Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29-10-1998
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre
1998, n. 373.
Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a
norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni, recante: "Riforma sulla vigilanza delle assicurazioni";
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n.
89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni
1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze
attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre
1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.
2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal
comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli
articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge
28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le
procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli
albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma
1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di
svolgere le funzioni di cui al presente articolo puo' assumere,
previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne
faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso gli uffici competenti in materia
assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Art. 2.
Pubblicita' degli atti
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono
pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonche' il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale e'
soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente
del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una
relazione sulla attivita' svolta.
3. La pubblicita' degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP e'
assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.
Art. 3.
Revoca e liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad
autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
2. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che
l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale puo' pregiudicare gli
interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni
assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca
dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa.
3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu'
commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un
presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere
disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza.
4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206,
secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono
previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel
rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.
5. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata dall'impresa
anche durante la procedura di accertamento del passivo.
Art. 4.
Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo
le parole: "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui
all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni,".
2. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e'
sostituito dal seguente:
" 2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri,
modalita' e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria
attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione
della norma di cui al comma 1.".
3. Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28
novembre 1984, n. 792, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "alla quota, determinata in via generale
dall'ISVAP,".
4. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e' sostituito dal seguente:
" 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le
competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in materia assicurativa.".
5. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, dopo le parole: "che le esercita
in piena autonomia" sono inserite le seguenti: "giuridica,
patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale".
6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "in
conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono
sostituite dalle seguenti: "in conformita' alla normativa dell'Unione
europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo,".
7. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo
periodo, dopo le parole "dell'attivita' assicurativa", sono inserite
le seguenti: ", anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma
singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese si assicurazione,
limitatamente ai profili assicurativi.".
8. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta
la seguente lettera:
"cbis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o
necessario alla tutela delle imprese e degli utenti".
9. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito
il seguente:
"L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei
confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze
per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.".
10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini
dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti
con i competenti organi dell'Unione europea.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di
cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
applica le sanzioni con provvedimento motivato.".
11. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti
istruttori gia' effettuati dagli uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
12. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola
"ISVAP" sono inserite le seguenti parole: ", in particolare,".
13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", ad
eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: ". La Banca
d'Italia, la Consob, l'Autorta' garante della concorrenza e del
mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.".
14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
"Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari
dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo
quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al
presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e
l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e
le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli
relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo,
attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni
di gestione, attribuite ai dirigenti.".
15. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di
propria iniziativa o" sono abrogate.
16. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP" sono sostituite
dalle seguenti: "Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono
stabiliti".
17. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
"Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.".
18. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
"di amministrazione" sono abrogate.
19. Le lettere d) e i) del primo comma dell'artico1o 14 della legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,
sono sostituite dalle seguenti:
" d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento
dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi
dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno
per cento del bilancio preventivo;".
" i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' assicurativa, trasferimenti di
portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni,
anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese
sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le
modalita' della fusione e le nuove norme statutarie;".
20. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Autonomia organizzativa). - 1. L'ISVAP delibera le norme
concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale
dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei
limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.".
21. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola:
"personale" sono inserite le seguenti: ", che non puo' eccedere le
quattrocento unita',".
22. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo
determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra
attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere
incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La
violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza
dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con
la sanzione amministrativa prevista dalla legge.".
23. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12
agosto 1982, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:
"L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico
concorso per titoli ed esami.
L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal
consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in
materia assicurativa.".
24. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le
seguenti parole: "e sono presiedute dal vice direttore generale o da
un suo delegato".
25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, la parola "dieci" e'
sostituita dalla parola "venti" e, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere
favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato,
disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte,
con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di
dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni
dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze
senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.".
26. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai
seguenti:
"Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP, entro il 31
luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP,
entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad
adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le
effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.
Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non
utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di
cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al
comma 2 per il periodo successivo.".
Art. 5.
Abrogazione di norme
1. Gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 7 febbraio 1979, n. 48,
gli articoli 1, 4, secondo comma, lettere f), g) e h), 12, 14, terzo
comma, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 9, primo
comma, terzo e quarto periodo, e 12 della legge 28 novembre 1984, n.
792, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 166,
l'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, nonche' gli articoli 51, comma 3,
e 52, commi 2 e 3, 66, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e gli articoli 62, comma 3, 63, commi 2 e 3, e 77,
commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono
abrogati. E' altresi abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 delle Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e
per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario),
concerne la "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"; in particolare il
testo degli articoli 11 e 14 e il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il
31 luglio 1998, uno o piu' decreti legislativi diretti:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza,
nonche' gli enti privati, controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero,
nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni della
presente legge recanti principi e criteri direttivi
per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono essere emanate entro il
31 marzo 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione
dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti
negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri
direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilita' di direzione
politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
amministrazioni, nonche', ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche
ai dirigenti, generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le
procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
i) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla
Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori
e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati,
per ciascuna certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che
la Corte dei conti si pronunci entro il termine di
quindici giorni, decorso il quale la certificazione si
intende effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore
e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le
procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso, procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita'
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo
2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
equiparati" sono soppresse alla lettera i) le parole:
"prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata" sono
sostituite dalle seguenti: "prevedere che la
struttura della contrattazione, le aree di contrattazione
e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in
coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e
abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le seguenti:
", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo
perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei
costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita'
omologhe o complementari, trasformazione di enti per i
quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente
utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il
consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti
inutili; per i casi di cui alla presente lettera il
Governo e tenuto a presentare contestuale piano di
utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non
svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse
pubblico nonche' di altri enti per il cui
funzionamento non e necessaria la personalita' di diritto
pubblico, trasformazione in ente pubblico economico o in
societa' di diritto privato di enti ad alto indice di
autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente
lettera il Governo e tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle
procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione
funzionale del numero di componenti degli organi
collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di
vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma,
di rappresentanti ministeriali negli organi di
amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche
attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
di contraenti ovvero di organi in analogia a quanto
previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e
l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la
"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1991, n. 18), concerne
"Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982,
n. 576, forme sul controllo delle partecipazioni di
imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18
giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario),
concerne il "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1995, n. 73), e
convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1995, n. 118),
concerne "Misure urgenti in materia di trattamento
economico del personale statale in materia di pubblico
impiego"; in particolare il testo dell'art. 9 e' il
seguente:
"Art. 9. - 1. I miglioramenti economici e gli altri
benefici previsti dalle disposizioni di cui al
presente decreto non si estendono ai dipendenti
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), i quali
restano assoggettati in via esclusiva alle norme della
legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificata dalla legge
9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 49, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, per quanto attiene
al trattamento giuridico ed economico ed ai fini
della rideterminazione della struttura dei servizi e
della dotazione organica dell'Istituto.
2. E' fatto salvo l'obbligo di verifica dei carichi di
lavoro con cadenza biennale, successivamente alla scadenza
del 30 giugno 1995, come previsto dall'articolo 3, comma
5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini
dell'applicazione della disciplina stabilita
dall'articolo 22, commi 15, 16, 17, 18 e 19, della legge
23 dicembre 1994, n. 724".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio
1995, n. 114, supplemento ordinario), concerne la
"Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio
1995, n. 114, supplemento ordinario), concerne la
"Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita".
Note all'art. 1:
- La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1979, n. 49), concerne
l'"Istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale
degli agenti di assicurazione".
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984, n. 329),
concerne l'"Istituzione e funzionamento dell'albo dei
mediatori di assicurazione".
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992, n. 48),
concerne l'"Istituzione e funzionamento del ruolo
nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e
la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall'incendio degli stessi".
- Il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 27
marzo 1995, n. 89, recante: "Misure urgenti in materia di
trattamento economico del personale statale e in materia
di pubblico impiego", convertito dalla legge 17 maggio
1995, n. 186, e' riportato nelle note alle premesse.
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995, n.
114, supplemento ordinario) concerne "Attuazione della
direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita", in particolare il testo dell'art. 54
e' il seguente:
"Art. 54 (Decadenza dall'autorizzazione). - 1. Oltre
che nei casi previsti dall'art. 19 l'impresa
decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi
dell'art. 7 quando si verifichi una delle seguenti
situazioni:
a) vi rinunci espressamente;
b) cessi di esercitare la propria attivita' per
un periodo superiore a sei mesi, se la cessazione
dell'attivita' riguarda soltanto alcuni dei rami
autorizzati la decadenza concerne esclusivamente detti
rami;
c) si ponga volontariamente in liquidazione;
d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorita' giudiziaria;
e) venga assoggettata a liquidazione coatta;
f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.
2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle
societa' di cui al titolo II, nei casi previsti dagli
articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP.
Alle stesse societa' non si applicano le disposizioni
relative al concordato preventivo ed all'amministrazione
controllata.
3. La decadenza e' dichiarata dall'ISVAP con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995, n.
114, supplemento ordinario) concerne "Attuazione della
direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita", in
particolare il testo dell'art. 65 e' il seguente:
"Art. 65 (Decadenza dall'autorizzazione). - 1. Oltre
che nei casi previsti dall'art. 19, l'impresa
decade dall'autorizzazione rilasciatale ai sensi
dell'art. 9 quando si verifichi una delle seguenti
situazioni:
a) vi rinunci espressamente;
b) cessi di esercitare totalmente la propria
attivita' per un periodo superiore a sei mesi; se la
cessazione dell'attivita' riguarda soltanto alcuni dei
rami autorizzati, la decadenza concerne esclusivamente
detti rami;
c) si ponga volontariamente in liquidazione;
d) ne sia dichiarato lo stato di insolvenza
dall'autorita' giudiziaria;
e) venga assoggettata a liquidazione coatta
amministrativa;
f) trasferisca totalmente il proprio portafoglio.
2. Per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle
societa' di cui al titolo II nei casi previsti dagli
articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, deve essere sentito preventivamente l'ISVAP.
3. La decadenza e' dichiarata con provdimento
dell'ISVAP da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana".
Note all'art. 4:
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1991, n. 18), concerne
"Interazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982,
n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni
di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi"; in particolare i testi degli articoli 6
e 7, come modificati dal presente decreto legislativo,
sono i seguenti:
"Art. 6 (Poteri attribuiti all'ISVAP). - 1.
Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi
comporti il controllo della societa' partecipata e questa
eserciti attivita' non connessa con quella
assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia
opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del
limite del controllo, assegnando a tal fine il
termine piu' breve perche' l'operazione possa aver luogo
senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente
assicurativo.
2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi
all'ordine, l'ISVAP propone la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
assicurativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e
quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto
1992, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,
trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo
la societa' controllata attivita' connessa con
l'attivita' assicurativa, dalla partecipazione stessa
possa derivare una situazione di grave pericolo per la
stabilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo.
4. Per la partecipazione che non comporti il
controllo della societa' partecipata, l'ISVAP, qualora
accerti che la stessa determina grave pericolo per la
stabilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto
riguardo alla natura dell'attivita' svolta dalla societa'
partecipata alla dimensione dell'investimento in
relazione al patrimonio libero dell'impresa o
dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della
societa' partecipata, ordina che la partecipazione
stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto
pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine piu'
breve perche' l'operazione possa aver luogo senza
ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente
assicurativo.
5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma
4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento
non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine
di solvibilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo.
"Art. 7 (Obbligo di redazione del bilancio
consolidato). - 1. Le imprese e gli enti assicurativi
aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla
redazione di bilanci consolidati di gruppo.
2. A integrazione di quanto disposto dal decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce
in via generale criteri, modalita e vincoli, coerenti
con gli indirizzi della propria attivita' di
regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione
della norma di cui al comma 1".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno
1997, n. l43, supplemento ordinario), concerne
l'"Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione".
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984, n 329),
concerne l'"Istituzione e funzionamento dell'albo dei
mediatori di assicurazione"; in particolare il testo
dell'art. 8, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 8 (Condizioni comuni per l'esercizio
dell'attivita' di mediatore). - I mediatori di
assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a
trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati,
raggruppati per i singoli mandanti della mediazione
e per imprese cui competono le coperture assicurative.
Se trattasi di societa' il bilancio deve essere
trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla
revisione contabile qualora le provvigioni annualmente
liquidate siano superiori a lire tremila milioni.
I mediatori di assicurazione o riassicurazione che
hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due
anni dalla comunicazione dell'iscrizione e,
successivamente, ogni anno, dimostrare:
a) di aver effettuato le mediazioni in misura
sufficientemente diversificata tra piu' imprese di
assicurazione e riassicurazione e in particolare che i
premi versati ad un unico gruppo assicurativo o
riassicurativo non siano superiori alla quota
determinata in via generale dall'ISVAP, dell'importo
complessivo dei premi dei contratti di assicurazione
acquisiti in ciascun biennio;
b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di
dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso
gruppo finanziario;
c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le
fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo
finanziario non siano superiori al 50 per cento
dell'importo complessivo dei premi dei contratti di
assicurazione mediati in un biennio.
Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo
finanziario le societa' controllate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile.
Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti
lettere a), b) e c) non venga rispettata, la Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse
collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non
oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il
mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione
dall'albo.
Le societa' sono tenute a comunicare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le
eventuali variazioni dei soggetti di cui all'art. 5, primo
comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi
dall'avenuta variazione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha facolta' di proporre accertamenti
presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di
societa', presso la sede legale delle stesse, per
controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni
stabilite dalla presente legge".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18
giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario),
concerne il "Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di
assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato"; in particolare il testo dell'art.
2, come modificato dal presente decreto legislativo, e'
il seguente:
"Art. 2 (Trasferimento di competenza). - 1. Il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato esercita la vigilanza sulla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
(Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le
competenze gia' attribuite al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
materia assicurativa.
2. Tutte le attivita' di controllo e vigilanza in
materia di assicurazioni private ed interesse
collettivo, non previste dal precedente comma e in
precedenza esercitate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono trasferite
all'ISVAP, che le esercita in piena autonomia
giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e
gestionale e nel rispetto esclusivo del proprio
ordinamento, come definito dalla legge 12 agosto 1982,
n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'ISVAP adotta i provvedimenti relativi al comma 2
del presente art.; provvede in particolare:
a) ad autorizzare le imprese all'esercizio
dell'attivita' assicurativa, nonche' a svolgere tutte
le attivita' connesse al rilascio di tale autorizzazione;
c) a nominare il commissario per il compimento di
singoli atti di cui all'art. 6-bis della legge 12 agosto
1982, n. 576;
d) ad approvare, nel caso di fusione, anche
mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese
sottoposte alla vigilanza e controllo dell'ISVAP, le
modalita' della fusione e le nuove norme statutarie".
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la
"Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; in
particolare il testo dell'art. 4, come modificato dal
presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia
assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni
di vigilanza di cui al testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,
n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e
regolamenti in materia di assicurazioni private e
di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed
estere, comunque denominate e costituite, che
esercitano nel territorio della Repubblica attivita'
di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo
e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed
attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri
enti comunque soggetti alle disposizioni che
disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa
anche nel caso di enti ed organizzazioni che in forma
singola, associata o consortile svolgano funzioni
parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese
di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.
A tal fine provvede:
a) al controllo sulla loro gestione tecnica,
finanziaria e patrimoniale;
b) all'esame alla verifica dei bilanci;
c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato
assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
assicurazione e riassicurazione;
cbis) alla adozione di ogni provvedimento ritenuto
utile o necessario alla tutela delle imprese e degli
utenti.
2. Compete altresi' all'ISVAP:
a) compiere tutte le attivita' necessarie per la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di
indagine statistica e di raccolta di elementi per
l'elaborazione delle politiche assicurative, con
particolare riguardo all'andamento dei mercati
internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione,
alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al
problema degli investimenti;
b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei
dati e degli elementi necessari alla formazione ed al
controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di
polizza;
i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute
necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi
della Comunita' economica europea al fine di rendere
organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa
esercitata in libera prestazione dei servizi sia da
parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da
parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati
membri.
3. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di
segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo,
nell'ambito delle competenze per la regolazione e il
controllo del settore assicurativo.
4. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle
regioni a statuto speciale nonche' i poteri di
ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate
in borsa.
5. Ferma restando la competenza propria del Governo,
ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP
intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione
europea.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata
successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18,
comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica
le sanzioni con provvedimento motivato".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - 1. Per l'esercizio
delle proprie funzioni l'ISVAP in particolare puo':
a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a
tutte le pubbliche amministrazioni;
b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al
primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati,
elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni
ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed
avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai
regolamenti al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; e convocarne i
rappresentanti legali, il direttore generale ed il
presidente del collegio sindacale, nonche', ove
occorra, i rappresentanti della societa' di revisione
incaricata di certificare il bilancio;
c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci
nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri
organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti
alla sua vigilanza per sottoporre al loro esame i
provvedimenti necessari per renderne la gestione
conforme a legge, e provvedere direttamente a tali
convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando
gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui
all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, e del Fondo di garanzia per
le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale
delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad
esso relazioni annuali sulla propria attivita';
e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni
risultati e specifiche elaborazioni relativi alle
cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni;
f) anche avvalendosi della collaborazione della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui
alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni
interrelazione finanziaria con societa' controllanti,
controllate e collegate di societa' esercenti alcuna
delle attivita' di cui al primo comma dell'art. 4;
g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche
per effetto di opzione, di azioni delle stesse societa' da
parte di persone o di gruppi gia' coinvolti in gestioni
gravemente deficitarie o in societa' poste in
liquidazione coatta amministrativa anche mediante
richiesta di notizie alle societa' fiduciarie agli agenti
di cambio o ad ogni altro soggetto.
2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti
dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono
tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
l'Autorita' delle comunicazioni non possono opporre
all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non
puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due
rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le
notizie e le informazioni secondo le competenze e le
modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.
3. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i
direttori generali degli enti e delle imprese di cui al
primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle
richieste e non si uniformano alle prescrizioni deIIISVAP,
sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
da lire 2 milioni a lire 40 milioni.
4. Il presidente, i componenti del consiglio e i
funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono
pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il
trattamento dei dati personali di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente articolo.
5. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto dal presente
comma. Fatta salva la riserva al presidente e
all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di propria competenza, per garantire la
responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle
procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione
tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli
organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di
gestione, attribuite ai dirigenti".
- Il testo degli articoli 7 e 7-bis della legge n.
576/1982, come modificati dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
"Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi
di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi
violazioni delle norme legali, regolamentari o
statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza
delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte
alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della
situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta
dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione
consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive
modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli
organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e
delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.
2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere
preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove
non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai
legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo'
essere disposto solo decorso inutilmente il termine
contestualmente assegnato per far cessare i fatti
addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari
straordinari per l'amministrazione dell'ente o
dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto
da un presidente e da due a quattro membri.
4. Col provvedimento di nomina, o
successivamente, viene determinato il compenso per i
commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il
suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o
dell'impresa.
5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere
l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura
dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio
approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati dauna
relazione del collegio sindacale disciolto e
certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al
commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
decreto di cui al comma 1.
6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le
sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a
maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del
presidente.
7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i
poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i
commissari siano piu' d'uno, deliberano a
maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita';
la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio
dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma
congiunta.
8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le
funzioni proprie dell'assemblea dei soci.
9. Il commissario, ove lo ritenga necessario
e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare
l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
10. Il commissario:
a) propone, sentito il comitato di sorveglianza
e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di
responsabilita' contro i membri dell'organo
amministrativo e sindacale dell'ente o
dell'impresa;
b) riferisce trimestralmente all'ISVAP
sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle
esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica
immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni
che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni
relazione del commissario deve essere accompagnata da
motivato parere del comitato di sorveglianza;
c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad
una propria dettagliata valutazione ed al parere del
comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in
ordine al risanamento o al riassetto aziendale;
d) promuove, non appena si siano verificati i
presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la
ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali
ordinari.
11. La gestione straordinaria ha la durata massima di
un anno; su motivata richiesta del commissario e con il
parere del comitato di sorveglianza, possono essere
concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione
motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di
cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
449 del 1959, per un periodo complessivo non
superiore a dodici mesi.
12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di
inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti
gli effetti di legge, fino al termine della gestione
stessa.
13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione
della gestione straordinaria devono essere pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e'
adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e
previa verifica della ricostituzione degli organi
societari.
14. Al termine della gestione straordinaria:
a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei
profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla
relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi
all'ISVAP per l'approvazione;
b) il commissario ed il comitato di sorveglianza
redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li
rimettono all'ISVAP;
c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto
dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il
rendiconto, corredati da una relazione del comitato di
sorveglianza, devono essere presentati agli organi
amministrarivi ordinari entro tre mesi dalla chiusura
della gestione.
15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario
debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP
entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di
responsabilita' contro il commissario deve essere promossa
entro il termine di prescrizione di due anni dalla data
della pubblicazione del decreto di cessazione della
gestione straordinaria.
16. Le azioni di responsabilita' promosse dal
commissario debbono essere proseguite dagli organi
amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare
all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto
sullo stato dei relativi procedimenti".
"Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi). - 1.
In attesa della ridefinizione degli strumenti di
intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il
commissario straordinario di impresa di assicurazioni
esercente l'assicurazione della responsabilita' civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale,
finanziaria e tecnicocommerciale dell'impresa, qualora
ritenga che sussistano le condizioni per procedere al
risanamento della medesima, puo' presentare al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata
richiesta per la concessione di un finanziamento da parte
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonoma del ''Fondo'' deve essere corredata del parere
favorevole del comitato di sorveglianza di cui
all'articolo 7, comma 3.
2. Il finanziamento e' concesso con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato su conforme parere dell'ISVAP nel limite massimo
del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche
dell'assicurazione della responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale
limite non puo' in ogni caso superare l'ammontare dei
risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti
anteriormente alla data del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria. Con lo
stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione
del finanziamento, che deve essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli
assicurati per la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali
e' obbligatoria l'assicurazione.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono
stabiliti le condizioni e i tempi per la restituzione
all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione
autonorna del ''Fondo di garanzia per le vittime della
strada'', del finanziamento concesso a norma del
medesimo comma 2, nonche' la misura degli interessi in
base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di
sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non
superiore all'1,50 per cento.
4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2
costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta
su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignorarizi e
ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.
5. L'applicazione delle procedure di cui al presente
articolo in nessun caso puo' concorrere a determinare
l'aumento del contributo dovuto al ''Fondo di garanzia per
le vittime della strada''.
6. finanziamento previsto dai comma 2 deve essere
assistito dalla costituzione in pegno delle azioni
emesse dalla societa' anche a seguito di aumento di
capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura
fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice
civile.
7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia
termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza
delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto
diverso da quello o da quelli che controllavano la
societa' al momento dell'adozione del provvedimento di
amministrazione straordinaria, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo',
sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2,
stabilire modalita' particolari esclusivamente per quanto
riguarda i tempi di restituzione del finanziamento
concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli
interessi di cui al comma 3".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e il seguente:
"Art. 9 (Organi dell'ISVAP). -1. Sono organi
dell'ISVAP il presidente e il consiglio".
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 11 (Consiglio). - 1. Il consiglio e'
costituito da sei componenti, oltre al presidente
dell'Istituto.
2. I componenti sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato; durano in carica quattro anni e
possono essere confermati per non piu' di due volte.
Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa
moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle
materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita'
assicurative e finanziarie.
3. I componenti del consiglio non possono
esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in
favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4
o di enti e societa' con essi comunque collegati.
4. Ai componenti del consiglio compete una indennita'
nella misura stabilita con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi
decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata
a due riunioni consecutive.
5. Per la validita' delle riunioni e sufficiente la
presenza della meta' dei componenti del consiglio.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del
presidente.
7. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto
consultivo il vice direttore generale".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 13 (Attribuzioni del presidente). - 1. Il
presidente rappresenta l'ISVAP e ne e' il direttore
generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le
deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale;
predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta
dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo;
esercita ogni altro potere non espressamente attribuito
dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 14 (Attribuzioni del consiglio). - 1. Il consiglio:
a) delibera lo statuto e le norme generali
concernenti l'organizzazione ed il flinzionamento
dell'Istituto nonche' quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato;
b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio
consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale
sull'attivita' svolta dall'Istituto;
c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il
bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno
successivo;
d) provvede alla gestione delle spese per il
funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo
determinato ai sensi dell'articolo 25, deliberando le
spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio
preventivo;
e) indice i concorsi per l'assunzione del personale,
stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse
carriere, le materie oggetto delle prove di esame
scritte ed orali, nonche' il numero delle prove scritte,
ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro
valutazione;
f) delibera l'assunzione e la progressione in
carriera del personale compreso il vice direttore
generale;
g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti
del vice direttore generale, dei dirigenti e degli
ispettori;
h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei
confronti del personale di qualunque categoria;
i) esprime parere al presidente in materia di
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di
risanemento e finanzimenti a breve, fusioni, anche
mediante incorporazione, di societa' esercenti
imprese sottoposte alla regolazione e al controllo
dell'ISVAP, comprese le modalita' della fusione e le nuove
norme statutarie;
l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori
concernenti l'esercizio dell'attivita' delle imprese,
ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla
liquidazione coatta amministrativa;
m) emana le istruzioni di carattere generale
concernenti l'attivita' degli ispettori;
n) segnala al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato eventuali proposte di
modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi
generali relativi all'esercizio dell'attivita'
assicurativa.
2. L'esercizio delle attribuzioni del consiglio di
amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle
lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, puo'
essere delegato al presidente".
- Il testo dell'art. 19 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 19 (Ruolo organico). - 1. La tabella organica del
personale che non puo' eccedere le quattrocento unita' e'
allegata al bilancio preventivo ed e' approvata dal
consiglio di amministrazione con la stessa delibera di cui
all'articolo 14, primo comma, lettera c)".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 20 (Trattamento giuridico ed economico del
personale). - 1. Il trattamento giuridico ed economico
dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore
generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti
dal consiglio con proprio regolamento, con riferimento ai
criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative
dell'ISVAP.
2. Il personale in servizio, anche se in forza di
contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro
impiego ne' esercitare altra attivita' professionale,
commerciale o industriale ne' assumere incarichi di
qualunque genere nelle imprese del settore. La
violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza
dall'impieo ed e' punita, ove il fatto non costituisca
reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla
legge.
3. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi
hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita'
constatate, anche se costituenti reato perseguibile
d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP".
- Il testo deIl'art. 21 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 21 (Assunzione del personale). - 1.
L'assunzione del personale e' effettuata mediante
pubblico concorso per titoli ed esami.
2. L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita'
determinate dal consiglio, corsi di formazione e
aggiornamento professionale in materia assicurativa.
3. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio.
4. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie
attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme
di diritto privato, fino a un massimo di venti unita'.
Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere
favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo
determinato, disciplinato da norme di diritto privato e
rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al
presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove
essi abbiano effettivamente svolto funzioni
dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue
dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un
quinquennio".
- Il testo dell'art. 25 della legge n. 576/1982, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' il
seguente:
"Art. 25 (Contributo di vigilanza). - 1. La misura
massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo
67, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane
determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun
esercizio.
2. Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP,
entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle
finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno.
Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare
il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le
effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.
3. Le somme di cui al comma 2, per la parte
eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono
nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per
la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il
periodo successivo.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 4 e 14 della legge 12 agosto
1982, n. 576, e' riportato nelle note all'art. 4.
- Il testo dell'art. 9 della legge 28 novembre 1984, n.
792, e' il seguente:
"Art. 9 (Sanzioni e radiazione dall'albo). - Le
persone che svolgono l'attivita' di mediatore di
assicurazione o riassicurazione senza essere iscritte
all'albo di cui all'articolo 3 o che, essendovi iscritte,
operano in violazione delle disposizioni della presente
legge sono soggette ad una sanzione amministrativa non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 20 per
cento del premio di ciascun contratto di assicurazione o
di riassicurazione mediato in violazione della presente
legge. Analoga sanzione viene irrogata alle imprese
assicuratrici o riassicuratrici che accettino mediazioni
assicurative da soggetti che operino in violazione della
presente legge.
Qualora le violazioni poste in essere da soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 3 rivestano carattere
di particolare gravita', si procede, secondo i casi, alla
irrogazione anche di una delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) richiamo:
b) censura;
c) radiazione dall'albo.
Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo
serio; e' motivato ed inflitto per lievi
trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La censura e' disposta per rilevanti
manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse
modalita' del richiamo. Di essa e' data comunicazione
entro quindici giorni anche alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio.
La radiazione determina la decadenza immediata dal
diritto di esercitare l'attivita' di mediatore ed e'
inflitta per fatti di particolare gravita'; di essa e
data comunicazione con le stesse modalita' di cui al
comma precedente alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio. La
radiazione di una societa' dalla sezione seconda
dell'albo comporta l'automatica radiazione dei suoi legali
rappresentanti dalla sezione prima dell'albo stesso".
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e' riportato nelle note
all'art. 4.
- Il testo degli articoli 51, 52 e 66 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (per l'argomento del
decreto v. nelle note all'art. 3), e' il seguente:
"Art. 51 (Violazione delle norme sul margine di
solvibilita' e sulla quota di garanzia). - 1. Qualora
l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella
misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita
l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano
di risanamento.
2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto
della quota di garanzia di cui all'art. 36 o se
detta quota non e' piu' costituita conformemente alle
disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP
invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo,
un piano di finanziamento a breve termine, nel quale
debbono essere indicate le misure che l'impresa si
propone di adottare per ristabilire la propria situazione
finanziana.
4. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento concernano una societa' cooperativa e
prevedano un aumento di capitale sociale mediante un
aumento del valore nominale delle partecipazioni, con
l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero
mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di
opzione per i soci, il limite individuale di
sottoscrizione di cui all'art. 11 e' elevato fino al
doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della
delibera assembleare di aumento di capitale, la
societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il
decreto ministeriale di approvazione del piano di
risanamento o del piano di finanziamento.
5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP puo' vietare,
con proprio provvedimento, all'impresa di compiere atti
di disposizione sui propri beni localizzati nel
territorio della Repubblica. Analogo provvedimento puo'
essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In entrambi
i predetti casi del provvedimento viene data
comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati
membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali
puo' essere richiesto di adottare analoga misura per i
beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori.
Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono
costituire oggetto del provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere
comunicato all'impresa interessata.
7. Per le imprese di cui all'art. 21 che non dispongono
del margine di solvibilita' nella misura prescritta per
ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP, in relazione ai
piani di cui al presente articolo o all'art. 62 del
decreto legislativo danni, puo' autorizzare il
trasferimento di elementi espliciti eccedenti il
margine di solvibilita' da una gestione all'altra".
"Art. 52 (Vigilanza sull'esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento). - 1. L'ISVAP
puo' disporre che alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e
all'assemblea delle societa' alle quali sia stato
richiesto di presentare un piano di risanamento o un
piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art.
51 del presente decreto, assista un proprio rappresentante
per l'esecuzione del piano stesso".
"Art. 66 (Procedura della liquidazione coatta).
- 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle
imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Con il decreto con cui dispone la
liquidazione coatta dell'impresa, il Ministero
dell'industria, deI commercio e dell'artigianato
provvede alla nomina di uno o piu' commissari
liquidatori scelti tra un elenco di nominativi indicati
dall'ISVAP.
3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione
dell'impresa con delle societa' commerciali, ferma
l'osservanza dell'art. 194, comma 2, de regio decreto 16
marzo 1942. n. 267. Le competenze del liquidatore sono
poste a carico della liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso
proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale
per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di
questi Stati.
6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione
coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso
giurisdizionale".
- Il testo degli articoli 62, 63 e 77 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175 (per l'argomento del
decreto v. nelle note all'art. 3), e' il seguente:
"Art. 62 (Violazione delle norme sul margine di
solvibilita' e sulla quota di garanzia). - 1. Qualora
l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella
misura necessaria ai sensi dell'art. 35, l'ISVAP invita
l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano
di risanamento.
2. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto
della quota di garanzia di cui all'art. 39 o se detta quota
non e piu' costituita conformemente alle disposizioni
contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita
l'impresa a presentare, entro un termine congruo un piano
di finanziamento a breve termine, nel quale debbono
essere indicate le misure che l'impresa si propone
di adottare per ristabilire la propria situazione
finanziaria.
4. Qualora il piano di risanamento o il piano di
finanziamento concernano una societa' cooperativa e
prevedano un aumento di capitale sociale mediante un
aumento del valore nominale delle partecipazioni, con
l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero
mediante l'emissione di nuove azioni con diritto di
opzione per i soci, il limite individuale di
sottoscrizione di cui all'art. 13 e elevato fino al
doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della
delibera assembleare di aumento di capitale, la
societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il
decreto ministeriale di approvazione del piano di
risanamento o del piano di finanziamento.
5. Nel caso previsto dal comma 1, l'ISVAP, puo' vietare
all'impresa con proprio provvedimento di compiere atti di
disposizione sui propri beni localizzati nel
territorio della Repubblica. Analogo provvedimento
puo' essere adottato nel caso previsto dal comma 2. In
entrambi i predetti casi del provvedimento viene data
comunicazione alle autorita' di controllo degli altri Stati
membri in cui l'impresa opera o possiede beni, alle quali
puo' essere richiesto di adottare analoga misura per i
beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori.
Nella richiesta vanno precisati gli attivi che debbono
costituire oggetto del provvedimento.
6. Il provvedimento di cui al comma 5 deve essere
comunicato all'impresa interessata.
7. Per le imprese di cui all'art. 22 che non dispongono
del margine di solvibilita' nella misura prescritta per
ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP in relazione ai
piani di cui al presente articolo o all'articolo del
decreto legislativo vita puo' autorizzare, il
trasferimento di elementi espliciti eccedenti il
margine di solvibilita' da una gestione all'altra".
"Art. 63 (Vigilanza sull'esecuzione del piano di
risanamento e del piano di finanziamento). - 1. L'ISVAP
puo' disporre che alle riunioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e
all'assemblea delle societa' alle quali sia stato
richiesto di presentare un piano di risanamento o un
piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'art.
62 del presente decreto, assista un proprio rappresentante
per l'esecuzione del piano stesso".
"Art. 77 (Procedura della liquidazione coatta).
- 1. I provvedimenti di liquidazione coatta delle
imprese sono adottati su proposta dell'ISVAP con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. I commissari liquidatori assumono l'amministrazione
dell'impresa con i poteri dei liquidatori delle
societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'art. 194,
comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le
competenze dei liquidatori sono poste a carico della
liquidazione.
4. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'ISVAP, il quale, qualora l'impresa operi attraverso
proprie sedi secondarie in altri Stati membri, si avvale
per la vigilanza anche delle autorita' di controllo di
questi Stati.
6. Il decreto con cui viene disposta la liquidazione
coatta puo' essere impugnato esclusivamente con ricorso
giurisdizionale".