Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29-10-1998
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 20 luglio 1998.
Estensione delle agevolazioni previste delle disposizioni della
legge n. 488/1992 al settore turistico alberghiero, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Vista la deliberazione del CIPE 27 aprile 1995 concernente
direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1,
comma 2 del citato decreto-legge n. 415/1992 convertito dalla legge
n. 488/1992;
Vista la deliberazione del CIPE del 18 dicembre 1996 che, con
efficacia relativa alle domande di agevolazioni presentate a partire
dal 1997, ha introdotto modifiche e integrazioni alla predetta
deliberazione del 27 aprile 1995;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente modalita' e procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della predetta legge n.
449/1997 che estende le agevolazioni della richiamata legge n.
488/1992 alle imprese operanti nel settore turisticoalberghiero e
rimanda a specifiche direttive del CIPE, da emanare entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della legge n. 449/1997 stessa, la
fissazione, in particolare, delle attivita' e delle iniziative
ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei
criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 concernente
il conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed
agli enti locali;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera aa) del predetto
decreto legislativo n. 112/1998 che prevede che, a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, le direttive
per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 415/1992 sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Statoregioni;
Vista la legge quadro per il turismo n. 217 del 17 maggio 1983;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Comunita' europea n. C213 del 23 luglio 1996;
Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 1
marzo 1995 e del 30 giugno 1997;
Ritenuto di dover adottare misure tese, in particolare, ad
adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta
turisticoalberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del
Paese, di iniziative che comportino un riequilibrio tra domanda ed
offerta turistica locale, una rilevante ricaduta
economicooccupazionale ed il raggiungimento di elevati standard
qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale, senza tuttavia
determinare sovrapposizioni con altri strumenti agevolativi locali;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Statoregioni nella seduta
del 25 giugno 1998 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare, valorizzare,
qualificare ed ammodernare l'offerta turisticoalberghiera tramite il
sostegno, nelle aree depresse del Paese a maggiore vocazione
turistica, di iniziative che comportano un riequilibrio tra domanda
ed offerta turistica locale, una rilevante ricaduta
economicooccupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard
qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, si applicano le modalita'
e le procedure di cui al decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre
1995 e successive modifiche e integrazioni ed ai relativi successivi
decreti e circolari ministeriali.
Art. 2.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla
legge n. 488/1992 le attivita' svolte dalle imprese turistiche di cui
all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, attraverso le
strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonche'
quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9
della legge medesima. Con riferimento a ciascun territorio regionale,
sono altresi' ammesse alle agevolazioni le attivita', svolte dalle
suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le
modalita' e le procedure di cui al successivo art. 4, purche'
individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di
aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie
devono essere gia' regolarmente costituite e nel pieno e libero
eserciziodei propri diritti. Ai predetti soggetti si applicano i
criteri per la determinazione della dimensione di impresa di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 18 settembre 1997, con i limiti fissati per le imprese fornitrici
di servizi di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.
Art. 3.
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
concesse in favore dei progetti di investimento finalizzati alla
costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento,
alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di
strutture esistenti. A tal fine si considera:
a) "ampliamento" l'iniziativa che, attraverso un incremento
dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad
accrescere la potenzialita' delle strutture esistenti;
b) "ammodernamento" l'iniziativa volta al miglioramento, sotto
l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio
offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato
all'attivita' produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e
all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di
strumentazione informatica per il miglioramento del processo
produttivo e/o dell'attivita' gestionale;
c) "riconversione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura
esistente per lo svolgimento di un'attivita' ammissibile di cui al
precedente art. 2 diversa da quella svolta precedentemente;
d) "riattivazione" l'iniziativa volta all'utilizzo di una struttura
esistente inattiva per lo svolgimento di una o piu' delle attivita'
ammissibili di cui al precedente art. 2, anche se diversa da quella
svolta precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una
prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
e) "trasferimento", secondo la definizione di cui all'art. 3, comma
1, lettera g) del decreto ministeriale n. 527/l995 e successive
modifiche e integrazioni.
2. Le spese ammissibili sono, purche' capitalizzate, quelle di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), ivi compresi gli
arredi, ed f) del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive
modifiche e integrazioni - ad eccezione di quelle riferite a commesse
interne di lavorazione - relative all'acquisto, all'acquisizione
mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni
nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalita'
dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Sono altresi'
ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto,
le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1,
della legge n. 217/1983 ubicati nello stesso comune della struttura
interessata dall'iniziativa o, qualora alla stessa struttura
adiacenti, anche in altro comune, purche' funzionalmente collegati
alla stessa. Tra le spese di cui alla richiamata lettera a) sono
ricomprese quelle relative alla quota iniziale dei contratti di
franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di
qualita' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000)
e quelle relative all'adesione a sistemi internazionali riconosciuti
di certificazione ambientale (ISO 14001) limitatamente alla quota
parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa. Le
spese relative all'acquisto di una struttura esistente possono essere
agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento
complessivo ammissibile. Per le iniziative promosse dalle agenzie di
viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge n. 217/1983 le spese
ammissibili sono solo quelle di cui alle suddette lettere a),
limitatamente alla quota iniziale dei contratti di franchising, e),
ivi compresi gli arredi, ed f).
Art. 4.
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in
favore delle attivita' di cui al precedente art. 2, le banche
concessionarie incaricate dell'attivita' istruttoria valutano,
attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli
obiettivi dell'iniziativa in termini di elevazione degli standard
qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche
concessionarie valutano altresi' la validita' dell'iniziativa da un
punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche
dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda
o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni. Ai fini della
redazione del business plan si applicano i criteri validi per le
imprese di servizi di cui al punto 3.8 della circolare del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20
novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Successivamente
all'invio delle risultanze degli accertamenti istruttori da parte
delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato forma specifiche graduatorie regionali,
distinte da quelle relative alle attivita' estrattive, manifatturiere
e di servizi, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4,
lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) del decreto ministeriale n.
527/1995 e successive modifiche e integrazioni. Il valore di ciascuno
di tali indicatori e' incrementato del 5% per le imprese che
aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione
ambientale (ISO 14001).
2. Ai fini della determinazione dell'ultimo dei suddetti
indicatori, le priorita' regionali sono individuate con riferimento
alle aree del territorio, alle attivita' ammissibili di cui al
precedente art. 2 ed alle tipologie di investimento di cui al
precedente art. 3 e sono espresse attraverso l'attribuzione a
ciascuna area, ciascuna attivita' e ciascuna tipologia di un
punteggio numerico intero, compreso tra zero e dieci.
3. Ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione
da presentare nell'anno successivo, indica, con le modalita' e nei
termini di cui all'art. 6-bis del decreto ministeriale citato:
a) le eventuali ulteriori attivita' ammissibili di cui al
precedente art. 2 finalizzate alla valorizzazione delle
caratteristiche turisticoambientali dell'area interessata, nel pieno
rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale;
b) le particolari aree del territorio regionale a maggiore
vocazione turistica, le specifiche attivita' e/o le tipologie di
investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni,
ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui
si tratta ed individua il relativo punteggio da attribuire alle
stesse.
4. Qualora una regione non indichi, entro i termini fissati:
alcuna attivita' aggiuntiva, sono considerate ammissibili, nella
regione medesima, solo le attivita' svolte dalle imprese turistiche,
di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983, attraverso le strutture di
cui all'art. 6 della stessa legge, e dalle agenzie di viaggio e
turismo di cui all'art. 9 della legge medesima;
alcuna area, attivita' e tipologia ritenuta prioritaria ed il
relativo punteggio, l'indicatore assume, convenzionalmente, valore
pari a zero per tutte le iniziative della graduatoria relativa alla
regione medesima.
Art. 5.
1. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando
di attuazione delle presenti direttive sono fissati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto
conto dell'esigenza di assicurare contestualita' con quelli relativi
alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi. La decorrenza
massima di ammissibilita' delle spese relative al solo primo bando di
attuazione della presente normativa e' fissata a partire dal 1
gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
Art. 6.
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 5, lettera c) della
delibera CIPE del 27 aprile 1995, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota
non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato
alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al netto delle risorse
necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di
funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria
competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla
stessa legge.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 luglio 1998
Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1998
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 186