La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 del trattato stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per
ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999-2001,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 673):
Presentato dall'on. Migone il 6 giugno 1996.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 giugno 1996 con pareri delle commissioni 1
, 2 , 5 , 6 , 7 , 10 e 13 .
Esaminato dalla 3 commissione l'11 luglio 1996.
Relazione scritta annunciata il 1 agosto 1996 (atto n.
673/ A - relatore sen. De Zulueta ).
Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1996 in
un testo unificato con il disegno di legge n. 1013
presentato dal Ministro degli affari esteri Dini.
Camera dei deputati (atto n. 2103):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 settembre 1996 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e della
commissione speciale per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla III commissione il 26 settembre 1996.
Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1996 (atto n.
2103/ A - relatore on. Niccolini ).
Esaminato in aula il 13, 16 gennaio 1997; il 12
luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 14 luglio
1999.
Senato della Repubblica (atto n. 673/ B):
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 luglio 1999 con parere della commissione 5
.
Esaminato dalla 3 commissione il 23 settembre 1999.
Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 1999.
TRATTATO GENERALE
DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA
Premesse
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
di Colombia, in seguito denominati le Parti:
manifestando il loro desiderio di rafforzare ed approfondire le
tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti fra i
due Paesi;
riconoscendo la coincidenza di interessi esistente fra le due
Nazioni e la loro stretta adesione ai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti e compresi nella Carta delle
Nazioni Unite ed in altri strumenti internazionali;
nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisca
alla stabilita' politica e sociale, a rafforzare le istituzioni
democratiche ed a conseguire un piu' alto tenore di vita;
consapevoli dell'importanza che riveste la cooperazione
internazionale allo sviluppo del mondo contemporaneo e del ruolo che
essa gioca nel rapporto tra le due Parti;
tenendo conto della presenza di una operosa collettivita' di
origine italiana o di tale nazionalita' in Colombia, il cui
contributo nei differenti aspetti dello sviluppo costituisce un
impulso per incrementare i rapporti ed i legami italocolombiani;
tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo
delle relazioni fra Colombia e l'Unione europea permettono di
integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione fra i due Paesi;
richiamandosi al contenuto degli accordi internazionali stipulati
nel settore della cooperazione ed in particolare al contenuto
dell'accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 30 marzo 1971
e dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica del 6
maggio 1987;
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
Art. 1.
O b i e t t i v i
Le Parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione bilaterale
in ambito politico, economico, tecnicoscientifico, culturale e
giuridico attraverso le modalita' stabilite nel presente trattato
generale.
Capitolo II
Cooperazione politica
Art. 2.
O b i e t t i v i
Per rafforzare una maggiore cooperazione politica le Parti decidono
di realizzare consultazioni politiche regolari ad alto livello, su
temi bilaterali ed internazionali di interesse reciproco, con
particolare riferimento, tra gli altri temi, al dialogo politico tra
l'Unione europea e l'America latina.
Capitolo III
Cooperazione economica
Art. 3.
O b i e t t i v i
Allo scopo di contribuire allo sviluppo delle due economie e dei
rispettivi livelli di vita, le Parti adotteranno le misure necessarie
per consolidare le relazioni bilaterali soprattutto in materia
finanziaria, di promozione dell'interscambio economico, di
investimenti e di trasferimento di tecnologie.
Art. 4.
Cooperazione finanziaria
1. Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione tra i due
Paesi, la Parte italiana esaminera' la possibilita' di attivare
appropriati strumenti e meccanismi finanziari che agevolino la
realizzazione di progetti ritenuti prioritari da entrambe le Parti.
2. La Parte italiana prestera' particolare attenzione alle
possibilita' di cofinanziare quei progetti che beneficino di risorse
di organismi finanziari internazionali o di Paesi terzi.
Art. 5.
Promozione e protezione degli investimenti
1. Al fine di facilitare il flusso degli investimenti le Parti si
adopereranno per negoziare strumenti bilaterali appropriati, quali un
accordo per la promozione e protezione degli investimenti ed un
accordo per evitare la doppia imposizione fiscale.
2. Ai fini di una promozione dei flussi di investimento fra i due
Paesi, Italia e Colombia si adopereranno anche nel partecipare agli
eventuali reciproci programmi di ristrutturazione produttiva ed
industriale.
Art. 6.
Promozione dell'interscambio economico bilaterale
Le Parti promuoveranno iniziative di collaborazione economica quali
ad esempio:
a) missioni di imprenditori;
b) partecipazione a fiere ed esposizioni nazionali ed
internazionali;
c) seminari tematici;
d) ricerche di mercato;
e) scambio di informazioni.
Art. 7.
Imprese miste
Al fine di ampliare i flussi bilaterali di investimento, entrambe
le Parti promuoveranno la costituzione in Colombia di imprese miste,
auspicando una maggiore partecipazione di capitale ed apporto
tecnologico italiani in relazione ai programmi di ristrutturazione
produttiva ed industriale di tale Paese.
Art. 8.
Sviluppo di progetti congiunti - Progetti interregionali
1. Mediante priorita' stabilite di comune accordo, le Parti si
adopereranno per identificare - al fine di un loro possibile
finanziamento - progetti produttivi (projectfinancing) incentrati
sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, da
realizzarsi attraverso la creazione di imprese miste o altre forme di
investimento.
2. Ai fini della concessione di crediti, le Parti si impegnano a
conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgano di
cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi
terzi.
3. In tale contesto le Parti ritengono che importanza fondamentale
debba essere conferita allo sviluppo di progetti interregionali che
vedano coinvolti Paesi dell'Unione europea e Paesi del Gruppo di Rio.
L'Italia si adoperera' inoltre per una maggiore partecipazione
dell'Unione europea soprattutto a quei progetti che rafforzino gli
accordi di integrazione economica subregionale di cui faccia parte la
Colombia.
Art. 9.
Sostegno alla piccola e media impresa
1. Le Parti concordano sull'opportunita' di promuovere una maggiore
collaborazione tra le rispettive piccole e medie imprese.
2. A tal fine le Parti favoriranno schemi di promozione e
diffusione delle informazioni necessarie anche per la creazione di
piccole e medie imprese con capitale congiunto, dando risalto ai
settori piu' produttivi, all'acquisizione di tecnologia avanzata ed
al potenziamento dei programmi di formazione. A questo scopo si fara'
affidamento sulla cooperazione fra le istituzioni operanti nel
settore dello sviluppo della piccola e media impresa di entrambi i
Paesi.
Capitolo IV
Proprieta' intellettuale
Art. 10.
O b i e t t i v i
1. Le Parti riconoscono che la protezione dei diritti di proprieta'
intellettuale e' essenziale al fine di favorire la cooperazione
economica, finanziaria ed industriale e si adopereranno per
assicurarne la tutela nel rispetto degli accordi internazionali in
materia.
2. Con successivi negoziati le Parti fisseranno i principi per la
tutela della proprieta' intellettuale per le attivita' di ricerca
congiunte previste da programmi, progetti ed attivita' del presente
trattato.
Capitolo V
Cooperazione allo sviluppo
Art. 11.
O b i e t t i v i
1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata
valorizzazione delle risorse umane nei propri piani, programmi,
progetti ed attivita' di cooperazione allo sviluppo.
2. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adoperera'
per facilitare la partecipazione di laureati e ricercatori colombiani
a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da
istituzioni accademiche e scientifiche italiane.
3. Le Parti collaboreranno al fine di contribuire all'elevazione
della qualita' di vita della popolazione colombiana ed all'aumento
della produzione e della produttivita' dell'economia colombiana,
considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e
dello sviluppo integrato.
4. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi
nella cooperazione allo sviluppo e chiederanno, nei casi in cui
appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di
specifici progetti.
Capitolo VI
Cooperazione tecnica e scientifica
Art. 12.
O b i e t t i v i
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione tecnica e
scientifica attraverso lo scambio di scienziati e ricercatori, il
rafforzamento della collaborazione fra le rispettive comunita'
scientifiche, il trasferimento di tecnologie ed altre forme di
collaborazione ritenute idonee.
Art. 13.
Collaborazione interregionale
Le Parti sono concordi sull'importanza di avviare programmi di
cooperazione, anche in coordinamento con iniziative di collaborazione
interregionale che verranno promosse dall'Unione europea.
Art. 14.
Salvaguardia ambientale
Le Parti appoggeranno i progetti di cooperazione mirati alla
protezione dell'ambiente fra organismi e centri di ricerca di
entrambi i Paesi nel quadro dell'impegno comune a realizzare gli
obiettivi dell'agenda 21. Particolare attenzione verra' ad iniziative
operative di programmi nazionali sull'uso razionale delle proprie
risorse naturali, nel contesto della protezione dell'ambiente e della
salvaguardia degli ecosistemi, tenendo conto delle strutture per lo
scambio di tecnologie attinenti all'inquinamento ambientale.
Capitolo VII
Cooperazione culturale
Art. 15.
O b i e t t i v i
1. Le Parti riaffermano il comune desiderio di rafforzare le
relazioni culturali bilaterali, nel quadro degli accordi vigenti tra
le stesse, ed in particolare dell'accordo culturale del 30 marzo
1963.
2. Particolare cura verra' posta dalle due Parti nel favorire la
diffusione della rispettiva lingua e cultura nel territorio
dell'altra Parte, la collaborazione nell'istruzione e la promozione
di eventi culturali ed artistici di una parte nel territorio
dell'altra, anche attraverso il rinnovo di protocolli di attuazione
pluriennali.
Capitolo VIII
Cooperazione in materia sociale
Art. 16.
O b i e t t i v i
Le Parti affermano il loro desiderio di migliorare la tutela dei
diritti dei propri cittadini residenti nel territorio dell'altra
Parte, ed a tale fine si consulteranno in uno spirito di cooperazione
per risolvere qualsiasi questione di natura sociale che possa
riguardare i cittadini italiani o i cittadini colombiani legalmente
residenti nel territorio dell'altra Parte.
Capitolo IX
Cooperazione in materia giudiziaria
Art. 17.
Convenzioni bilaterali e multilaterali
Allo scopo di ampliare la reciproca collaborazione, le Parti
esamineranno la possibilita' di stipulare trattati ed accordi
bilaterali o di aderire a convenzioni multilaterali in materia
giudiziaria.
Art. 18.
Tutela dei minori
Le Parti concordano sulla necessita' di studiare e di attuare ogni
possibile forma di collaborazione, anche attraverso la stipula di
appositi accordi, in materia di tutela dei minori, con particolare
riguardo a quelli aventi la doppia cittadinanza, ai figli di coppie
miste, separate o divorziate, ed a quelli in stato di adottabilita'.
Capitolo X
Lotta contro il narcotraffico, la tossicodipendenza, il riciclaggio
di denaro proveniente da attivita' illecite ed il traffico di armi
Art. 19.
Quadro giuridico
1. La cooperazione bilaterale in materia di lotta al narcotraffico
ed alla tossicodipendenza si inquadrera' nell'ambito degli accordi e
delle convenzioni cui hanno aderito le Parti, compresi gli strumenti
regionali in materia, ed in modo particolare la convenzione contro il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope firmato a
Vienna il 20 dicembre 1988.
2. Le Parti collaboreranno nella lotta contro tutte le fasi del
narcotraffico e della tossicodipendenza, e segnatamente in relazione
a:
la produzione, l'offerta, il consumo, la domanda ed il traffico
illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
la prevenzione dell'abuso di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
il trattamento ed il recupero dei tossicodipendenti.
Art. 20.
Controllo del riciclaggio
Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie alla lotta
contro il riciclaggio del denaro proveniente dal traffico illecito di
stupefacenti e dalle attivita' connesse.
Art. 21.
Prevenzione, controllo e repressione del crimine
Le Parti si impegnano ad intraprendere iniziative congiunte allo
scopo di prevenire, controllare e reprimere il crimine in ogni sua
forma, ed in particolare ad aggredirlo attraverso misure di sequestro
e confisca dei proventi del reato.
Art. 22.
Controllo del traffico di armi, munizioni ed esplosivi
Le Parti si impegnano a garantirsi mutua collaborazione al fine di
sviluppare strumenti internazionali che permettano un efficace
controllo del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.
Capitolo XI
Meccanismi di consultazione
Art. 23.
Comitato di coordinamento
Le Parti concordano di costituire il comitato di coordinamento
Colombia-Italia, che sara' l'organo nel quale verranno discusse le
linee generali di cooperazione bilaterale, oltre alle azioni
specifiche di cooperazione. Il comitato avra' fra le altre, le
seguenti funzioni:
a) identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo
delle iniziative di interesse reciproco;
b) controllare e valutare lo stato di esecuzione del presente
trattato generale.
2. Attraverso tale meccanismo di consultazione, le Parti si
scambieranno, inoltre, informazioni per quanto riguarda le rispettive
normative sui temi oggetto del presente trattato.
3. Tale comitato, coordinato dai rispettivi Ministeri degli affari
esteri sara' composto dalle rispettive autorita' competenti e si
riunira' alternativamente nei due Paesi in date concordate per via
diplomatica.
Art. 24.
Rapporti con altre commissioni
1. Al fine di stabilire un coordinamento organico ed una corretta
supervisione della collaborazione fra i due Paesi, le commissioni
miste e gli organi previsti dai vigenti accordi avranno funzioni
decisionali settoriali secondo le modalita' indicate dal comitato di
coordinamento di cui al presente trattato generale.
2. La commissione mista prevista dall'accordo culturale firmato a
Roma il 30 marzo 1963 continuera' ad essere regolata in forma
autonoma.
Art. 25.
Consultazioni settoriali
Le Parti, con procedure da concordarsi tra le rispettive autorita'
competenti, avvieranno consultazioni sulle problematiche - anche di
natura tecnica - afferenti i singoli settori di cooperazione regolati
dal presente trattato.
Capitolo XII
Disposizioni generali
Art. 26.
Consultazioni ad alto livello
Allo scopo di coordinare e stimolare al piu' alto livello politico
le attivita' e la realizzazione del presente trattato generale di
cooperazione, si terranno consultazioni periodiche fra i Ministri
degli affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica di
Colombia ovvero fra i loro rispettivi delegati.
Art. 27.
Strumenti e mezzi attraverso i quali
realizzare la cooperazione
1. In relazione all'applicazione del presente trattato generale,
ognuna delle Parti contraenti potra' formulare proposte miranti ad
allargare l'ambito della reciproca collaborazione.
2. Le Parti contraenti potranno anche estendere la portata del
presente trattato generale al fine di incrementare il grado di
cooperazione integrandolo con nuovi accordi relativi a specifici
settori di attivita', tenendo in considerazione l'esperienza
acquisita durante la sua esecuzione.
3. Nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo, la Parte
colombiana si impegna a concedere agli esperti della Parte italiana
lo stesso trattamento accordato a quelli del "Programma delle Nazioni
unite per lo sviluppo". Allo stesso modo, la Parte colombiana
concedera' le facilitazioni connesse con il trasferimento di beni ed
equipaggiamenti di proprieta' degli esperti o pertinenti a progetti
di cooperazione tecnica, ivi comprese le relative esenzioni fiscali.
Art. 28.
Relazioni con altri accordi
1. Le disposizioni dei trattati e degli accordi in vigore tra le
Parti continueranno ad essere applicate ove compatibili con quelle
del presente trattato generale.
2. Il presente trattato non pregiudica gli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni del
presente trattato non potranno, di conseguenza, in alcun modo essere
invocate od interpretate come inficianti gli obblighi che derivano
dal trattato sull'Unione europea ne' dagli accordi tra la Colombia e
la Comunita' europea.
3. Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano gli
obblighi derivanti alle Parti da accordi internazionali di cui esse
siano parte o da disposizioni di diritto internazionale d'ordine
generale.
Art. 29.
Vigenza e termine
Il presente trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via
diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo
necessarie. Il trattato avra' una vigenza di quattro anni e sara'
rinnovato tacitamente per periodi di uguale durata, a meno che una
delle Parti notifichi all'altra il proprio desiderio di denunciarlo,
con sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza di
quest'ultimo.
In fede di che le due parti, debitamente autorizzate dai rispettivi
Governi, hanno firmato il presente trattato.
Fatto a Roma il 29 novembre 1994 in due esemplari originali in
lingua italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI COLOMBIA
Firma illeggibile Firma illeggibile