Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30-10-1998

 

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 23 settembre 1998.
Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini del mutuo di
cui all'art. 28, comma ottavo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
per il triennio 1999-2001.

IL MINISTRO
delegato per lo spettacolo

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 28 della citata legge n. 1213 del
1965, il cui ottavo comma prescrive che "l'importo massimo valutabile
ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto
dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, su
proposta della commissione centrale per la cinematografia";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994,
recante: "Determinazione dell'importo massimo valutabile ai fini
della concessione dei mutui per progetti di opere filmiche
riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti
finalita' culturali ed artistiche";
Rilevato, in particolare, che con tale decreto il costo del film
valutabile e' stato determinato, per il triennio 1994-1996, fino ad
un massimo di lire 1.500 milioni;
Considerato che occorre procedere ad una nuova determinazione
dell'importo per il triennio 1999-2001, tenuto anche conto della
circostanza che tale importo non e' stato aggiornato per il triennio
1997-1999;
Rilevato, ai fini della migliore determinazione di tale importo,
che con decreto ministeriale 26 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1997, il limite dell'intervento e
dei costi ammissibili per i film di interesse culturale nazionale e'
stato aumentato da quattro ad otto miliardi, e che occorre, pertanto,
conseguire una corretta proporzione tra le due categorie di film;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1996,
con il quale al Ministro Valter Veltroni sono state delegate le
funzioni in materia di spettacolo e di sport;
Visto l'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
150, che ha sostituito alla commissione centrale per la
cinematografia, la commissione consultiva per il cinema;
Sulla proposta della commissione consultiva per il cinema,
formulata nella seduta del 23 settembre 1998;

Decreta:
Art. 1.

1. Per il triennio 1999-2001, il costo massimo del film valutabile
ai fini della concessione del mutuo di cui all'art. 28, comma ottavo,
della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 8 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' determinato in lire 2.500
milioni.
2. Entro il limite di cui al comma 1, e' ammissibile a
finanziamento il 90 per cento del costo del film, con riferimento ai
soli film che costituiscono opera prima o seconda per il regista. Non
possono essere finanziati piu' di due film in favore del medesimo
produttore, per ciascun anno.

Art. 2.

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del mutuo,
dall'importo di cui all'art. 1 e' dedotta una somma non inferiore al
30 per cento dei compensi degli autori della regia, del soggetto e
della sceneggiatura, nonche' degli attori e dei tecnici qualificati.
2. Sono tenuti a partecipare ai costi del film i soli attori
principali. E' tenuto, inoltre, a partecipare ai costi per la
categoria dei tecnici qualificati, il seguente personale, ove
previsto: organizzatore generale; direttore della fotografia;
scenografo; costumista, montatore e autore del commento musicale.
Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 settembre 1998
Il Ministro: Veltroni