Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29-10-1998

 

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita', relativamente alle
scuole di specializzazione dell'area giuridica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992
relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Universita'
degli studi di Napoli;
Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
Visto il decreto rettorale n. 2180, del 7 giugno 1996, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa
Universita' e in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di ateneo;
Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa universita' rilascia
titoli con valore legale giacche' gli stessi saranno inseriti nel
regolamento didattico di ateneo;
Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del
sopracitato regolamento didattico di ateneo, e' necessario comunque
procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico
universitario;
Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997, relativo a modificazioni
all'ordinamento didattico universitario relativamente alla tabella
XLV/7 diplomi di specializzazione dell'area giuridica;
Viste le proposte avanzate dalle autorita' accademiche di questo
ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di
giurisprudenza del 17 dicembre 1993, 2 febbraio 1994, 25 giugno, 23
luglio e 14 ottobre 1997, del senato accademico e del consiglio di
amministrazione rispettivamente del 15 febbraio e 29 marzo 1994, 29
settembre e 17 novembre 1997 e del 30 marzo e 12 maggio 1994, 2
febbraio e 9 marzo 1998;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n.
2307 del 19 settembre 1997 relative a "art. 17, commi 95, 101 e 119
della legge 15 maggio 1997, n. 127" Autonomia didattica. Regime
transitorio. Atto d'indirizzo;
Vista la successiva nota ministeriale prot. n. 2197 del 10 ottobre
1997;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di
coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996;
Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
adunanze del 22 luglio 1998;
Viste le note ministeriali prot. n. 1249 e 1250 del 7 agosto 1998;
Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in
deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Gli ordinamenti didattici della Seconda universita' degli studi di
Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:
Dopo la sezione XVII relativa alle norme comuni alle scuole di
specializzazione dell'area medica viene inserita una nuova sezione
XVIII contenente le norme comuni relative alle scuole di
specializzazione dell'area giuridica con la relativa istituzione
delle seguenti scuole di specializzazione:
scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunita'
europee;
scuola di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente.

Sezione XVIII
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DELL'AREA GIURIDICA
Capo I
Norme comuni alle scuole di specializzazione
Art. 1.

All'area giuridica afferiscono le seguenti scuole di
specializzazione in:
1) Diritto ed economia delle Comunita' europee;
2) Diritto e gestione dell'ambiente.
Il diploma di specializzazione e' rilasciato a chi ha superato
tutti gli esami di profitto, le eventuali prove pratiche e di
idoneita', l'esame finale.
Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di
specialista.

Art. 2.

I corsi di studio hanno durata biennale secondo quanto previsto
nello specifico ordinamento.
La valutazione di eventuali equipollenze tra insegnamenti in scuole
diverse e' affidata alla struttura didattica competente. Le eventuali
affinita' tra scuole diverse sono indicate nei singoli ordinamenti.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito nei
singoli statuti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
della scuola nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4.

Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle
norme relative alle singole scuole di specializzazione.
Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche
limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in
conformita' al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del
corso di specializzazione, il relativo piano di studi, le modalita'
degli esami di profitto e dell'esame finale. L'esame finale deve
sempre essere previsto.
Il consiglio determina pertanto:
all'interno dei settori scientificodisciplinari indicati nella
presente tabella gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli
opzionali, con la loro eventuale suddivisione o articolazione in
semestri o moduli didattici;
la tipologia delle forme didattiche, che possono comprendere anche
attivita' di laboratorio, pratiche di tirocinio pratico;
la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti, nonche' la
modalita' delle prove di profitto dell'esame finale di diploma e
delle prove idoneative, ove previste.
Le finalita' formative della scuola possono essere perseguite anche
mediante l'attivazione di indirizzi. Dell'indirizzo seguito si potra'
fare menzione nella certificazione del diploma di specializzazione.

Art. 6.

I settori scientifico-disciplinari definiscono l'ambito nel quale
si sviluppera' l'attivita' didattica.

Art. 7.

In rapporto alla frequenza alle lezioni ed alle eventuali altre
attivita' il consiglio della scuola potra' riconoscere, sulla base di
idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione
svolta in Italia e all'estero.

Art. 8.

L'universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stipulare
convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle
attivita' didattiche degli specializzandi nei limiti della
legislazione vigente.

Capo II
Norme relative alle singole scuole
di specializzazione

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE

Art. 9.

Il corso di specializzazione in Diritto ed economia delle Comunita'
europee e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relativi alle norme comuni alle
scuole di specializzazione.

Art. 10.

La scuola ha il compito di fornire adeguate conoscenze di metodo e
di contenuti scientifici e professionali nel campo del diritto e
dell'economia delle Comunita' europee, per la qualificazione e
formazione di professionisti e funzionari pubblici nazionali e
comunitari nei vari campi oggetto degli indirizzi di
specializzazione.

Art. 11.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati delle facolta' di economia, giurisprudenza e scienze
politiche.
Il numero massimo degli iscritti alla scuola non puo' essere
superiore a 50 per ogni anno di corso.

Art. 12.

Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede
oltre 300 ore di insegnamento.

Art. 13.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Diritto ed economia
delle Comunita' europee.

Art. 14.

Nel determinare il piano di studi il consiglio della scuola
individua insegnamenti per un totale annuo di almeno 300 ore e
prevede, accanto agli insegnamenti obbligatori, anche gli
insegnamenti facoltativi, i quali potranno essere tratti anche da
settori scientifico disciplinari diversi da quelli qui di seguito
elencati. Nell'arco di due anni di corso deve comunque essere
previsto lo svolgimento di attivita' didattica per un minimo di 30
ore per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'art. 20, comma 6
del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997.

Art. 15.

Il piano di studi si articola in tre indirizzi: indirizzo
finanziario e monetario; indirizzo economico produttivo; indirizzo
pubblicoistituzionale.
Il primo anno di corso della scuola sara' destinato alla formazione
generale dei discenti e comportera' una omogeneita' di corsi
didattici per i tre indirizzi. Il secondo anno di corso sara
destinato all'approfondimento delle tematiche oggetto dei singoli
indirizzi prescelti dagli specializzandi. I corsi sono strutturati
come segue:

Indirizzo finanziario e monetario

I Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N09X Istituzioni di diritto pubblico - nozioni giuridiche
fondamentali; 30 ore;
N13X Sistemi fiscali comparati; 60 ore;
P01G Economia dell'integrazione economica europea; 60 ore;
Q04X Storia dell'integrazione europea; 60 ore;
N14X Diritto del commercio internazionale; 60 ore;
N14X Diritto internazionale dell'economia; 30 ore.
Una o piu' materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.
II Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N04X Diritto commerciale comunitario; 60 ore;
N07X Diritto comparato del lavoro; 30 ore;
P01G Istituzioni economiche internazionali; 60 ore;
P02A Economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali; 30 ore;
N03X Diritto agrario comunitario; 60 ore;
S02X Statistica dei mercati monetari e finanziari; 30 ore.
Una o piu' materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.
Insegnamenti facoltativi:
P01G Istituzioni economiche internazionali; 30 ore;
P01G Politiche economiche internazionali; 30 ore;
P02A Economia aziendale comunitaria; 30 ore;
N05X Diritto del mercato finanziario; 30 ore;
N13X Diritto tributario comunitario; 30 ore;
N13X Diritto finanziario comunitario; 30 ore;
P01C Economia della spesa pubblica; 30 ore;
P02E Economia e tecnica dei mercati finanziari; 30 ore;
P01C Economia dei tributi; 15 ore;
N09X Contabilita' degli enti pubblici; 30 ore;
502X Relazioni e controlli di dati economici; 30 ore;
P01F Economia monetaria; 15 ore;
P01F Economia monetaria internazionale; 15 ore;
P01F Politica monetaria; 30 ore;
N03X Diritto tributario; 30 ore;

Indirizzo economico produttivo

I Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N09X Istituzioni di diritto pubblico - nozioni giuridiche
fondamentali; 30 ore;
N13X Sistemi fiscali comparati; 60 ore;
P01G Economia dell'integrazione economica europea; 60 ore;
Q04X Storia dell'integrazione economica europea; 60 ore;
N14X Diritto del commercio internazionale; 60 ore;
N14X Diritto internazionale dell'economia; 30 ore.
Una o piu' materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.
II Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N04X Diritto commerciale comunitario; 30 ore;
N04X Diritto industriale; 30 ore;
N07X Diritto sindacale italiano e comunitario; 30 ore;
P01G Politica economica internazionale; 60 ore;
P02A Strategia e politica aziendale; 30 ore;
N03X Diritto agrario pubblico e privato; 30 ore;
N03X Diritto agrario comparato; 30 ore;
S01A Statistica dei mercati monetari e finanziari; 30 ore.
Una o piu' materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.
Insegnamenti facoltativi:
N15X Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale; 30 ore;
N17X Diritto penale dell'economia; 30 ore;
N07X Relazioni industriali; 30 ore;
N13X Diritto tributario italiano e comunitario; 15 ore;
N13X Diritto tributario; 15 ore;
P02A Economia aziendale; 30 ore;
P02A Analisi e contabilita' dei costi; 15 ore;
P02B Economia e gestione delle imprese; 30 ore;
P02B Marketing; 30 ore;
P02C Finanza aziendale; 15 ore;
P02D Organizzazione aziendale; 15 ore;
P02D Organizzazione dei sistemi informativi aziendali; 30 ore;
N05X Diritto delle banche e delle borse; 15 ore;
N03X Diritto tributario internazionale; 30 ore.

Indirizzo pubblico istituzionale

I Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N09X Istituzioni di diritto pubblico - nozioni giuridiche
fondamentali; 30 ore;
N13X Sistemi fiscali comparati; 60 ore;
P01G Economia dell'integrazione economica europea; 60 ore;
Q04X Storia dell'integrazione europea; 60 ore;
N14X Diritto del commercio internazionale; 60 ore;
N14X Diritto internazionale dell'economia; 60 ore;
Una o piu' materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.
II Anno.
Insegnamenti fondamentali:
N04X Diritto commerciale comunitario; 60 ore
N07X Diritto del lavoro e della sicurezza sociale delle Comunita'
europee; 30 ore;
P01G Politica e tecnica degli scambi internazionali; 60 ore;
P02A Economia delle imprese pubbliche; 30 ore;
N03X Diritto agrario comparato; 60 ore;
S02X Statistica e teoria dell'informazione; 30 ore.
Una o piu' materie a scelta dello studente per complessive 30 ore.
Insegnamenti facoltativi:
P01G Organizzazione economica europea; 30 ore;
P10G Organizzazione finanziaria internazionale; 30 ore;
P02B Tecnica del commercio internazionale; 30 ore;
N13X Diritto tributario comunitario; 30 ore;
N14X Diritto internazionale dell'economia; 30 ore;
N10X Diritto e legislazione dell'ambiente; 30 ore;
P01B Economia e politica sindacale e del lavoro; 30 ore;
P01B Contabilita' economica nazionale; 30 ore;
P01E Teoria e tecnica della programmazione economica; 30 ore;
P01F Economia e politica monetaria; 30 ore;
Q05C Formazione e politica delle risorse umane; 30 ore;
P01H Problemi di sviluppo economico; 30 ore;
P01H Teoria dei prezzi e delle forme di mercato; 30 ore;
N13X Diritto tributario; 30 ore;
N13X Diritto tributario internazionale; 30 ore.
La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Non potra' essere ammesso
all'esame finale del corso chi non abbia effettivamente frequentato,
per ciascun corso, un numero di lezioni pari almeno ai sette decimi
del totale.
I corsi di insegnamento saranno integrati da cicli speciali di
lezioni su argomenti circoscritti, che potranno essere tenuti anche
da esperti e cultori esterni.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO
E GESTIONE DELL'AMBIENTE
Art. 16.

Il corso di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 17.

La scuola ha il compito di formare specialisti nel settore
giuridico e organizzativo della gestione ambientale.

Art. 18.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i
laureati delle facolta' di economia, giurisprudenza e scienze
politiche e dei laureati in scienze ambientali e conservazione dei
beni culturali.
Il numero massimo degli iscritti alla scuola non puo' essere
superiore a 50 per ogni anno di corso.

Art. 19.

Il corso ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede
almeno 300 ore di insegnamento.

Art. 20.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gestione
dell'ambiente.

Art. 21.

Nel determinare il piano di studi il consiglio della scuola
individua gli insegnamenti obbligatori di cui alla tabella XLV/7 art.
21, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, per un totale
annuo di almeno 300 ore, assicurando, in ogni caso, lo svolgimento di
attivita' didattica per il minimo di 30 ore per ciascuna delle aree
disciplinari afferenti ai settori scientificodisciplinari di cui al
citato art. 21, comma 6.

Art. 22.

Il piano di studi si articola nei seguenti insegnamenti obbligatori
per ogni anno di corso.
I anno.
Insegnamenti fondamentali:
N10X Diritto dell'ambiente; 50 ore;
N08X Principi costituzionali di tutela ambientale; 50 ore;
N11X Diritto comparato dei beni ambientali e culturali; 60 ore;
Q02X Scienza dell'amministrazione; 50 ore;
P02A Economia delle amministrazioni pubbliche; 30 ore;
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio; 30 ore;
P01B/01C Economia e politica dell'ambiente; 30 ore.
II anno.
Insegnamenti fondamentali:
N09X Legislazione regionale dei beni ambientali e culturali; 50
ore;
N17X Diritto penale dell'ambiente; 50 ore;
N10X Diritto dell'assetto del territorio; 60 ore;
N03X/10X Legislazione forestale; 50 ore;
P01H Economia e politica agraria; 30 ore;
P01J Economia dei trasporti; 30 ore;
P02B Localizzazione delle imprese industriali e commerciali; 30
ore.
Le suddette variazioni saranno successivamente inserite nel
regolamento didattico di ateneo in fase di approvazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Napoli, 15 ottobre 1998
Il rettore: Mancino