Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28-10-1998
DELIBERAZIONE 5
agosto 1998.
Disposizioni in materia di istruttoria degli interventi di ricerca
nelle aree depresse di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 96
del 1993 e dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995 convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. (Deliberazione n. 101/98).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree
economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata
legge n. 488 del 1992;
Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96
del 1993 che definisce le funzioni in materia di ricerca trasferite
al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, che all'art. 2, comma 1.f, nell'ambito della devoluzione delle
funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di
emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui
all'art. 1, del citato decreto-legge n. 415 del 1992;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza
modificazioni dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104, recante
disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle
attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo nel Mezzogiorno;
Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto che al comma 3
prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica possa avvalersi, per le attivita' di istruttoria
tecnicoeconomica degli interventi ad esso trasferiti, del CNR,
dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati, previa apposita
convenzione e al comma 5 attribuisce allo stesso Ministero le
funzioni in materia di centri e progetti di ricerca non inclusi in
contratti di programma;
Vista la propria deliberazione 27 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale
n. 142 del del 20 giugno 1995) concernente direttive per la
concessione di agevolazioni industriali nelle aree depresse ai sensi
del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che al punto 5.c prevede
espressamente il ricorso al sistema bancario per l'istruttoria delle
domande di agevolazione;
Vista la propria deliberazione 29 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale
n. 85 dell'11 aprile 1996), recante criteri, indirizzi e procedure
per la regolamentazione degli interventi trasferiti ai sensi
dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993;
Vista la propria deliberazione 27 novembre 1996 (Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 19 febbraio 1997), recante direttive per la concessione
delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca di cui
all'art. 6, comma 5 del citato decreto-legge n. 32 del 1995;
Considerata l'opportunita' di assicurare la piena coerenza
procedurale tra le attivita' delle varie amministrazioni coinvolte
nell'opera di sostegno delle attivita' economicoproduttive delle aree
depresse del territorio nazionale;
Udita la proposta del sottosegretario di Stato all'universita' e
alla ricerca scientifica e tecnologica di adottare, nel quadro di una
omogeneizzazione delle differenti forme di agevolazione per la
ricerca nelle aree depresse del territorio nazionale, una norma
analoga a quanto previsto al punto 5, lettera c), della citata
deliberazione del 27 aprile1995;
Delibera:
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, al fine di accelerare le procedure attuative degli
interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993 e all'art. 6,
comma 5, della legge n. 104/1995, stipula apposite convenzioni con
banche, societa' di servizi controllate ex art. 2359 del codice
civile da una o piu' banche, singolarmente o in forma associata, per
l'esecuzione delle relative attivita' di valutazione e verifica di
carattere tecnicoeconomico.
2. Gli oneri derivanti da dette convenzioni, che saranno
determinate sulla base degli ordinari meccanismi di aggiudicazione,
sono posti a carico delle complessive risorse stanziate per la
realizzazione degli interventi stessi.
Roma, 5 agosto 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 366