demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e
librario e gli altri che costituiscono testimonianza
avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla
legge:
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla
legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei
suoi valori naturali o culturali;
c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere,
conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante
l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad
assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali,
concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e
di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a
migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione
dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la
fruizione;
f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e
diffondere espressioni della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a
sostenere le attivita' culturali".
Note all'art. 2:
- L'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203 (Riordino delle funzioni in materia di
turismo, spettacolo e sport), cosi' recita:
"Art. 2 (Funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport). - 1.
In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni,
esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e
dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati
ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400:
a) definizione, sulla base di una programmazione
triennale, delle politiche di settore, al fine di
fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto
delle competenze regionali, anche ai fini della
partecipazione dell'Italia alle organizzazioni
multilaterali e alla realizzazione degli accordi
internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri in materia di relazioni internazionali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18;
b) svolgimento delle attivita' necessarie ad
assicurare la partecipazione dell'Italia alla
elaborazione delle politiche comunitarie;
c) predisposizione di atti e svolgimento di attivita'
generali necessari all'attuazione degli atti adottati
dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze
della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea;
d) esercizio delle attivita' di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle regioni, anche al
fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia
all'estero, dello sviluppo del mercato turistico
nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno
rispetto delle autonomie regionali;
e) esercizio delle attivita' di indirizzo e
coordinamento relative alla disciplina delle imprese
turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17
maggio 1983, n. 21, e successive modificazioni, e alla
classificazione delle strutture ricettive di cui agli
articoli 6 e 7 della legge medesima;
f) raccolta ed elaborazione di dati, anche
attraverso sistemi informativi computerizzati
avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed
elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580;
g) controllo sugli enti gia' sottoposti alla
vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo,
per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno,
promozione e vigilanza delle attivita' di spettacolo,
ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione
artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo
riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui
all'articolo 2 della legge di conversione del presente
decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo
spettacolo per la parte assegnata allo Stato;
i) sostegno e promozione del turismo in favore dei
soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita
altresi' le competenze relative agli interventi di cui
al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556,
agli interventi di competenza statale di cui al
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al
decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonche'
quelle statali gia' esercitate dal soppresso Ministero
del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul
CONI.
3. Nell'osservanza delle rispettive competenze
dovra' essere assicurata alle regioni una piena
informazione e partecipazione mediante la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in ordine
all'adozione e all'attuazione degli atti delle
istituzioni della Comunita' europea.
4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree
depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del
turismo esercita altresi' le competenze statali nella
materia delle agevolazioni alle attivita'
turisticoalberghiere, ferme restando le competenze
regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
verra' data attuazione al presente comma".
- Gli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59), cosi' recitano:
"Art. 156 (Compiti di rilievo nazionale in materia di
spettacolo). - 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:
a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle
attivita' teatrali, musicali e di danza, secondo principi
idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita' e in
un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e
delle attivita' teatrali sul territorio;
b) promuove la presenza della produzione nazionale di
teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante
iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre
nazioni;
c) definisce, previa intesa con la Conferenza
unificata, i requisiti della formazione del personale
artistico e tecnico dei teatri;
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di
conservare la memoria visiva delle attivita' teatrali,
musicali e di danza;
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di
danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali,
favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli
enti locali, la promozione e la circolazione sul
territorio;
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni
teatrali nazionali;
g) definisce gli indirizzi per la presenza del
teatro, della musica, della danza e del cinema nelle
scuole e nelle universita';
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti
operanti nel settore della cinematografia, di cui alla
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) provvede alla revisione delle opere
cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n.
161;
l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei
limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3;
m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola
nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto
legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
n) programma e promuove, unitamente alle regioni e
agli enti locali, la presenza delle attivita' teatrali,
musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi
di equilibrio e omogeneita' della diffusione della
fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone
l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e
favorendo la equilibrata circolazione delle
rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo
fine e per gli altri fini di cui al presente articolo
utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed
integrazioni;
o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale,
musicale e di danza nazionale, con particolare
riferimento alla produzione contemporanea;
p) preserva ed incentiva la rappresentazione del
repertorio classico del teatro grecoromano in
coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il
dramma antico";
q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione
teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed
assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
"Art. 157 (Competenze in materia di sport). - 1.
L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione
tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e
successive modificazioni, e' trasferita alle regioni. I
relativi criteri e parametri sono definiti
dall'autorita' di governo competente, acquisito il
parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita'
di governo competente con le modalita' di cui al comma
1. E' soppressa la commissione tecnica di cui
all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n.
2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di
cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e
successive modificazioni e sull'Istituto per il credito
sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al
riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche
garantendo una adeguata presenza nell'organo di
amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle
autonomie locali".
Note all'art. 3:
- L'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, cosi' recita:
"67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di
cui al comma 59, l'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i
problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni
rispettivamente competenti per la musica, la danza, la
prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo
spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi
dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza
e di verifica in ordine alla elaborazione ed
attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e
di criteri generali relativi alla destinazione delle
risorse pubbliche per il sostegno alle attivita' dello
spettacolo".
- L'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), cosi' recita:
"Art. 155 (Funzioni della commissione). - 1. Ciascuna
commissione, ai fini della definizione del programma
nazionale e di quello regionale, istruisce e formula
una proposta di piano pluriennale e annuale di
valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle
relative attivita', perseguendo lo scopo di
armonizzazione e coordinamento, nel territorio
regionale, delle iniziative dello Stato, della regione.
degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e
privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma
1;
b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni
statali e regionali, pareri in ordine a interventi di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali".
- Il decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 5 marzo 1992 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.
Note all'art. 4:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n.
281, cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 721 (Regolamento per la elezione dei
rappresentanti del personale in seno ai consigli di
amministrazione e organi similari, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 275 dell'8 ottobre 1977.
- L'art. 2195 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano:
1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di
beni o di servizi;
2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per
aria;
4) un'attivita' bancara o assicurativa;
5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
questo articolo e alle imprese che le esercitano".
- Gli articoli 3, 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, cosi' recitano:
"Art. 3. - E' istituito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:
a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi
concernenti i beni culturali e ambientali, sugli
strumenti per la programmazione generale e settoriale
dello Stato, nonche' sull'attuazione dei medesimi;
b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni
culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;
c) verificare in apposite relazioni al Ministro i
rapporti annuali di attivita' e di attuazione dei
programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli
istituti centrali;
d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su
schemi di atti normativi e amministrativi generali;
e) esprimere pareri sulle questioni di carattere
generale relative ai beni culturali e ambientali, sui
progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su
ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti
culturali;
f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da
leggi o regolamenti".
"Art. 7. - Sono costituiti i seguenti comitati di
settore composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli
di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'art.
4:
1) comitato di settore per i beni ambientali e
architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali.
Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un
presidente e un vice presidente.
La composizione di ciascun comitato e' determinata con
decreto del Ministro.
Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli
comitati e per materie di comune interesse nonche' per
l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza
regionale di cui all'art. 32 quando cio' sia richiesto
dalla natura degli interventi previsti, piu' comitati di
settore possono riunirsi in seduta comune".
"Art. 8. - I comitati di settore, sulla base degli
indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio
nazionale:
a) propongono, per la materia di propria competenza,
programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o
comunque individuano obiettivi di intervento;
b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi,
su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il
Ministro puo', con propri decreti sentito il Consiglio
nazionale, fissare misure, limiti e direttive;
d) danno parere su questioni loro sottoposte dal
Ministro;
e) possono chiedere agli uffici ministeriali che
siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da
leggi e da regolamenti".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'
recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
a) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Nota all'art. 5:
- L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, cosi' recita:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio da incarichi di
funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacita'
professionale del singolo dirigente, anche in relazione
ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di
norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma,
del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli
uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato,
secondo le disposizioni del presente articolo. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a sette anni, con facolta' di rinnovo. Il
trattamento economico e' regolato ai sensi dell'art.
24 ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di
livello equivalente sono conferiti con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo
unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo
unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a
persone in possesso delle specifiche qualita'
professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti. con decreto del dirigente
generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'art. 3. comma 1. lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti
possono essere conferiti con contratto a tempo
determinato, e con le medesime procedure, entro il
limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone
di particolare e comprovata qualificazione professionale,
che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici
o privati o aziende pubbliche e private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato
da una indennita' commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali. Per il
periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di
servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi
di responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera
dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli
ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita'
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano
interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli
dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi
ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore".
Nota all'art. 6:
- Gli articoli 12, 17, 23, 24, 27, 29 e 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, cosi' recitano:
"Art. 12. - Gli istituti centrali sono riordinati come
segue:
a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) istituto centrale per la patologia del libro;
d) istituto centrale per il restauro.
Gli istituti centrali sono dotati di autonomia
amministrativa e contabile per quanto concerne le spese
relative all'attivita' svolta e quelle di funzionamento
con esclusione delle spese per il personale;
tengono collegamenti funzionali con gli organismi
periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni
relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la
catalogazione e la conservazione; corrispondono con
organismi di ricerca italiani e internazionali.
L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve
comprendere uno o piu' laboratori di ricerca ed un
ufficio amministrativo, e' stabilito con decreto del
Ministro, sentito il competente comitato di settore".
"Art. 17. - Restano in vigore le norme vigenti relative
al Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato ed alle sue attribuzioni".
"Art. 23. - Rimangono in vigore le norme
attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre
dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al
Museo nazionale d'arte orientale".
"Art. 24. - Le soprintendenze speciali al museo delle
antichita' egizie, con sede in Torino, al museo
preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale
d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a
quando non saranno adottate nuove leggi sui beni
culturali. conservano le attribuzioni stabilite dalle norme
vigenti".
"Art. 27. - Rimane in vigore la normativa relativa ai
servizi ed agli uffici, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973,
trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre
1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge
29 gennaio 1975, n. 5.
Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono
posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni
librari e gli istituti culturali.
La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2
febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni
sono trasferite al comitato di settore per i beni librari
e gli istituti culturali.
Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a
far parte dell'ufficio studi".
"Art. 29. - E' istituito in Roma l'Istituto
nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia,
catalogazione e divulgazione di beni concernenti la
produzione grafica e fotografica.
In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle
stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali
in essi esistenti.
Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per
il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali ed ambientali, si provvedera' all'ordinamento
interno ed alla regolamentazione dell'attivita' del
museo".
"Art. 30. - Sono organi periferici del Ministero,
allo stato attuale della legislazione:
a) le soprintendenze archeologiche;
b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
c) le soprintendenze per i beni ambientali e
architettonici;
d) le soprintendenze archivistiche;
e) gli archivi di Stato.
Sono altresi' organi del Ministero le biblioteche
pubbliche statali.
Il numero e la sede dei detti organi, ivi
comprese le soprintendenze miste, quali attualmente
esistenti, sono mantenuti.
Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato
regionale di cui all'art. 35, puo' modificare, ai sensi
dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264,
circoscrizioni e sedi".
Note all'art. 7:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 gennaio 1997 (Rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del
Ministero per i beni culturali e ambientali) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997.
- Per l'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 175, n. 805, si veda la nota
all'art. 6.
- Gli articoli 3, 5 e 31 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, cosi' recitano:
"Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale
notifica in forma amministrativa ai privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose
indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente
importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si
applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo
precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e'
notificato l'interesse particolarmente importante, e'
conservato presso il Ministero dell'educazione
nazionale e copie dello stesso sono depositate presso
le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse puo' prendere visione".
"Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale,
sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle
scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle
collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come
complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per
qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione
del Ministro per l'educazione nazionale".
"Art. 31. - Nel caso di alienazione a titolo oneroso,
il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di
acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto
di alienazione.
Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico
corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dal
Ministro.
Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo
determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara'
stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da
una commissione composta di tre membri da nominarsi
uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall'alienante.
Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di
prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha
facolta' di recedere dal contratto".
- L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, cosi' recita:
"Art. 82 (Beni ambientali). - Sono delegate alle
regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi
centrali e periferici dello Stato per la protezione
delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni
amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il
potere del Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta
per le loro modificazioni:
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e
periferici inerenti alle commissioni provinciali
previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e dell'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre
1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle
bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere
revocate o modificate se non previo parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali.
Il Ministro peri i beni culturali e ambientali puo'
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi
rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze
naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione
negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali:
i) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani:
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei
piani pluriennali di attuazione - alle altre zone,
come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati
perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche
nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al
numero 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del
quinto comma del presente articolo sono consentiti il
taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le
opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti
ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata
entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni
danno immediata comunicazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e
trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto
termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il
Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni
caso annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro
per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso
rilasciare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui
all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche
in difformita' dalla decisione regionale.
Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione
del Ministero per i beni culturali e ambientali,
prevista dal precedente nono comma, e' rilasciata
sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita'
agrosilvopastorale che non comporti alterazione permanente
dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre
opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed
opere che non alterino l'assetto idrogeologico del
territorio.
Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo
di cui al quinto comma del presente articolo sono
esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni
culturali e ambientali".
- Per l'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, si veda la nota all'art. 3.
- Per l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, si veda la nota all'art. 5.
- L'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, cosi' recita:
"Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente
e' determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilita'. La graduazione delle
funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento
accessorio e' definita, ai sensi dell'art. 3, con
decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e
con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le
altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque
l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita'
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali
di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4
dell'art. 19, con contratto individuale e' stabilito
il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi
contemplati dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di
responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed
ai risultati conseguiti nell'attivita' amministrativa e di
gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque
conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso
cui prestano servizio o su designazione della stessa; i
compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente
all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle
risorse destinate al trattamento economico accessorio
della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dal comma 4 dell'art. 2, la
retribuzione e' determinata ai sensi dei commi 5 e 7
dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di
cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da
destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del
trattamento economico del restante personale dirigente
civile e militare non contrattualizzato con il
trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri,
tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici
complessivi e degli incrementi comunque determinati a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati
nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle
universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al
sostegno dell'innovazione didattica, delle attivita'
di orientamento e tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le Universita' possono
destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando
anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a
valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge
n. 334 del 1997 e' erogata come assegno aggiuntivo
pensionabile".
Note all'art. 8:
- Per l'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si veda la nota
all'art. 6.
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda la nota all'art. 4.
- L'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1409, cosi' recita:
"Art. 14 (Scuole presso gli Archivi di Stato e
corsi per il personale). - Presso gli Archivi di Stato
indicati nella tabella B annessa al presente decreto
sono istituite scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di
archivistica, paleografia e diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico
delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su
proposta del Ministro per l'interno, di concetto con i
Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.
Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150
e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, l'amministrazione degli Archivi di Stato si
avvale, oltre che delle scuole di cui al presente
articolo, della collaborazione delle scuole speciali
per archivisti e bibliotecari istituite presso le
Universita' degli studi, con l'osservanza delle norme
contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
Nota all'art. 11:
- Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 1988, n. 214, si veda la nota
all'art. 4.