Gazzetta Ufficiale n. 258
del 03-11-1999
(Supplemento Ordinario n. 190)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31
agosto 1999, n. 394
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di
attuazione del medesimo testo unico;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio
1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le osservazioni della Corte dei conti;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari
opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro
della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
CAPO 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
- Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio di
taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono l'accertamento della
condizione di reciprocità al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli
per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
- L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini
stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché
per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, e per i
relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art. 2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni
del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di
specifici documenti.
- Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel
comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che
la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge
italiana.
Art. 3
(Comunicazioni allo straniero)
- le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria
relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
- le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi
da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di
pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona e'
irreperibile, mediante notificazione effettuata nell'ultimo domicilio conosciuto.
- Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di
espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di
soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione
del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità
di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto
dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è
possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza
indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o
di reingresso e la sintesi del provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche
in arabo.
- Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo
straniero è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di
fiducia, con ammissione, qualora ne suissistano i presupposti, al gratuito patrocinio a
spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed è avvisato che, in
mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal
Giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
Art. 4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
- L'informazione prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo
unico contiene:
- l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che
effettua l'informazione;
- le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove
possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
- l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo
dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché,
ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello
stesso;
- il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento
restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
- La comunicazione è effettuata per iscritto ovvero mediante
fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina dello Stato di cui lo straniero è
cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari
esteri che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
- L'obbligo di informazione all'autorità diplomatica o consolare non
sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai
quattordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo unico,
l'informazione all'autorità consolare non e' comunque effettuata quando dalla stessa
possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche. di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.
CAPO II
INGRESSO E SOGGIORNO
Art. 5
(Rilascio dei visti di ingresso)
- Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio
dello Stato è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò
abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di
residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere
autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore,
rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessità.
- Il visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e
condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente.
- La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso,
nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, di concerto di
concerto con i Ministri dell'interno, del Lavoro e della previdenza sociale, di grazia e
giustizia e della, solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione
degli obblighi, internazionali assunti, dall'Italia.
- Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti requisiti
e condizioni, nonché, degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari
situazioni locali o da decisioni comuni adottate nell'ambito della cooperazione con le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen.
- Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare
le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi
del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è
diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
- Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di
visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
- la finalità dei viaggio;
- l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata
del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del
testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di
cui all'articolo 23 del testo unico;
- le condizioni di alloggio.
- Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve
esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:
- quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o inabilità al lavoro e di convivenza. A, tal fine i certificati rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero sono autenticati dall'autorità consolare italiana
che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
- il nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento
della disponibilità di un alloggio a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del
testo unico e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A
tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il
certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria
locale competente per territorio.
- Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti
richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.
Art. 6
(Visti per ricongiungimento familiare)
- Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente
deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità delle
persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
- la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di
cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico o idonea documentazione attestante la
cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- la documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui
all'articolo 29, comma 3 lettera b), del testo unico;
- la documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a
norma dell'articolo 29, comma 3 lettera a) del testo unico. A tal fine l'interessato deve
produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al
predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria
rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
- la Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione
presentata mediante opposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri
requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla
osta condizionato alla effettiva acquisizione, dal parte dell'autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore
età o inabilità al lavoro e di convivenza.
- Le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2,
ovvero se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta,
ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma
1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano
il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Art. 7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
- L'ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla
effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli
sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i
permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si
osservano le istruzioni specificamente disposte.
- E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di
apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
- Nei casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio
dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai
controlli dei viaggiatori lo sbarco degli stessi può essere autorizzato dal comandante
del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al
questore e all'ufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di
sanità marittima o aerea.
- Nelle circostanze di cui al comma 3 il controllo di frontiera è
effettuato dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalità
stabilite dal questore.
- Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo
delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello
Stato le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in località
sprovviste di posto di polizia di frontira sulla base delle istruzioni diramate in
attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993 n. 388
Art. 8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
- Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno
Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi ai
controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto ai controlli di
apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dell'indicazione del valico di frontiera
e della data.
- Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo essere
uscito intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione al controllo
di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso
di validità.
- Lo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di
60 giorni per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di
reingresso rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza previa esibizione del documento scaduto.
- Lo straniero privo di documento di Soggiorno perché smarrito o
sottratto è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza
diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il
visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del
questore concernente il soggiorno.
- Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel
territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del
passaporto o documento equivalente.
Art. 9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
- La richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il
termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero
intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno sottoscritta dal richiedente corredata della fotografia dell'interessato in
formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da
apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto
da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo
della fotografia in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre
da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine in dotazione
all'ufficio.
- Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
- le proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori
conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
- il luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
- il motivo del soggiorno.
- Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
- il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degii
interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
- la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi
di lavoro, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
- L'ufficio trattiene copia della documentazione esibita e può
richiedere. quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo
unico, l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto,
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai
motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo 4,
comma 3 del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui
tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
- L'esibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui
all'articolo 23 del testo unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del
presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità dei mezzi di
sussistenza fino alla durata della garanzia.
- La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i
richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico.
- L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1 munita
di fotografia dell'interessato e del timbro datato dell'ufficio e della sigla
delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrà essere
ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che all'atto dei ritiro dovrà essere
esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di
cui all'articolo 34 comma 3, del testo unico.
Art. 10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
- Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento
equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del
visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo
non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma
dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6,
comma 3 del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.
- Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a
30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata
dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si
tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei
viaggiatori, nonché del programma del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza
e di quelli per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
- Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso
di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno
collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale,
risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento
equipollente all'atto del controllo di frontiera.
- Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose,
presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere
presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case,
gli ospedali, gli istituiti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale
provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1
e del permesso di soggiorno.
- Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6 del
testo unico.
- Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di
accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle
disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lingresso e il
soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art. 11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
- Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i
presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico,
ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
- per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente e
per asilo;
- per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure
occorrenti;
- per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore
dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata
dei procedimento di concessione o di riconoscimento.
- Il permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione
Comune 97/11/GAI
(del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene l'indicazione del
codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle Finanze, sono determinate le modalità di comunicazione in via telematica
dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello
stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici
dei lavoratori extracomunitari.
- la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34 comma 3 del testo unico deve essere esibita al momento
del ritiro del permesso di soggiorno.
Art. 12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
- Salvo che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata
con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il
questore avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che
sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione
dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
- Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo
straniero un termine. non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con
l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma dell'articolo 13 del testo unico.
- Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra
rimpatriare lo straniero, il prefetto, ne avverte il console dello Stato di appartenenza
per gli eventuali provvedimenti di competenza è può dispone il rimpatrio, munendolo di
foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono
attività di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere
internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine,
non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera
specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.
Art. 13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
- Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di
Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione
dei predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di
turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo
che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali.
- Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9 del testo unico, la documentazione attestante la
disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio
sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la
richiesta di rinnovo.
- La richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto
alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità del richiedente,
rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dell'ufficio e della
propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 6 del testo unico. L'avvertenza che l'esibizione della ricevuta
stessa alla competente Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità
dell'iscrizione al Servizio sanitaria nazionale.
- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando
risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo
di oltre sei mesi o per permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo
continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno,
salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art. 14
(Conversione del permesso di soggiorno)
- Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per
il periodo di validità dello stesso. In particolare:
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non
stagionale consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività
lavorativa in forma autonoma nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di
socio lavoratore di cooperative;
- il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
l'esercizio di lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso previa
iscrizione nelle liste di collocamento o se il rapporto di lavoro è in corso. previa
comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;
- il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per
ingresso al seguito del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del
lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
- L'ufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo nei casi previsti dal comma 1 lettera a) e la Direzione
provinciale dei lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b). comunicano alla
questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è
utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.
- Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per
l'attività effettivamente svolta.
- Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente,
per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate
per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue
settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
- Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o
dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio o di
formazione in Italia il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può
essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei
limiti delle quote fissate a norma dell'articolo 3 del testo unico attestati dalla
Direzione provinciale dei lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o,
in caso di lavoro autonomo, previa presentazione dei titolo abilitativo o autorizzatorio
ove richiesto della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo
richiesto, nonché della documentazione comprovante il possesso delle disponibilità
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
Art. 15
(Iscrizioni anagrafiche)
- Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989. n. 223, come
modificato dal presente regolamento.
- Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituito dal seguente "3. Gli stranieri
iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la
dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di
soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni
dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda
anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore".
- La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c) per
irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento
generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti
opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i
cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto dei mancato rinnovo
della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con
invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".
- Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Per le
cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
- Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio entro
il termine di quindici giorni.
- Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda
riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di
scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
soggiorno.".
- Con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'associazione
nazionale dei comuni d'Italia, l'istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale
per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalità, di comunicazione anche in via telematica, dei dati concernenti i
cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni gli archivi dei lavoratori
extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dell'interno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22 comma 3 e 27 della
legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto
disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno
procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
Art. 16
(Richiesta della carta di soggiorno)
- Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del testo unico linteressato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
- All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in
cui lo straniero risiede questi deve indicare:
- le proprie generalità complete;
- il luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei
cinque anni precedenti;
- il luogo di residenza;
- le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
- La domanda deve essere corredata da:
- copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita dei
richiedente;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato
dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale;
- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni
relative ai procedimento penali in corso;
- fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
- Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo
9, comma 1, del testo unico le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli
anni diciotto conviventi per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve
essere prodotta la documentazione comprovante:
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati
dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei
documenti è conforme agli originali;
- la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3
lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del
testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico - sanitaria rilasciato
dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
- il reddito richiesto per le finalità di cui allarticolo 29,
comma 3 lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a
carico.
Se la carta di soggiorno è richiesta nella qualità di coniuge
straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo
unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità, deve indicare quelle dell'altro
coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore
convivente, nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di
soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre
che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
l'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati
ed accertata l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui
potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo
la carta di soggiorno.
Art. 17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
- La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta,
previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
- La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a
vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La
carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque
anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta
dell'interessato, corredata di nuove fotografie.
CAPO III
ESPULSIONE E TRATTENIMENTO
Art. 18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
- I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10 del testo unico, curano l'inoltro alla competente
autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero, inviandone copia anche
all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
- L'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può far
pervenire le proprie osservazioni al giudice entro cinque giorni dalla data di notifica
del ricorso presso i propri ufcici.
Art. 19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
- Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle
persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal
timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante
l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Art. 20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)
- Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento
dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato
con le modalità di cui all'articolo 14 commi 3 e 4, del presente regolamento unicamente
al provvedimento di espulsione o di respingimento.
- Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto
di essere assistito nel Procedimento di convalida del decreto dì trattenimento, da un
difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a
spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di
fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n
271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello
incaricato di ufficio.
- All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in
caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con
l'ausilio della forza pubblica.
- Il trattenimento non può essere protratto oltre il tempo
strettamente necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del
questore non è convalidato.
- Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non
può essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art. 21
(Modalità dei trattenimento)
- Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del
regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno del centro
e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo
straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza anche telefonica, ed i
diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di
allontanarsi dal centro.
- Nell'ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti
per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi
sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti
previsti dalla Costituzione.
- Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche
telefonica, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l'utilizzo
dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle
spese da parte del centro.
- Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i
centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo
unico o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di
soccorso sanitario.
- Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di
cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le
procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore
provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
- Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi
dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone
l'accompagnamento.
- Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli
appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica
sicurezza ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica
o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di
solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma
dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati
con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
- Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del
centro comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità delle
persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi
predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e
le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore,
in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza delle
modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del testo
unico.
- Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti
per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione
delle persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per impedire
l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso
che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica
sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del
centro che sono tenuti a fornirla.
Art. 22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)
- Il prefetto della provincia in cui è istituito il centro di
permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attività a norma dell'articolo 21 comma 8, in conformità alle
istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo - contabile impartite dal Ministro
dell'interno anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con
soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di
associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
- Per le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la
locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il
trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione
di attività per lassistenza, compresa quella igienico - sanitaria e quella
religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra al
decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando
occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero
delle finanze provvede sulla richiesta dei Ministero dell'interno.
- Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e
dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
- Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei
per l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica
sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorità consolare al fine di
accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con
spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Art. 23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
- Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le
esigenze igienico sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo strettamente
necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione dei provvedimenti
occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello
Stato.
- Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto
con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in
vigore, comprese quelle del decreto - legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995 n. 563.
CAPO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
- I servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11 comma 6, del testo
unico sono istituti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato negli
ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio
nazionale, nell'ambito delle risorse Finanziarie definite con il documento programmatico
di cui all'articolo 3 dei testo unico e dalla legge di bilancio.
- Le modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza anche
mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o
cooperative di solidarietà sociale e di informazione, anche mediante sistemi
automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro per la solidarietà sociale.
- Nei casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza
di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è immediatamente
interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno dei centri istituti a norma
dell'articolo 40 del testo unico.
Art. 25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
- I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo
18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere
sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58,
comma 2, e dall'ente locale, nella misura dei trenta per cento a valere sulle risorse
relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari
opportunità previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al
comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati
convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità
indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le
strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
- Presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le
pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari
opportunità, per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali
designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti,
designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri
interessati.
- La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di
programmazione delle, risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In
particolare provvede a:
- esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita
sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c);
- esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei
comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di
assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26.
- Selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri
per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
- verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia.
A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi
una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
Art. 26.
(Convenzioni con soggetti privati)
- I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza
ed integrazione sociale per le Finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono
essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2 del
medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e
stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
- L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati
di cui al comma 1 dopo aver verificato:
- l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo
42, comma 2 del testo unico.
- la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25 comma 3 lettera c), tenuto conto dei
servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
- la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi.
- L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione
e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più
adeguato agli obiettivi fissati.
- I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano
programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
- comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del
programma;
- effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per
conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico,
qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti
riconosciuti ai medesimi stranieri.
- presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo
stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
- rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali
nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma;
- comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato
il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato,
della partecipazione al programma.
Art. 27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
- Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo
unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione
sociale è effettuata:
- dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed
altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1 lettera c),
convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti dello straniero;
- dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso dei quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
- Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza
delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo 18, comma
5, del testo unico. acquisiti:
- il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le
circostanze dì cui al comma 1, lettera b) ed il procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo;
- il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
all'articolo 25;
- l'adesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza
delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalità dello stesso;
- l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
- Quando la proposta è effettuata a norma dei comma 1 lettera a), il
questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in
essa contenuti.
Art. 28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il
respingimento)
- Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore
rilascia il permesso di soggiorno:
- per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici
nel permesso di, soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il
Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;
- per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano
nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
- per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea
certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di
cui all'articolo,19. comma 2, lettera d) del testo unico.
- per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro
le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1 del testo unico.
CAPO V
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)
- Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi
internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per il lavoro autonomo.
- Per le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei
propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori
stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti
occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
- (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 30
(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)
- L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui
l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti
qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo 29.
- la richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
- le complete generalità del titolare o legale rappresentante
dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio,
le complete generalità del datore di lavoro committente;
- le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori
stranieri che si intende assumere;
- l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed
assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria o comunque applicabili;
- la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui
verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
- l'indicazione delle modalità di alloggio.
- Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
- il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio,
industria e Artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro
subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
- copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso
di soggiorno;
- copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini
fiscali, attestante la sua capacità economica.
- l'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal
ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22, comma
3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il
medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica
e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in
relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2 lettera c).
Art. 31
(Nulla osta della questura e visto d'ingresso)
- L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della
documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere presentata alla questura
territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini
dell'ingresso.
- Il nulla osta provvisorio è apposto in calce all'autorizzazione
entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del
lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello
Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui
al comma 3.
- Il nulla osta può essere rifiutato qualora il datore di lavoro a
domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale
rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della società, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico ovvero per uno dei reati previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti
si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
- L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del nulla osta di
cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero
interessato ed è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22
comma 5, del testo unico.
- Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.
Art. 32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
- Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia,
formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma 5, del testo unico, sono
compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo
indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di
presentazione delle domande di iscrizione.
- Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello
definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:
- Paese d'origine;
- numero progressivo di presentazione della domanda;
- complete generalità;
- tipo del rapporto di Lavoro preferito, stagionale, a tempo
determinato, a tempo indeterminato;
- capacità professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;
- conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue
francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;
- eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro
nel Paese d'origine o in altri Paesi;
- l'eventuale diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si
trovano nelle condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di
partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.
- I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità di iscrizione,
sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nell'Anagrafe annuale
informatizzata di cui all'articolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere
dal 1° gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e
delle loro famiglie.
- L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al
comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.
Art. 33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)
- I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema informativo
lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di
lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del
S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità previste
dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto
di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le
modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.
- Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della
scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di
iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.
Art. 34
(Prestazione di garanzia)
- Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo
unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano
una capacità economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei
cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3.
- La garanzia può essere prestata, per non più di due stranieri per
ciascun anno e deve riguardare:
- l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
- la disponibilità di un alloggio idoneo;
- la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico;
- il pagamento delle spese di rimpatrio.
- La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a),
c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve
depositarsi presso la questura competente all'atto della presentazione della domanda di
autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è
restituito:
- immediatamente se l'autorizzazione non è concessa;
- a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o
consolare che il visto di ingresso non è stato concesso;
- a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, a norma dell'articolo 36.
- la prestazione relativa all'alloggio può essere attestata mediante
specifico impegno di chi ne ha la disponibilità, corredata delle certificazioni richieste
dall'articolo 16, comma 4, lettera b).
- Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di cui all'articolo 23
del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del
volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:
- sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste
dall'articolo 52 e seguenti;
- nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società in nome
collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui al l'articolo 31, comma 3;
- la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi
ordinamenti.
- Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità montane, e i loro
consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui all'articolo 23 del testo
unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente
deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.
- Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione all'ingresso
è corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della
garanzia e della documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti,
tenuto conto delle garanzie già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la
copia autentica della deliberazione.
Art. 35
(Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)
- La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia della
documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il
luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla
indicazione nominativa degli stranieri per i quali è richiesta l'autorizzazione
all'ingresso di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici,
l'indicazione nominativa è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento
consentano procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base delle
liste di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico.
- L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro 60 giorni dal
ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi e quantitativi della
specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore
straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che
sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti
dall'articolo 34. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del
lavoro.
- Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica
sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti
automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire, a cura del
soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed è da questi presentata
alla rappresentanza diplomatica consolare competente per il rilascio del visto di
ingresso, entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico.
- Nell'ambito della disponibilità delle quote, le rappresentanze
diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del
lavoro nei casi indicati nell'articolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le
modalità stabilite dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.
- Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5 del
presente regolamento.
Art. 36
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)
- Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del
visto rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a richiedere il permesso di soggiorno
per l'inserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dall'articolo 5, comma 2,
del testo unico, alla questura che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35,
ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di
soggiorno rilasciata dalla questura.
- Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato dei lavoro,
della durata di un anno, è rilasciato previa conferma, da parte della Direzione
provinciale dei lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.
- Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del
presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale dei
lavoro, può richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro a norma dell'articolo 5, comma 3, del testo unico. La
durata di tale permesso di soggiorno è:
- di due anni, salvo i rinnovi. se si tratta di contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
- pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a
12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di
lavoro stagionale o a tempo determinato.
- Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve
lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di
cui al comma 3.
Art. 37
(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)
- Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi
della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha
assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro
cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e
l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì
all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno.
- Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando
il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento
individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro
cinque giorni alla competente Direzione provinciale del Lavoro che provvede all'iscrizione
dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo
complessivo non inferiore ad un anno.
- Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo,
previa documentata domanda dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione
nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.
- Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro
o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile,
l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.
Art. 38
(Accesso al lavoro stagionale)
- Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità minima di venti
giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di
ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure
definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di
precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art. 24, comma 4, del testo
unico.
- Ai Fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto
rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato
l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso
datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle
richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si
trovano nelle stesse condizioni.
- Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro
possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro
associati.
- La autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi
nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo
24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche
cumulativa, presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse
ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché
nell'ambito del periodo massimo previsto.
- Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento
retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.
- L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla
osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31.
- I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di
provenienza alla scadenze del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per
lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo
di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono
richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni
dell'articolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20
giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previste dal testo unico e dal presente articolo.
Art. 39
(Disposizioni relative al lavoro autonomo)
- Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è
richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro
o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento
amministrativo è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche
tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al
rilascio dei titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri
e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 49, 50 e 51, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche
idoneità professionali o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al
riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati
esteri.
- La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le
condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o
autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in
possesso dei prescritto permesso di soggiorno.
- Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attività
lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale,
l'attestazione dei parametri di riferimento, riguardanti la disponibilità delle risorse
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
- La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda
e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonché l'attestazione della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere
presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per
l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
- Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui
al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei
confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta è
rilasciata all'interessato o al suo procuratore.
- La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2,
3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il
rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, dei
testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e
della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri
competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero già presente
in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente
l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo
in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal
fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e fino a quando non saranno
operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta l'attestazione della
Direzione provinciale dei lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di
ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico.
Art. 40
(Casi particolari di ingresso per lavoro)
- L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27,
commi 1 e 2, del testo unico quando, richiesta, è rilasciata con l'osservanza delle
modalità previste dall'articolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle
ulteriori modalità previste dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è
rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma
4, del testo unico.
- Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di
lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere concessa per un periodo superiore a
quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se
prevista, non può superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve
essere espressamente indicata nel provvedimento.
- Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo
e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della
richiesta dei permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata
entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.
- Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5,
comma 3 lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo
indicato nell'autorizzazione al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo
strettamente corrispondente alle documentate necessità.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del
testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente
specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo,
nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in
Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747.
- Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c),
del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta dell'Università o
dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti
professionali necessari per l'espletamento delle relative attività.
- Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del
testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato
corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia,
oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera e), del
testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza
diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore dei
collaboratori familiari di cittadini stranieri.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del
testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del
periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non può superare il
biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le
prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
- Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo
unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta solo da organizzazione o impresa,
italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o
filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un
numero limitato di lavoratori.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del
testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli
stranieri dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati
all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di
cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche
disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al
lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni
di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche
quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso
di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di
soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
- Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i),
del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono
prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di
lavoratori per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per
un tempo non superiore a due anni, al termine del quale i lavoratori stranieri hanno
l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro,
il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente
necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o
alla prestazione del servizio.
- Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere l), m), n),e o), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue
sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo,
per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il
medesimo datore di lavoro.
- Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
p) del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita dalla dichiarazione
nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della
società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23
marzo 1981, n. 91.
- Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q) del
testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, l'autorizzazione al
lavoro non è richiesta.
- Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del
testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli
accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa
indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di
fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al
lavoro non può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in
Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale
del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a
richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per
non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
- L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del
C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), è richiesta anche quando si
tratta di prestazioni di lavoro autonomo.
- L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di
soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli
stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro, i
permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere
convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.
Art. 41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
- Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, e le
Direzioni provinciali del lavoro che procedono all'iscrizione nelle liste di collocamento,
sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le
annotazioni di competenze i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma
dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel
documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o
telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei
permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni
anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di
lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
- Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi
di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni
ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed è
iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda
unità sanitaria locale, d'ora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio
ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità
di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di
condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero
regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni
di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
- In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora
si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è valida per
tutta la durata dei permesso di soggiorno.
- Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata,
per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno.
- L'iscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno,
salvo il caso che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione cessa
altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per
espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che l'interessato
esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti. L'iscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1.
- L'iscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34,
comma 1, del testo unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per
l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando
l'obbligo, per sé e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui
all'articolo 34, comma 3, del testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
- Fuori dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità
prevista dall'articolo 34, comma 3 del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica
disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo
straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi,
può chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto.
Art. 43
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
- Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al
Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del, testo unico. Gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera
o alla unità sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di
elezione.
- Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in
regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei
presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste
dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
- La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti
degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati
dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP
(Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che
dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo
rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento dei rilascio. Il codice,
riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere
utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle
strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su
ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla
spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.
- Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma
3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese
le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della
U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di
prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne
chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato
d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente
sanitario erogante.
- La comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al
comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al
comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma
di cui si chiede il rimborso.
- Salvo quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico,
le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario
nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a
carico dello Stato.
- Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza
sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali
di reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso.
l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate
secondo le direttive emanate dal Ministero della sanità in attuazione dei predetti
accordi.
- Le regioni individuano le modalità più opportune per garantire che
le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico,
possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina dei territorio o nei
presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale
od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi
esperienza specifica.
Art. 44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
- Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei
relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di
soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla
questura, allegando la seguente documentazione:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
- attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale
sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste, il deposito cauzionale, in
lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30% del costo
complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura
prescelta.
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e
alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore.
- Con l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 2, del testo unico
sono stabilite le modalità per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti
dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui
all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO
STUDIO E PROFESSIONI
Art. 45
(Iscrizione scolastica)
- I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti
all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori
stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
- L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di
accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori
stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno,
che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell'alunno.
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di
provenienza.
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
- Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.
- Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento, allo scopo possono essere, adottati specifici interventi individualizzati o
per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando,
ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e
della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito
delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
- Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle
modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove
necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale
dell'opera di mediatori culturali qualificati.
- Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni
straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con
le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo
di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di
educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo
studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.
- Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono
all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età
adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua
italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola
dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento dei diploma di qualifica o del
diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale
e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalità previste dalle disposizioni in vigore.
- Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della
direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttiva e docente, detta, disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul
tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche
realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri al
fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.
Art. 46
(Accesso degli stranieri alle università)
- In armonia con gli orientamenti comunitari sull'accesso di studenti
stranieri all'istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e
in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria,
stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno
accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e
della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria
con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di
protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo,
nonché di accordi fra università italiane e università dei Paesi interessati, studenti
stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi
medesimi, dal ministero degli affari esteri o dal Governo dei Paese di provenienza. Nel
caso di accesso a corsi a numero programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla
verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle
prove di ammissione.
- Sulla base dei dati forniti dalle università al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è
emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo
provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del
visto di ingresso. A tal fine la sufficienza dei mezzi di sussistenza è valutata
considerando anche le garanzie prestate con le modalità di cui all'articolo 34, le borse
di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni
o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o
gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del
comma 5.
- Le università italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali
sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e
del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al
comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali
non siano in possesso di una