Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30-10-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 settembre 1998, n. 374.
Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'ISPE e
dell'ISCO in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi
economica (ISAE), a norma dell'articolo 7, comma 6, della legge 3
aprile 1997, n. 94.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, il comma 6
dell'articolo 7, il quale prevede che con regolamento da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sia disposta la fusione in un unico istituto, denominato Istituto di
studi e analisi economica (ISAE), dell'Istituto di studi per la
programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la
congiuntura (ISCO), che sono contestualmente soppressi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n.
818;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1998;
Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di
rilievo n. 13 del 13 agosto 1998 e ritenuto di dover modificare il
testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al
testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 18
settembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione dell'ISAE
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 3 aprlle
1997, n. 94, e' istituito l'Istituto di studi e analisi economica
(ISAE), di seguito denominato anche Istituto, nel quale confluiscono
il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti
attivi e passivi dell'Istituto di studi per la programmazione
economica (ISPE) e dell'Istituto di studi per la congiuntura (ISCO),
che sono contestualmente soppressi.
2. L'ISAE, con unica sede in Roma, e' un ente pubblico di ricerca e
sperimentazione, inserito nell'omonimo comparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile. E' retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto
deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 11.
3. L'ISAE e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di seguito indicato anche come Ministro vigilante, il quale
impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel
perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando
l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei
risultati.
4. L'ISAE e' inserito nel sistema nazionale della ricerca di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 2.
Compiti istituzionali
1. L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della
programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge
attivita' di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo
e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di
politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e
territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla
congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche
di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e
internazionale, con il fine precipuo dell'utilita' per le decisioni
di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle
pubbliche amministrazioni.
2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti,
attivita' di supporto e di consulenza tecnicoscientifica per il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonche' per il Comitato interministeriale della programmazione
economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei
predetti organismi, ferma restando la responsabilita' istituzionale
degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di
propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivita' di collaborazione
nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche
ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in
materia di politica economica.
3. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE puo' svolgere gli
incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonche', mediante
convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da
organizzazioni pubbliche, private o internazionali.
4. Per lo svolgimento delle sue attivita' l'ISAE ha l'accesso,
mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di
altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai
sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le
informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini
dell'esercizio dei propri compiti.
Art. 3.
Fonti di finanziamento
1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:
a) con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge
finanziaria;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati,
nonche' di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di promozione,
consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi
comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti
dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali
ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' dalla
diffusione delle proprie pubblicazioni.
Art. 4.
Organi dell'Istituto
1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli articoli 5, 6
e 8, sono:
a) il presidente;
b) il comitato amministrativo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali
dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti
dal presente regolamento spettano le indennita' di carica da
determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
Art. 5.
Il presidente
1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, e' nominato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto,
prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne
dispone l'esecuzione;
c) assicura l'unita' di indirizzo delle attivita' dell'ente;
d) convoca e presiede il comitato amministrativo di cui
all'articolo 6 e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal
comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessita', salva ratifica
da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri
organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Art. 6.
Il comitato amministrativo
1. Il comitato amministrativo e' composto, oltre che dal presidente
dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo
partecipa il direttore generale.
2. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione
delle attivita' dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro
esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi
delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilita' finanziaria dei programmi di
attivita';
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
d) delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e
contabilita' e gli atti organizzativi e regolamentari generali;
e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.
Art. 7.
Controllo e vigilanza
1. La gestione finanziaria dell'Istituto e' sottoposta al controllo
della Corte dei conti secondo la normativa vigente.
2. Le deliberazioni concernenti i regolamenti, il bilancio
consuntivo e la determinazione degli organici sono sottoposte
all'approvazione del Ministro vigilante. Allo stesso Ministro sono
altresi' comunicati, ai fini dell'attivita' di vigilanza, le
deliberazioni e gli atti individuati con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le
deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo
trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del
Ministero vigilante. Per le deliberazioni riguardanti la
determinazione degli organici il termine di approvazione e' di
sessanta giorni; le deliberazioni stesse sono approvate di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Gli eventuali rilievi sono
comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei
revisori dei conti.
3. Il presidente trasmette al Ministro vigilante una relazione
annuale sui risultati dell'attivita' dell'Istituto.
Art. 8.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
Ministro vigilante ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno
con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti,
se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a
dirigente.
2. ll collegio svolge le attivita' relative al controllo della
gestione finanziaria, secondo le modalita' e la disciplina stabiliti
per gli enti pubblici.
Art. 9.
Il consiglio scientifico
I. Il consiglio scientifico e' composto da sette membri, anche
stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti
in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio
formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma
di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il
consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita'
scientifica dell'ente.
2. Il consiglio scientifico e' nominato con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
il presidente dell'Istituto.
Art. 10.
Il direttore generale
1. Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo
determinato, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' scelto
tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
Se scelto tra i dipendenti dell'Istituto e' collocato fuori dal ruolo
organico, nel quale rientra alla cessazione dell'incarico.
2. Il direttore, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni e nel rispetto delle disposizioni speciali dettate per
gli enti di ricerca dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 15,
comma 2, del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e' preposto
ai servizi e agli uffici dell'Istituto, cura l'esecuzione delle
deliberazioni e delle direttive del comitato ammistrativo e del
presidente, esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto
ovvero quelle delegategli dal comitato amministrativo e dal
presidente.
Art. 11.
S t a t u t o
1. Lo statuto dell'ISAE e' deliberato dal comitato amministrativo
ed e' approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
2. Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge
3 aprlle 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, nonche', in quanto compatibili, da quelli desumibili
dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e
successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.
3. Lo statuto definisce i poteri e le responsabilita' proprie del
presidente e del direttore generale per l'esercizio delle
attribuzioni di rispettiva competenza, nonche' quelle dei diversi
livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei
risultati, con riferimento ai programmi di attivita' annuali e
pluriennali; prevede altresi' il servizio di controllo interno, che
opera per le finalita' indicate nell'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 12.
Ordinamento e personale
1. L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista
dall'articolo 1, comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua
attivita' e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello
di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' le sinergie
con gli altri soggetti operanti nel sistema.
2. Per particolari progetti l'ISAE puo' avvalersi anche di
personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o
parziale, nei limiti e con le modalita' previsti dai contratti
collettivi.
3. L'ordinamento dei servizi puo' prevedere l'istituzione di
uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla
legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da
personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei
limiti e con le modalita' previsti dalle norme vigenti in materia.
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli
organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla
proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994,
n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalita' di consegna, essi
sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la
situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto
patrimoniale, nonche' una relazione contenente in particolare
l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti
dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I
predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi
dei revisori dei conti.
2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato
amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare
per la riattivazione delle procedure di spesa.
3. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico
del personale dell'Istituto e' provvisoriamente determinato sulla
base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di
entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due
istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993,
n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE,
conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale
data. I concorsi gia' banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove
abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure gia'
avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE.
4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato
amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo
assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della
dotazione organica si procede ai sensi degli articoli 6 e 31 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei
limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge
finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa
deliberazione e' approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica.
5. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei
predetti atti, al fine di assicurare la continuita' delle attivita'
in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei
in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti
soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attivita' in
corso presso di esse.
6. Sono trasferite all'ISAE le disponibilita' finanziarie gia'
attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per
l'anno 1998 dalla legge finanziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Berlinguer, Ministro
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 15
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' tato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 aprile 1997, n 94, reca: "Modifiche
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1958, n. 818, reca: "Riconoscimento della personalita'
giuridica dell'Istituto nazionale per lo studio e la
congiuntura (ISCO), con sede in Roma".
- La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca:
"Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio
della congiuntura (I.S.CO)".
- La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca:
"Attribuzioni e ordinamento del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e
istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica".
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
riguarda l'emanazione di regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca:
"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e
del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 della
legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni,
recante norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato):
"6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, e' disposta la fusione
dell'Istituto di studi per la programmazione economica
(ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della
congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla
vigilanza e all'alta direzione del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, denominato Istituto di studi e analisi
economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono
attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le
sedi dei precedenti istituti, nonche' i relativi
rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini
istituzionali l'ISAE provvede:
a) con il contributo dello Stato, il cui importo
annuo e' determinato con la legge finanziaria;
b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici
e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio
patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' di
promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogate le
norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e
ISPE".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593, reca: "Regolamento concernente
la determinazione e la composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, recante: "Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' il seguente:
"Art. 6 (Ambito di applicazione e norme sugli enti di
ricerca). - 1. Fatto salvo quanto previsto da
successivi decreti emanati in conformita' ai criteri
direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di
legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si
intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali
di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni. Le norme del
presente decreto, ove non diversamente disposto, si
applicano anche agli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca
scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia
spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le
energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di
ricerca di cui le pubbliche amministrazioni
finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve,
per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto,
le competenze delle amministrazioni dello Stato nei
confronti degli enti di cui al presente comma.
2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca,
dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, sentite le commissioni
parlamentari competenti, fatte salve le procedure di
designazione previste dalla normativa vigente per
specifici enti ed istituzioni. I presidenti degli enti di
cui al presente comma possono restare in carica per non
piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di
commissario straordinario e' comunque computato come un
mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al
presente comma, in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la cui permanenza nella stessa
eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato
in corso.
3. Nei casi per i quali la legislazione
vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani
o programmi degli enti di cui al comma 1, la
relativa competenza e' trasferita alle Amministrazioni
dello Stato di riferimento, vigilanti o
finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate
in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il
sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico le
pubbliche amministrazioni, ivi comprese le universita' e
gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di
cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e
tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o attinenti a
provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24
della predetta legge. I dati di cui al presente comma non
costituiscono documenti amministrativi ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7
agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere
successivamente trattati per le sole finalita' in base
alle quali sono comunicati o diffusi.
5. Per le finalita' di cui all'art. 4, comma 1,
lettera r), del decreto del Ministro delle comunicazioni
25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma
10, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di
contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalita'
previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio".
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, reca:
"Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in
materia finanziaria e contabile".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca:
"Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Nota all'art. 3:
- Per il citato decreto legislativo n. 204/1998, si veda
nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 204/1998, si veda nelle note all'art. 1.
Nota all'art. 9:
- Per il gia' citato decreto legislativo n. 204/1998, si
veda nelle note all'art. 1.
Note all'art. 10:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca:
"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e
del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Gli articoli 3, 16, 7, comma 2 e 15, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' recitano:
"Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo;
funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di
Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali
impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della
mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli
istituti di istruzione universitaria l'incarico di
direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della
stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero
di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta
dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a
tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti
dei singoli atenei determinano le modalita' per lo
svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla
base di appositi accordi".
Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti
generali). - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei
poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della
elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di
progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal
Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione
e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse
occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle
entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i
dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, i criteri generali di organizzazione degli
uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le
direttive dei Ministri, definendo, in particolare,
l'orario di servizio e l'orario di apertura al
pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di
lavoro in relazione alle esigenze funzionali della
struttura organizzativa cui sono preposti, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art.
10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e
provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici
accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto
stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui
all'art. 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei
procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990,
n. 241;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli
stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art.
20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
"Art. 7, comma 2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la liberta' di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento
dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca".
"Art. 15, comma 2. Nelle istituzioni e negli enti di
ricerca e sperimentazione nonche' negli altri istituti
pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della
Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca
e dell'insegnamento".
Note all'art. 11:
- Per la citata legge n. 94/1997, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per la citata legge n. 70/1975 si veda nelle note
all'art. 10.
- Per il citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda
nelle note all'art. 10.
- Per il piu' volte citato decreto legislativo n.
204/1998, si veda nelle note all'art. 1.
- La legge 30 luglio 1959, n. 616, reca:
"Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio
della congiuntura (I.S.CO)".
- La legge 27 febbraio 1967, n. 48, reca:
"Attribuzioni e ordinamento del Ministero del
bilancio e della programmazione economica e
istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica".
- La legge 8 agosto 1985, n. 439, reca:
"Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di studi per
la prorammazione economica (ISPE)".
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia'
citato decreto legislativo n. 29/1993:
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita'
dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i
dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della
realizzazione dei programmi e dei progetti loro
affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e
dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al
Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche vigenti, un apposito
contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche
personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate
esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi'
avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono
composti da dirigenti generali e da esperti anche
esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare,
anche cumulativamente per piu' amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali e periferiche
riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i comitati metropolitani di cui
all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici
di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni
da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici
gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con
regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati
negativi della gestione finanziaria tecnica e
amministrativa comportano, in contraddittorio, il
collocamento a disposizione per la durata massima di un
anno, con conseguente perdita del trattamento
economico accessorio connesso alle funzioni. Per le
amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato
dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal
Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti
generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
gli organi amministrativi di vertice. Per effetto
del collocamento a disposizione non si puo' procedere
a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di
responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei
confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo'
essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a
riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai
stato in precedenza disposto il collocamento a
disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le
disposizioni del codice civile.
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in
materia di responsabilita' penale, civile
amministrativocontabile e disciplinare previste per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate".
Nota all'art. 12:
- Per il gia' citato decreto legislativo n. 204/1998,
si veda in note all'art. 1.
Note all'art. 13:
- La legge 15 luglio 1994, n. 444, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli
organi amministrativi".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593, reca: "Regolamento concernente
la determinazione e la composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3,
del decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n. 29.
- Si riporta, di seguito, il testo, rispettivamente,
degli articoli 6 e 31 del citato decreto legislativo n.
29/1993, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.
"Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche
sono determinate in funzione delle finalita' indicate
dall'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10. Le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente
in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti
di programmazione economicofinanziaria pluriennale.
Per le amministrazioni dello Stato la
programmazione triennale del fabbisogno e
l'approvazione delle variazioni delle dotazioni
organiche avviene ad opera del Consiglio dei Ministri,
secondo le modalita' di cui al comma 4-bis dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari
disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art.
5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, relativamente al personale appartenente alle Forze
di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel
senso che al predetto personale non si applica l'articolo
16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni
vigenti per la determinazione delle piante organiche del
personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono
devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono
attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in materia di persone, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli
previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo
personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette".
"Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e
determinazione delle piante organiche in sede di prima
applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima
applicazione del presente decreto, le amministrazioni
pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale
distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di
servizio, nonche' per qualifiche e specifiche
professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo
numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo,
comando, distacco e con contratto a tempo determinato
e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione
dei propri uffici e delle piante organiche in relazione
ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro,
nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi
delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali
duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di
conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici
dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale, in misura non
inferiore al dieci per cento, riservando un contingente
di dirigenti per l'esercizio delle tunzioni di cui
all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine
di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai
criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in
particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale
assegnazione e distribuzione dei posti delle varie
qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel
limite massimo della consistenza numerica complessiva
delle unita' di personale previste nelle predette
tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale
esame con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45,
comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le
amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro
con riferimento alla quantita' totale di atti e di
operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi
tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle
attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del
servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e
potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri
di determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono
trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le
modalita' e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto
alle amministrazioni statali, comprese le aziende e
le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e
con i provvedimenti e nei termini previsti dai
rispettivi ordinamenti quanto alle altre
amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le
iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai
commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non
siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per
il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le
richieste di deroga devono essere corredate dalla
rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti
salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20
marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale
reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.
6-bis. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma
1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei
provveditorati agli studi di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni
corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse
utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori
agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni
organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base
di criteri definiti previo esame con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art.
10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa
richiesta".