Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30-10-1998

 

UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO"
DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo;
Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento
regionale delle universita' abruzzesi nella seduta del 5 ottobre
1998;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e seguenti;
Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia
universitaria e gli studenti prot. n. 1/1998 del 16 luglio 1998 ed in
particolare il punto 4, ultimo comma;
Considerato che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli
studi "G. D'Annunzio" di Chieti, emanato con decreto rettorale in
data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996, non contiene gli ordinamenti
didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento
didattico di Ateneo;
Considerato altresi', che nelle more dell'approvazione e
dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche
relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi
di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul
vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra
citate;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova
modifica statutaria, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle suddette delibere degli organi accademici;

Decreta:

E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 1998-99, presso la
facolta' di lettere e filosofia, la scuola di specializzazione in
studi storico religiosi pertanto lo statuto dell'Universita' degli
studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel titolo XIII come
appresso indicato.
Al capo I, nell'art. 459 relativo all'elenco delle scuole di
specializzazione di area non medica, e' inserita la scuola di
specializzazione in studi storico religiosi della facolta' di lettere
e filosofia.
Al capo II dopo gli articoli relativi alla scuola di
specializzazione in restauro dei monumenti sono inseriti i seguenti
relativi all'ordinamento didattico della predetta scuola di
specializzazione:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN STUDI STORICO-RELIGIOSI
Art. 1.

E' istituita la scuola di specializzazione in studi
storicoreligiosi presso l'Universita' degli studi "G. D'annunzio" di
Chieti.
La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore delle
discipline storicoreligiose e delle scienze e metodologie attinenti
la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio
storicoculturale delle istituzioni religiose.
La scuola rilascia il titolo di specialista in studi
storicoreligiosi, con indicazione dell'indirizzo seguito:
studi francescani;
istituzioni ecclesiastiche in eta' medioevale;
istituzioni ecclesiastiche in eta' moderna.

Art. 2.

Il corso di studi ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore
di insegnamento.
Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento
della scuola, la facolta' di lettere e filosofia e il dipartimento di
studi medievali e moderni dell'Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti.

Art. 3.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/ 1990,
e in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed alle
attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un
numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di
corso, per un totale di 60 specializzandi.

Art. 4.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i
laureati dei corsi di laurea delle facolta' di lettere e filosofia e
conservazione dei beni culturali ed ambientali.
Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, coloro che
siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita'
straniere e che siano equipollenti a quelli richiesti nel comma
precedente, ai sensi dell'art. 33 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592.
Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal
consiglio della scuola, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla
scuola stessa, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina, con apposito manifesto degli
studi, in conformita' al regolamento didattico d'Ateneo e nel
rispetto della liberta' d'insegnamento, l'articolazione della scuola
di specializzazione e il relativo piano degli studi.
Determina pertanto:
gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventualmente
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
la suddivisione dell'attivita' didattica nei successivi periodi
temporali e la propedeuticita' degli insegnamenti;
le modalita' di accertamento dell'attivita' svolta.

Art. 6.

Nel determinare il piano di studi, secondo quanto previsto dal
precedente art. 5, il Consiglio della scuola dovra' comprendere
nell'ordinamento le seguenti aree, alle quali dovranno essere
dedicate 500 ore delle 800 ore complessive di didattica, per un
minimo di 50 ore per ciascuna area.
Area I - Storia (ore 300, di cui 30 di laboratorio).
Settori: N10X Storia medievale, M02A Storia Moderna, M03B Storia
del cristianesimo e delle chiese, M03C Storia del cristianesimo
antico e medievale, M03D Storia del cristianesimo moderno e
contemporaneo.
Area II - Paleografia e archivistica (ore 220, di cui 80 di
laboratorio).
Settori: M12B Paleografia, M12A Archivistica.
Area III - Bibliografia e biblioteconomia (ore 80, di cui 50 di
laboratorio).
Settori: M13X Bibliografia e biblioteconomia.
Area IV - Storia dell'arte (ore 200, di cui 80 di la boratorio).
Settori: L25A Storia dell'arte medievale, L25B Storia dell'arte
moderna, H13X Restauro, H12X Storia dell'architettura.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso, gli specializzandi dovranno concordare
con il consiglio della scuola:
la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno
caratterizzare l'orientamento della specializzazione;
l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio, che sara'
svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla
specializzazione svolta in Italia e all'estero, in laboratori
universitari o extrauniversitari.

Art. 8.

L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce
convenzioni con altre istituzioni universitarie in ordine
all'espletamento e al potenziamento della didattica, nonche' con enti
pubblici o privati per finalita' di sovvenzionamento o di
utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di
attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Chieti, 7 ottobre 1998
Il rettore: Cuccurullo