IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visti gli articoli 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19 e 20 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito in data 25 giugno 1999 il parere della Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Acquisiti rispettivamente in data 27 luglio e 28 luglio 1999 i
pareri delle competenti commissioni parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Visto l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle finanze, dell'interno e degli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono,
rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999.
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni,
degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni
sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
gia' previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle
Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed
al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in
relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni
dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa
intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si
tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.
A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilita' a
favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende
costituito a favore della regione competente. I suddetti
trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il
caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I
beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990
sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o
proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa
utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex
gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresi'
l'entita' delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali
da garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da regioni ed
enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle
aziende in regime di gestione commissariale governativa.";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria
per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia e'
regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di
imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione
della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di
ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria e per gli
standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante
norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
4-ter. Le regioni hanno la facolta', previa intesa con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e
l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura
giuridica dei singoli beni.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma
e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo
transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure
di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di
servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che
abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete
ferroviaria nazionale con le modalita' fissate dal regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.
277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire
dal 1 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico
e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni
forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione -
Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative
all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a
quelle che acquisira' direttamente, relaziona annualmente alla
Conferenza Statoregioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri
sulle modalita' di esercizio della delega e sulle eventuali
criticita'.";
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra
loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per
l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento,
manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali
concesse e gia' in gestione commissariale governativa di rilevanza
per il sistema ferroviario nazionale.".
2. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 ottobre 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1999" e le parole: "1 giugno 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "1 ottobre 1999";
b) alla fine del comma 2 e' aggiunto il seguente periodo:
"Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le
regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al
medesimo articolo 18, comma 2, lettera a)";
c) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio
tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della
navigazione;";
d) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
" c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui
all'articolo 12;".
3. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorita' marittima
previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della
navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali
marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose,
effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e
regolati in conformita' alle norme emanate dagli enti locali
competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di
navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque
marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle
unita' adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di
assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione
lagunare, e' stabilito d'intesa tra l'autorita' marittima e l'ente
locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene
determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto
alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni
e delle capitanerie di porto competenti.".
4. All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "e dell'articolo 18, comma 2, lettera c)"
sono sostituite con le parole: "e dell'articolo 18, comma 3- bis";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
" 7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come
sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea"
sono inserite le seguenti: "e non di linea", ad eccezione dei taxi.
All'articolo 57 del succitato decreto n. 495 il comma 3 e' cosi'
sostituito:
" 3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui
veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante
scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed
alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con
pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di
sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al
senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75
times35 cm e la pubblicita' non deve essere realizzata con messaggi
variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto
posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 times12 cm;
c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle
superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni
pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro.
I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi
pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle
autostrade."".
5. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Le province, i comuni e le comunita' montane, nel caso di
esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono
istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilita' di
rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione
stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del
contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei
bilanci degli enti stessi.".
6. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del
gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di
servizio di cui all'articolo 19 e in conformita' alla normativa
comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare
possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita'
morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della
normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione
all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica,
e delle societa' dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera
limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi gia' espletati
dai soggetti stessi. La gara e' aggiudicata sulla base delle migliori
condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonche' dei
piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per
la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite;";
b) al comma 2, le lettere b) e c) sono soppresse;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze,
incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre
il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei
consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e
seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societa' di
capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata, anche tra
i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da
esigenze funzionali o di gestione. Di tali societa', l'ente titolare
del servizio puo' restare socio unico per un periodo non superiore a
due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga
entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della
provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la
regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio
mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).";
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi
comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi e' la
facolta' di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali
concessionari ed alle societa' derivanti dalle trasformazioni di cui
al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di
servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei
contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono
altresi' all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle
societa' costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo
restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e
di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo
transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).".
7. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
" l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del
comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di
lavoro, cosi' come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali
di categoria;".
8. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative
all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei
successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento
delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il
trasferimento di risorse dovra', in particolare, garantire l'attuale
livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del
settore.";
b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
"7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono
rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati
e, per i servizi di cui all'articolo 8, dei risultati del
monitoraggio ivi previsto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 settembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Treu, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visco, Ministro delle finanze
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 18 (Organizzazione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale). - 1. L'esercizio dei
servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con
qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma
affidati, e' regolato, a norma dell'art. 19, mediante
contratti di servizio di durata non superiore a
nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di
economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche
attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di
trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con
regolamento dei competenti enti locali.
2. Allo scopo di incentivare il superamento
degli assetti monopolistici e di introdurre regole di
concorrenzialita' nella gestione dei servizi di
trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei
servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai
principi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481, garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta
del gestore del servizio o dei soci privati delle
societa' che gestiscono i servizi, sulla base degli
elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19
e in conformita' alla normativa comunitaria e
nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla
costituzione delle societa' miste;
b) l'esclusione, in caso di gestione diretta o di
affidamento diretto dei servizi da parte degli enti
locali a propri consorzi o aziende speciali,
dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli
gia' gestiti nelle predette forme;
c) la previsione, nel caso di cui alla lettera b),
dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali
tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di
servizi speciali, previa revisione dei contratti di
servizio in essere;
d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del
contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto
medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal
servizio;
e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento,
in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente
gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali
funzionali all'effettuazione del servizio e del personale
dipendente con riferimento a quanto disposto all'art. 26
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
f) l'applicazione della disposizione dell'art. 1,
comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle societa' di
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che,
oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre
attivita';
g) la determinazione delle tariffe del servizio in
analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive
competenze, incentivano il riassetto organizzativo e
attuano la trasformazione delle aziende speciali e dei
consorzi, anche con le procedure di cui all'art. 17, commi
51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
societa' per azioni, ovvero in cooperative, anche
tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di
gestione. Per le societa' derivanti dalla trasformazione
le regioni possono prevedere un regime transitorio, non
superiore a cinque anni, nel quale e' consentito
l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo
transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite
procedure concorsuali".
- L'art. 19 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 19 (Contratti di servizio). - 1. I contratti
di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri
per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi
tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro
periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
loro periodo di validita', al fine di consentire la
definizione degli orari nazionali.
2. I contratti di servizio per i quali non e'
assicurata, al momento della loro stipula, la
corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del
comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono
nulli.
3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle
disposizioni dell'art. 14, comma 2, del regolamento n.
1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'art. 1 del
regolamento n. 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei
principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come
fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti,
definiscono:
a) il periodo di validita';
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il
programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in
termini di eta', manutenzione, confortevolezza e
pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico
all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del
contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali
adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura
tariffaria;
f) le modalita' di modificazione del contratto
successivamente alla conclusione;
g) le garanzie che devono essere prestate
dall'azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del
contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai
lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal
soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in
caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi
richiesti nel periodo di validita' del contratto di
servizio;
l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole
tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi
contratti collettivi di lavoro.
4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e),
possono essere soggetti a revisione annuale con modalita'
determinate nel contratto stesso allo scopo di
incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti
importi possono essere incrementati in misura non
maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo
l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante
scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita'
di offerta di trasporto.
5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed
il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di
certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere
un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei
costi di infrastruttura, dovra' essere pari almeno
allo 0,35 a partire dal 10 gennaio 2000. Trovano
applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale
fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991.
6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono adeguati, per le
parti eventualmente in contrasto con il presente decreto,
in occasione della prima revisione annuale".
- L'art. 20 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 20 (Norme finanziarie). - 1. Ogni regione, in
relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'art.
16, ai piani regionali di trasporto e al tasso
programmato di inflazione, costituisce annualmente un
fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle
risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del
presente decreto.
2. Sono trasferite alle regioni le risorse
relative all'espletamento delle funzioni ad esse
delegate, nei modi e nei tempi indicati nei successivi
commi, fatte salve quelle relative all'espletamento delle
competenze di cui all'art. 21, commi 1 e 2. Il
trasferimento di risorse dovra', in particolare, garantire
l'attuale livello di servizio, considerando anche il
tasso di inflazione del settore.
3. Le risorse relative all'espletamento delle
funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo
quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a
partire dal 10 gennaio 1998 e, per le ferrovie gia' in
gestione commissariale governativa, al momento del
conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, lettera a).
4. Le risorse relative all'espletamento delle
funzioni amministrative in materia di servizi
regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
sono trasferite alle regioni a decorrere dal 10 giugno
1999.
5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono
individuate e ripartite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni di bilancio.
6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono
annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione
dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto col
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 9 della legge n. 59".
- L'art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241 (Proroga
dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli
articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
relazione all'adozione di parere parlamentare),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1999,
n. 176, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. I termini per l'esercizio delle
deleghe di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1,
lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come differiti dall'art. 9, comma 6, della legge 8
marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni
limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle
Camere ed assegnati alla commissione competente alla data
di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- L'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, e' il
seguente:
"7. A decorrere dal 10 gennaio 2000 le regioni potranno
affidare in concessione, regolata da contratti di
servizio, le gestioni ferroviarie ristrutturate ai
sensi dei commi da 1 a 10 a societa' gia' esistenti o
che verranno costituite per la gestione dei servizi
ferroviari d'interesse regionale e locale, eventualmente
compresi quelli attualmente in concessione. Tali societa'
avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in
concessione alla Ferrovie dello Stato S.p.a. con le
modalita' che verranno stabilite, in applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasporti ferroviari regionali e locali. Le procedure
attraverso le quali le regioni assumono la qualita' di
ente concedente nei confronti delle predette societa'
verranno definite mediante accordi di programma tra il
Ministero dei trasporti e della navigazione e le
regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali
accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli
impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali
governative a titolo gratuito alle regioni".
- L'art. 3, commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1990, n.
296, e' il seguente:
"7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee
ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione
dismessi, non utilizzati e non piu' utilizzabili per
l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti
i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari,
restano nella piena disponibilita' delle gestioni,
per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di
dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I
proventi delle alienazioni possono essere utilizzati
esclusivamente per investimenti.
8. Ove i beni siano di proprieta' dello Stato, si
provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni
interessate.
9. Gli enti locali hanno il diritto di
prelazione nella acquisizione dei beni dismessi".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 1998, n. 277 (Regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 146 (Regolamento recante norme di
attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze
delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE,
relativa alla ripartizione delle capacita' di
infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999,
n. 119.
- Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- L'art. 57, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1992, n. 303, come sostituito
dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 610, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 1996, n.
284, e' il seguente:
"2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e'
consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e
non di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata,
rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre
la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli
stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla
superficie sulla quale sono applicati".
- Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- L'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n.
97 (Nuove disposizioni per le zone montane),
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 febbraio 1994, n. 32, e' il seguente:
"1. Le comunita' montane, anche riunite in consorzio fra
loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono
l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con
particolare riguardo ai settori di:
a) costituzione di strutture tecnicoamministrative di
supporto alle attivita' istituzionali dei comuni con
particolare riferimento ai compiti di assistenza al
territorio;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con
eventuale trasformazione in energia;
c) organizzazione del trasporto locale, ed in
particolare del trasporto scolastico;
d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
e) realizzazione di strutture di servizio sociale per
gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della
popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la
permanenza nei comuni montani;
f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e
formazione per i giovani con il preminente scopo di
favorirne la permanenza nei territori montani;
g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del
territorio di loro competenza".
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- L'art 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento
ordinario nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.
113, e' il seguente:
"51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende
speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in
societa' per azioni, di cui possono restare azionisti
unici per un periodo comunque non superiore a
due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali societa' e' determinato dalla deliberazione di
trasformazione in misura non inferiore al fondo di
dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo
bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non
inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale
residuo del patrimonio netto conferito e' imputato a
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni
e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla
costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi
di conferimento dopo aver controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono
fondati motivi, aver proceduto alla revisione della
stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono
stati determinati in via definitiva le azioni delle
societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme
di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma
51 possono essere alienate anche ai fini e con le
modalita' di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli
enti locali e delle aziende speciali alle societa' di cui
al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a
56 e da 60 a 61 del presente articolo nonche' agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile".
- Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nella sua formulazione
originaria, vedi nelle note alle premesse.
Nota al titolo:
- L'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, e' il
seguente:
"4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il
Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in
materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello
dei servizi minimi qualitativamente e
quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di
mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono a
carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi
dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a
carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;
prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano
precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro
dei trasporti e della navigazione e le regioni
medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n.
1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano
entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un
rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e
costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura
previa applicazione della direttiva n. 91/440/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di
interesse regionale e locale; definire le modalita'
per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro
il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di
servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra
Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di
interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base
dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14,
17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando
momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle
attivita' economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese
operanti nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei
servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche
regionali, strutturali e di coesione della Unione europea,
ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale, la ricerca applicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle
imprese nel mercato globale e la promozione della
razionalizzazione della rete commerciale anche in
relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e
dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda
la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita'
relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla
ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla
creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree
industriali ecologicamente attrezzate, con particolare
riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela
dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n.
59, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro un
anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel
caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre
il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
- L'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo
1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1999, n.
70, e' il seguente:
"6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art.
11 ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31
luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto
legislativo 31 marzo 1999, n. 112, sono abrogati.
All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono
sostituite dalla seguente: "allo"".
- L'art. 8 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287, e' il seguente:
"Art. 8 (Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale non in concessione a F.S. S.p.a.). - 1. Sono
delegati alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa,
affidate per la ristrutturazione alla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi
dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono
conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di
ristrutturazione di cui all'art. 2 della citata legge n.
662 del 1996 e comunque non oltre il 10 gennaio 2000, per
le gestioni commissariali governative di cui al comma 1,
lettera a);
b) a partire dal 10 gennaio 1998, e comunque entro il
10 gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al
comma 1, lettera b).
3. Le regioni subentrano allo Stato, quali
concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e
b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma
dell'art. 12 del presente decreto, con i quali sono
definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di
cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al
risanamento tecnicoeconomico di cui all'art. 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati e
adottati entro il 30 giugno 1999.
5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di
programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni
affidano la gestione dei servizi ferroviari di cui al
comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai
sensi dell'art. 19, ad imprese gia' esistenti o che
saranno costituite per la gestione dei servizi
ferroviari di interesse regionale o locale. Dette
imprese hanno accesso per lo svolgimento dei relativi
servizi alla rete ferroviaria nazionale, con le modalita'
previste dal regolamento da adottare con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a
partire dal 10 gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35
tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei
costi di infrastruttura.
6. Con successivi provvedimenti legislativi si
provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data
del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi
gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto
degli interventi gia' disposti ai sensi della legge 30
maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe
disposizioni".
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 9 (Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale in concessione a F.S. S.p.a.). - 1. Con decorrenza
10 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i
compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai
servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello
Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono
comunque i servizi interregionali di interesse locale,
le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le
Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 31
ottobre 1998, i relativi contratti di servizio ai sensi
dell'art. 19. Detti contratti di servizio entrano in
vigore il 10 giugno 1999.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello
Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe
alle regioni, provvede:
a) entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al 31
maggio 1999 il contratto di servizio tra la societa'
stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo,
l'intesa delle regioni, che possono integrare il
predetto contratto di servizio pubblico con contratti
regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni, entro il 30 aprile
1998, appositi accordi di programma, di cui all'art. 12".
- L'art. 11 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 11 (Servizi lacuali e lagunari). - 1. La gestione
governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di
Como e di Garda e' trasferita alle regioni
territorialmente competenti e alla provincia autonoma di
Trento entro il 10 gennaio 2000, previo il risanamento
tecnicoeconomico, di cui all'art. 98 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
predispone il piano di risanamento tecnicoeconomico. Il
piano e' approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, previa intesa con le regioni
interessate e la provincia autonoma di Trento.
3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le
attivita' relative al traffico acqueo negli ambiti della
laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i
soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento
che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei
natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di
garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa e'
conseguita in apposita conferenza di servizi, da
realizzare ai sensi dell'art. 17, comma 4 e seguenti,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano,
oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del
Ministero dei trasporti e della navigazione, del
Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non e'
emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli
altri Ministri interessati".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 14 (Programmazione dei trasporti locali). - 1. La
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione e sentita, per quanto di
competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento
della programmazione delle regioni e delle province
autonome con la programmazione dello Stato definita dal
C.I.P.E.
2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le
regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei
trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro
aggiornamenti tenendo conto della programmazione
degli enti locali ed in particolare dei piani di
bacino predisposti dalle province e, ove esistenti,
dalle citta' metropolitane, in connessione con le
previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico
e con il fine di assicurare una rete di trasporto
che privilegi le integrazioni tra le varie modalita'
favorendo in particolar modo quelle a minore impatto
sotto il profilo ambientale.
3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto
pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di
cui all'art. 16, le regioni, sentite le organizzazioni
sindacali confederali e le associazioni dei
consumatori, approvano programmi triennali dei servizi
di trasporto pubblico locale, che individuano:
a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
b) l'integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all'esercizio e agli
investimenti;
d) le modalita' di determinazione delle tariffe;
e) le modalita' di attuazione e revisione dei contratti
di servizio pubblico;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e
dell'inquinamento ambientale.
4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto
locale in territori a domanda debole, al fine di
garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di
mobilita' nei territori stessi, le regioni, sentiti gli
enti locali interessati e le associazioni nazionali di
categoria del settore del trasporto di persone, possono
individuare modalita' particolari di espletamento dei
servizi di linea, da affidare, attraverso procedure
concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per
esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di
trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei
territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti
possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso
proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei
requisiti professionali per l'esercizio del trasporto
pubblico di persone.
5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del
traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi
dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 18, comma 2, lettera
c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea
nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio
con l'utilizzazione di veicoli della categoria Ml di
cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. Detti veicoli devono risultare nella
disponibilita' di soggetti aventi i requisiti per
esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di
trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali
servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze
o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalita' del
servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima
attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria
detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali,
ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di
linea. I criteri tecnici e le modalita' per la
utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Ad integrazione dell'art. 86 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio
di piazza per il trasporto di persone di cui all'art.
82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e'
consentito l'uso proprio fuori servizio.
7. Nel comma 2 dell'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante il regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada, come sostituito
dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: "di linea" sono
inserite le seguenti "e non di linea".
8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al
traffico aereo civile, ferme restando le competenze
degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare
servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di
taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di
provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel
cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni
interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le
condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio,
ivi compresa la fissazione del numero massimo di
licenze che ciascun comune puo' rilasciare
proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel
caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il
presidente della regione, sentita la commissione
consultiva regionale di cui all'art. 4 della legge 15
gennaio 1992, n. 21".
- L'art. 16 del citato decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e' il seguente:
"Art. 16 (Servizi minimi). - 1. I servizi minimi,
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui
costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono
definiti tenendo conto:
a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilita' dei servizi da parte degli
utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi,
sociosanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della
congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi,
le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali,
secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale, e
adottando criteri di omogeneita' fra regioni, quantita'
e standard di qualita' dei servizi di trasporto
pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze
essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al
regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento
1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu'
idonee a soddisfare le esigenze di trasporto
considerate, con particolare attenzione a quelle delle
persone con ridotta capacita' motoria;
b) scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in
condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di
quella che comporta i minori costi per la
collettivita', anche mediante modalita' differenziate
di trasporto o integrazione dei servizi e
intermodalita'; dovra', in particolare, essere
considerato nella determinazione dei costi del trasporto
su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la
congestione del traffico e l'inquinamento.
3. Le province, i comuni e le comunita' montane,
nel caso di esercizio associato di servizi comunali del
trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa
con la regione ai fini della compatibilita' di rete,
servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla
regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico
dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione
degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti
compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci
degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti
di servizio di cui all'articolo 19".