Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29-10-1998
MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 19 ottobre 1998.
Modalita' di rimborso dei contributi versati per la corresponsione
della pensione integrativa dei lavoratori portuali iscritti alle
casse locali di previdenza.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni in
ordine al riordino della legislazione in materia portuale e
successive modificazioni e integrazion;
Visto l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n.
30;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Esaminata la documentazione trasmessa dalle Autorita' portuali e,
laddove non istituite, dalle Autorita' marittime in ordine alla
situazione delle casse di previdenza, istituite in sede locale, per
la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori
portuali collocati in quiescenza;
Ritenuta la necessita' di individuare i criteri e le modalita' per
l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 5, della
citata legge n. 30 del 1998;
Considerata la necessita' di nominare un commissario liquidatore
per ciascuna cassa ai fini della restituzione degli eventuali
contributi versati dai lavoratori portuali;
Decreta:
Art. 1.
I lavoratori portuali, iscritti alle locali casse di previdenza
alla data di cessazione delle stesse o comunque alla data di
cessazione dei versamenti previsti dai rispettivi regolamenti delle
casse medesime ovvero i titolari di pensione diretta o di
reversibilita' hanno diritto alla restituzione dei contributi versati
per la corresponsione delle pensioni integrative ai sensi dell'art.
9, comma 5, della legge n. 30 del 1998.
A tali fini gli interessati devono presentare domanda alla gestione
liquidatoria della locale cassa di previdenza entro e non oltre il 30
novembre 1998, indicando la data di iscrizione alla cassa medesima.
Art. 2.
Ai beneficiari di cui all'art. 1 viene corrisposto da parte della
gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza l'importo dei
contributi versati per gli anni di iscrizione, individuati sulla base
di idonea documentazione presentata dagli interessati ovvero dai dati
risultanti agli atti.
Tali importi non sono suscettibili di interessi e rivalutazioni.
Art. 3.
Qualora la documentazione agli atti non sia sufficiente a
ricostruire la posizione di ciascun avente diritto si dovra' fare
ricorso all'ammontare globale dei versamenti risultanti dai bilanci
delle casse, individuando l'importo medio procapite relativo a
ciascun anno.
Per gli anni per i quali non sia possibile fare riferimento ai dati
di bilancio - da attestarsi con dichiarazione del commissario
liquidatore della cassa - si fa riferimento all'importo medio
procapite del bilancio piu' remoto moltiplicato per il numero degli
anni in questione.
Art. 4.
Nell'ipotesi che, in sede locale, a seguito di contenzioso, sia
stato individuato ed erogato un importo medio annuo diverso da quello
risultante sulla base dei criteri indicati negli articoli 2 e 3, si
terra' conto, ai fini della determinazione dell'importo, della
condizione di miglior favore anche per gli altri aventi diritto.
Art. 5.
All'atto della restituzione dei contributi versati gli aventi
diritto devono presentare quietanza liberatoria con le modalita'
previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c.
Art. 6.
Ai fini dell'espletamento dei compiti di liquidazione delle casse
locali di previdenza sono nominati i commissari liquidatori
sottoelencati, che dovranno provvedere sulla base dei criteri e delle
modalita' indicati nel presente decreto:
casse locali di previdenza di Genova e La Spezia: dott. Carlo
Castelli;
cassa locale di previdenza di Trieste: dott. Gianfranco Siface;
cassa locale di previdenza di Venezia: dott. Giuseppe Giurgola.
Art. 7.
La direzione generale competente del Ministero dei trasporti e
della navigazione, con proprio decreto, provvede all'individuazione
dell'importo complessivo che ciascuna cassa dovra' corrispondere agli
aventi diritto sulla base dei prospetti di liquidazione elaborati dai
rispettivi commissari.
Art. 8.
Ai commissari liquidatori spetta, per lo svolgimento dei compiti
assegnati, un compenso complessivo pari allo 0,50% dell'importo
globale liquidato agli aventi diritto da ciascuna cassa.
Art. 9.
Agli oneri derivanti del presente decreto provvede il commissario
liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 1998
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Burlando
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Pinza