Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29-10-1998
SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita', concernente il corso
di diploma universitario di informatore medico-scientifico.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita' di
Napoli;
Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;
Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio
1994/1996 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1995, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996;
Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa
Universita' e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia
titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel
regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del
sopracitato regolamento didattico di Ateneo, e' necessario comunque
procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico
universitario;
Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo
Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia, adunanze del 16 ottobre 1995 e 23 ottobre 1996,
del senato accademico adunanze del 29 marzo 1996 e 7 aprile 1997 e
del consiglio di amministrazione adunanze del 13 maggio 1996 e 14
aprile 1997;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di
coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 ed
in particolare il "punto 4" titolato "Sperimentazione di corsi di
nuovo tipo" che autorizza le proposte modificative degli ordinamenti
degli studi a suo tempo presentate dalle universita' e per le quali
non sia pervenuto l'assenso ministeriale all'atto della emanazione
della nota medesima;
Considerato che l'istituzione del diploma universitario di
informatore medico -scientifico rientra nella fattispecie contemplata
dal punto 4 della sopracitata nota di indirizzo;
Vista la scheda risorse per l'attivazione del diploma universitario
di informatore medicoscientifico allegata alla nota del 1 settembre
1998, prot. 225-bis/98;
Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Decreta:
Gli ordinamenti didattici della Seconda Universita' degli studi di
Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:
e' istituito il corso di diploma universitario di "Informatore
medicoscientifico" presso la facolta' di medicina e chirurgia.
Corso di diploma universitario
di informatore medicoscientifico
Art. 1.
Il corso di diploma universitario di "Informatore
medicoscientifico" ha durata triennale.
Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti la
preparazione culturale adeguata a svolgere l'attivita' di operatori
sanitari per l'informazione scientifica sui farmaci, sui presidi
medicochirurgici e sui prodotti dietetici, e per operare nell'ambito
dei sistemi di farmacosorveglianza.
Al compimento del ciclo di studi, viene conferito il titolo di
diploma di "Informatore medicoscientifico".
Art. 2.
Accesso al diploma
L'iscrizione al corso e' regolata dalle norme vigenti in materia di
accesso agli studi universitari.
Il numero di iscritti al corso e' stabilito annualmente dal senato
accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4,
della legge n. 341/1990.
Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite
dal consiglio di facolta'.
Art. 3.
Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti
Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di
"Informatore medico- scientifico" e' dichiarato affine al corso di
laurea in medicina e chirurgia.
Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di
diploma universitario, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di
coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma o di laurea, la
facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel
corso di provenienza considerando la loro validita' culturale,
propedeutica e professionale per la formazione prevista dal corso al
quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. Inoltre, la
facolta' indica l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che
si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il
terzo.
Tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi
uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si
richiede l'iscrizione o il trasferimento sono riconosciuti validi per
il trasferimento o l'iscrizione. Nei passaggi tra corsi non affini si
tiene conto degli insegnamenti che nella sede vengono riconosciuti
nei passaggi tra i corsi di laurea.
Gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in
assenza dei requisiti al precedente comma, sia possibile sostenere un
esame integrativo, secondo giudizio della facolta', sono riconosciuti
validi per il trasferimento o l'iscrizione.
Nei trasferimenti dal corso di diploma a un corso di laurea affine,
il numero degli insegnamenti di cui ai commi 4 e 5 del presente
articolo, che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione,
varia da un minimo di cinque a un massimo di sette annualita',
considerando due insegnamenti semestrali equivalenti ad un
insegnamento annuale.
Art. 4.
Articolazione del corso di studi
Il corso ha la durata di tre anni.
L'attivita' didattica comprende lezioni ed esercitazioni
teoricopratiche.
Il corso e' articolato in quindici insegnamenti annuali e sette
insegnamenti semestrali.
Gli insegnamenti annuali sono scelti in modo da fornire agli
studenti i principi scientificodisciplinari ed i contenuti basilari
relativi al corso, e in vista della propedeuticita' di tali principi
nell'apprendimento e nell'approfondimento dei temi relativi agli
altri insegnamenti del corso.
Gli insegnamenti semestrali vertono su discipline "caratterizzanti"
il corso di diploma e sono ripartiti secondo i rapporti specificati
nella tabella riportata nel successivo art. 5.
Gli insegnamenti possono essere strutturati sia come corsi
monodisciplinari, sia come corsi integrati. L'accertamento del
profitto degli studenti viene effettuato con un unico esame, anche
relativamente agli insegnamenti svolti da piu' docenti.
Durante il primo biennio del corso, lo studente dovra' dimostrare
di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura
scientifica in lingua inglese. Tale capacita' sara' accertata con
modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'.
Il consiglio di facolta', nell'attivare il corso, puo' discostarsi
dalle indicazioni di cui alla tabella riportata nel successivo art.
5, attivando insegnamenti in base a particolari esigenze culturali e
professionali, per un numero di annualita' non superiore a due.
Art. 5.
Ordinamento didattico
La tabella che segue riporta il curriculum del corso. In essa sono
indicati gli insegnamenti utili alla formazione della figura
professionale, secondo gli obiettivi didatticoscientifici del corso.
Le discipline riportate nella tabella hanno carattere esemplicativo e
non sono vincolanti ai fini delle decisioni del Consiglio di facolta'
sul corso di studi.
Disciplina (settore scientifico-disciplinare) Annualita'
__ __
I Anno
Anatomia umana (E09A) Annuale
Chimica e propedeutica biochimica (E05A) Annuale
Statistica (F01X) e Fisica medica (B01B) Annuale
Biologia e genetica (E13X) Annuale
Fisiologia umana (E06A) Annuale
Microbiologia (F05X) Annuale
Metodologiaepidemiologica e igiene (F22A) Annuale
II Anno
Chimica biologica (E05A) Annuale
Patologiagenerale e immunologia (F04A) Annuale
Farmacologia I (E07X) Annuale
Fisiopatologia medica (F07A) Annuale
Fisiopatologia chirurgica e presidi chirurgici (F08A) Semestrale
Principidi dietetica (E06B) e Nutrizione clinica (F07A) Semestrale
Biotecnologie (C07X, E07X, E13X) Semestrale
III Anno
Medicina interna (F07A) Annuale
Farmacologia II (E07X) Annuale
Tossicologia e farmacovigilanza (E07X) Annuale
Farmacologiaclinica e chemioterapia (E07X) Annuale
Pediatria (F19A) Semestrale
Insegnamenti specifici scelti dal candidato
tra quelli proposti (tre semestralita' a scelta):
Medicina di laboratorio (F04B, F05X) Semestrale
Psicologia della comunicazione (M10A) Semestrale
Medicina legale (F22B) Semestrale
Metodologia di laboratorio (F04B) Semestrale
Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia Semestrale
Farmacologia e tossicologia veterinaria (V33A) Semestrale
Farmacologia e tossicologia dermatologica Semestrale
Programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari (F22A) Semestrale
Specialita' mediche (F07B, F07I) Semestrale
Metodologia della scienza e bioetica (F02X) Semestrale
Art. 6.
Esame di diploma
L'esame di diploma consiste in un colloquio teso ad accertare la
preparazione di base e professionale del candidato.
In tale colloquio e' prevista la discussione di un elaborato
finale.
Art. 7.
Regolamento del corso di diploma
Il consiglio di facolta' stabilisce, con apposito regolamento ed in
conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione
del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
Nel regolamento e' indicato il piano di studi articolato secondo i
vincoli di cui agli articoli 4 e 5.
Nel piano di studio sono individuati gli insegnamenti annuali
(almeno 70 ore) e semestrali (almeno 35 ore), specificandone il
carattere di insegnamento monodisciplinare o integrato, oltre al
numero delle eventuali esercitazioni pratiche destinato a ciascun
insegnamento;
Inoltre, il piano di studi individua:
la collocazione degli insegnamenti nei periodi didattici (anni o
semestri) e le relative propedeuticita';
le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle
relative commissioni;
i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le
tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre
integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Napoli, 15 ottobre 1998
Il rettore: Mancino