Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30-10-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 5 ottobre 1998.
Aggiornamento, per l'anno 1998, del trattamento economico del
personale dirigente dello Stato non contrattualizzato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che
stabilisce criteri e modalita' di aggiornamento annuale del
trattamento economico dei "dirigenti civili e militari" dello Stato;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 186, concernente
l'aggiornamento annuale del trattamento economico anche dei
professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, con il
quale e' stata determinata la misura dell'aggiornamento del
trattamento economico dal 1 gennaio 1997;
Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 27
marzo 1998, n. SP/379.98, con la quale si comunica che l'incremento
retributivo complessivo registrato tra gli anni 1996 e 1997 e'
risultato pari a 10,46 per cento;
Rilevato che l'incremento del 10,46 per cento corrisponde, secondo
la metodologia di calcolo seguita e comunicata dall'Istituto
nazionale di statistica, al 6,51 per cento della retribuzione
complessiva, comprensiva cioe' dell'indennita' integrativa speciale;
Ritenuto di dovere seguire per l'aggiornamento annuale del
trattamento economico delle categorie di personale destinatarie del
presente decreto la stessa metodologia di calcolo adottata in sede
contrattuale;
Considerato che detta metodologia prevede l'applicazione del tasso
di incremento a tutte le voci retributive del trattamento
fondamentale, riversando l'aumento dell'indennita' integrativa
speciale sulla voce stipendio;
Rilevato che l'incremento del 10,46 per cento non corrisponde,
secondo la metodologia seguita e comunicata dall'Istituto nazionale
di stati stica, all'incremento reale delle retribuzioni del personale
contrattualizzato;
Rilevato che il reale incremento delle retribuzioni complessive del
personale contrattualizzato corrisponde, secondo quanto comunicato
dall'Istituto nazionale di statistica, al 6,51 per cento;
Considerato pertanto che, al fine di calcolare correttamente
l'incremento retributivo del personale non contrattualizzato facendo
esatto riferimento all'incremento di quello contrattualizzato,
occorre aumentare del 6,51 per cento lo stipendio, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 settembre 1998, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della
legge 6 marzo 1992, n. 216;
Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari
regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Decreta:
Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi
e continuativi dei dirigenti che ricoprono uffici di livello
dirigenziale generale o comunque funzioni di analogo livello e del
personale con qualifica dirigenziale gia' destinatario della legge 6
marzo 1992, n. 216, nonche' dei professori e ricercatori universitari
indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, in godimento alla data del 1 gennaio 1997 sono
aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, in misura percentuale pari
al 6,51 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente
natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 61