LEGGE 19 ottobre 1999, n.370
Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica. (GU n. 252
del 26-10-1999)
note:
Entrata in vigore della legge: 27-10-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA
Art. 1.
(Nuclei di valutazione interna degli atenei)
1. Le universita' adottano un sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca,
degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della
ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in
ciascuna universita' da un organo collegiale disciplinato dallo
statuto delle universita', denominato "nucleo di valutazione di
ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove
membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo
della valutazione anche in ambito non accademico. Le universita'
assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai
dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone
l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita'
didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di
ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le universita' che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi
alla programmazione universitaria, nonche' delle quote di cui al
comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di
valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le
informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al
medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma
2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Art. 2.
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario)
1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita' di settori metodologici e disciplinari,
anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto
decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi
di autonomia operativa e di pubblicita' degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attivita' delle
universita' previa consultazione della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale
(CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU),
ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che
i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare
annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di
valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un
programma annuale di valutazioni esterne delle universita' o di
singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie, sulla base
di standard riconosciuti a livello internazionale, nonche' della
raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla
cooperazione in materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attivita' di
valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di
entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la
valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio
1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, ulteriori attivita' consultive,
istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri
e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attivita'
delle universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI,
riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio
di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' per l'attribuzione agli
atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati
ed in relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui
all'articolo 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e' soppresso l'Osservatorio per
la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle
attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2 miliardi a decorrere
dal 1o gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il
secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 3.
(Disposizioni per le universita' non statali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo
2, comma 1, si applicano anche alle universita' non statali
autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica riserva,
con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29
luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle universita' non statali
di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in
relazione agli esiti dell'attivita' di valutazione di cui agli
articoli 1 e 2.
Art. 4.
(Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per
l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91
miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari,
per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento
qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto
tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture
didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo e' ripartito tra
gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti
la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali
e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori
universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del
presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita',
con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori
universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che
optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario
medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita'
didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni
pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i
quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un
piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni
tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di
dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo
della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore
annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e
specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il
tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica,
l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita'
didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica
predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare
riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita'
formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei
progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli
studenti;
d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli
atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei
percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le
risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate
all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a
condizione che le loro attivita' didattiche siano valutate
positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della
didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il
monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente
articolo. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da
attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti
in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' rimessa all'autonoma
determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta
norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da
essi emanate.
Art. 5.
(Assegni di ricerca e scuole di specializzazione)
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi
per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5
miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di
importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca
ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'importo e' ripartito secondo criteri determinati con decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento
dell'attivita' di ricerca delle universita'. I medesimi decreti
prevedono altresi' le modalita' di controllo sistematico e di
verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del
termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli
atenei formulano un giudizio sull'attivita' di ricerca svolta dal
titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come
contributi alle spese di funzionamento delle scuole di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri
adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema
universitario 1998-2000.
3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che
gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli
insegnanti.
Art. 6.
(Disposizioni per l'autonomia didattica)
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e'
sostituito dal seguente:
"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o
novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di
attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno
accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre
universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo
sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato
dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta'
di provenienza".
2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la
data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 3 luglio 1998, n.
210, e' esteso anche ai professori nominati dalle facolta' ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3
luglio 1998, n. 210, dopo le parole: "in campo clinico", sono
inserite le seguenti: "ovvero, con riferimento alle scienze motorie,
in campo tecnico-addestrativo".
4. All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
parole da: "sono istituite" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "con esclusivo riferimento alle attivita'
professionali per il cui esercizio la normativa vigente gia' prevede
l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e' modificata e
integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi,
ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri
direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale
ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli
istituiti in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o
collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i
necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti
albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di
Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a)".
5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni
per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita'
didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da
rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono
parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita'
formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture
didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
6. Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di
studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti
corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere
erogati alla universita' i finanziamenti previsti da accordi di
programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione
universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dei
regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.
7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle seguenti: "universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca"; e le parole: "della
predetta legge" sono sostituite dalle seguenti: "della legge 19
novembre 1990, n. 341";
b) alla lettera a), le parole: "anche in deroga a quanto previsto
dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ed" sono soppresse; e le parole da:
"nonche' la previsione" fino a: "della legge 19 novembre 1990, n.
341" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la previsione di nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e
4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando
gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 178".
8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
178, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sei"; e dopo
la parola: "esperti", sono inserite le seguenti: "anche stranieri".
9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
178, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre
anni".
Art. 7.
(Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono ammesse, come spese di
funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli,
indennita' di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in
modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi
decreti determinano l'importo di specifiche indennita' per il
presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei
presidenti del CUN e del CNSU, puo' destinare alle attivita'
richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano
di specifiche capacita' professionali. Ai predetti esperti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1,5
miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999.
2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le
universita' sedi della commissione elettorale locale, individuate ai
sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono
autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle
associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e
degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di
candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza
per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono
stabilite le modalita' e le procedure per il rimborso e i criteri per
il riparto della suddetta somma tra gli atenei.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di personale universitario)
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle
universita' e' di tipo subordinato, con trattamento economico
determinato in conformita' a criteri e parametri individuati con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica.
2. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si
interpreta, per la parte riguardante il personale delle Universita'
per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui
all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al
personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle
predette Universita' con la sola esclusione di quello che,
successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge
29 gennaio 1986, n. 23, abbia gia' eventualmente usufruito dei
benefici di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di
ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza
soluzione di continuita' per almeno cinque anni, non appartenente ai
ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il
trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a
carico delle universita' vigilanti sulle scuole stesse ai sensi
dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128,
convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al
personale docente e ricercatore delle universita'. Le universita'
assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attivita'
svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio,
deve essere presentata alle predette universita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si
interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed
attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, e'
rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo
di straordinariato per effetto del trattamento stipendiale spettante
anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo
103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da
interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma e'
riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica
recata dal presente comma.
5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto
o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di
conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il
trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico
svolto precedentemente e quello attribuito al professore o
ricercatore universitario di pari anzianita', tale importo e'
attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia
della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli
articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo
attribuito al personale docente e ricercatore delle universita'.
6. Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 e' riconosciuto al personale
docente e ricercatore delle universita', per il quale non e' stata
applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il
servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le
modalita' di cui al citato articolo 103.
7. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50,
51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1,
comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche
se non in servizio al 1o agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai
relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai
competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati.
8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di
ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini
della carriera dei ricercatori universitari di cui all'articolo 103
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro un anno
dalla conferma in ruolo.
9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, le parole: "sino al 30 giugno 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo
entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del
nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina
contrattuale del rapporto di lavoro,".
10. Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6
e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale e'
ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole
materne ed elementari, in possesso di titolo d'istruzione secondaria
quadriennale, e' consentito l'accesso, anche in soprannumero, al
corso di laurea in scienze della formazione primaria.
12. Per le universita' statali cui sono annessi i policlinici
universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area
socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono
compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51,
comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 9.
(Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale
scientifica)
1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1
miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore
dell'universita' di Padova per la contrazione di mutui per il
finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi
compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi
costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale
demolizione degli edifici medesimi;
b) per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1
miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo
di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di
interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.
2. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno
2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia
universitaria;
b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno
2001, da destinare all'universita' degli studi "La Sapienza" di Roma,
per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di
Latina.
3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici
e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.
4. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di
lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui
all'unita' previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria,
grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra universita' e
Ministero per i beni e le attivita' culturali, aventi per oggetto il
trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso
collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, garantendo l'accessibilita' al pubblico, puo' essere
disposto, con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i
beni e le attivita' culturali, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta
dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento
all'universita' del personale di ruolo addetto alla predetta
biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonche' delle risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento
economico. Il personale trasferito e' inquadrato nel livello,
qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I
termini per l'opzione, le modalita' e i tempi per il trasferimento
del personale, nonche' i criteri per l'inquadramento sono determinati
nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA
Art. 10.
(Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca)
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il
fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per
l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare
per la prosecuzione delle attivita' secondo il programma pluriennale
vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per
l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della
materia per la prosecuzione delle attivita' secondo il programma
pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo
speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l'anno 1999,
all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza
strategica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al
medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del
1998, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti
interessati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi in favore
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale
di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989,
n. 168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per
importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento
forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita,
da attribuire al personale inviato a svolgere attivita' di ricerca
all'estero presso enti, centri e istituzioni straniere o
internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui
regolamenti di cui al presente comma il Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine
perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. La Sincrotrone Trieste, societa' consortile per azioni, e'
costituita come societa' di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 2461 del codice civile. La societa' non ha scopo di
lucro, non puo' distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed e'
obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione,
nonche' eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni
costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della
riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla
lettera d), i quali non hanno natura di attivita' commerciale e non
sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla societa' si applica
dal 1o gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali
di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110,
110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' di cui agli
articoli 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari
e' disposto in regime di neutralita' fiscale, ai fini
dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando cessione o
realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive soggette a tassazione
in relazione alla prevista destinazione istituzionale dei beni.
Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle precedenti
dichiarazioni di imposta, con facolta' di richiesta dei relativi
rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della societa', da
sottoporre al controllo del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il comitato di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono
modificati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di
partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti
nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure
di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il
parere del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;
d) definizione dei compiti istituzionali della societa' in termini di
attivita' di ricerca e formazione, in collegamento con il programma
nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali,
promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche
stranieri e internazionali, nonche' in termini di manutenzione,
gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di
Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione
dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di
ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la
trasparenza delle procedure e la parita' di condizioni, con vincoli
di diffusione dei risultati per finalita' di ricerca e non
commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera d),
del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di
soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attivita' commerciali,
a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle componenti
patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti
dal codice civile, in conformita' ai compiti istituzionali della
societa'.
Capo III
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
Art. 11.
(Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici
ammessi alle scuole negli anni 1983-1991)
1. Ai medici ammessi presso le universita' alle scuole di
specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno
accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato
del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis),
numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282
del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo
richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo
considerato, nonche' del tempo trascorso, il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua
onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si da' luogo al pagamento di
interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio e'
subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;
b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della
scuola di specializzazione;
c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di
specializzazione di qualsiasi attivita' libero-professionale esterna,
nonche' di attivita' lavorativa anche in regime di convenzione o di
precarieta' con il Servizio sanitario nazionale.
3. Non puo' essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui
ne e' stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi
importo, quale che sia il soggetto erogatore. E' escluso dalla borsa
di studio di cui al comma 1:
a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non
abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da
quelli previsti dalla lettera a).
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve
essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio
previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le
modalita' di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione
secondo la normativa vigente in materia, nonche' l'effettuazione di
controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze
presentate. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 83 miliardi
per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25
miliardi per l'anno 2001.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a
lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per
lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire
697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo
complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle
disponibilita' di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la
relativa autorizzazione di spesa e' incrementata o ridotta al fine di
adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e' autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di
spesa complessivo per le finalita' di cui agli articoli 4, 5, comma
1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi
previsti.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema , Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zecchino , Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5924):
Presentato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica (Zecchino) il 20 aprile
1999.
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente, il 22 aprile 1999, con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VIII, X, XI, XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 6,
19 maggio 1999; il 1 , 15, 17 giugno 1999; il 7 luglio
1999.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 28 luglio 1999, con pareri delle
commissioni I, II, IV, V, VIII, X, XI, XII.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e
approvato il 29 luglio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4194):
Assegnato alla 7 commissione (Pubblica istruzione),
in sede deliberante, il 13 settembre 1999, con parere
delle commissioni 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 12 e della
giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 7 commissione il 16, 21, 22
settembre 1999 ed approvato il 29 settembre 1999.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note