Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29-10-1998

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 giugno 1998.
Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini
dell'omologazione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992,
n. 223, con il quale e' stato approvato il regolamento recante
istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza;
Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento
periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e
allo stato dell'arte;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996,
con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza;
Vista la proposta di modifica trasmessa dall'ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale al Consiglio superiore
dei lavori pubblici per il previsto parere;
Sentito il parere emesso sull'argomento dalla quinta sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 26 novembre
1997 con il voto n. 411;

Decreta:
Art. 1.

1. Le "Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e
l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" e le "Prescrizioni
tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini
dell'omologazione" allegate al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, gia' modificate con il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, sono aggiornate, ai
sensi dell'art. 8 del decreto n. 223, e sostituite dalle istruzioni e
dalle prescrizioni tecniche allegate al presente decreto ed aventi lo
stesso oggetto.

Art. 2.

1. In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate
ammissibili le domande presentate entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da
certificazioni di prove sul manufatto eseguite in conformita' alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1 A del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996. E' facolta'
dell'ispettorato richiedere integrazioni ed ulteriori verifiche ivi
compresa la ripetizione delle prove eseguite con veicoli leggeri nel
caso in cui per le stesse sia stato utilizzato un veicolo furgone.

Art. 3.

1. Al fine di accelerare l'efficacia operativa del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e dei suoi
successivi aggiornamenti, il Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
pubblichera', anche separatamente, le circolari con le quali viene
resanota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per
ciascuna destinazione e classe. Dalla pubblicazione di ciascuna di
esse decorreranno, relativamente a ciascuna destinazione e classe, i
termini indicati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per quanto concerne la progettazione delle barriere stradali di
sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di
cui all' art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1992, n. 223, si applicano alle opere la cui progettazione
definitiva avra' inizio decorsi tre mesi dalla pubblicazione del
presente decreto.
3. Per quanto concerne l'installazione delle barriere di sicurezza
e degli altri dispositivi di ritenuta, le disposizioni di cui
all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, si applicano alle opere
la cui procedura di affidamento avra' inizio:
limitatamente alle destinazioni e classi oggetto delle circolari
pubblicate, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna
circolare con la quale viene resa nota l'avvenuta omologazione di
almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe;
per le destinazioni e classi per le quali non siano state
pubblicate le suddette circolari, decorsi diciotto mesi dalla
pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. In via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino
efficacia operativa, gli enti appaltanti possono richiedere
determinate specifiche tecniche delle barriere, assumendo quale
riferimento le istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto
ministeriale ed i relativi aggiornamenti, richiedendo idonea
certificazione delle stesse.

Art. 5.

1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto
del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223.
Roma, 3 giugno 1998
Il Ministro: Costa
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 48

Allegato
Vedere allegato da Pag. 24 a Pag. 39 della G.U.