Gazzetta Ufficiale n. 259 del 04-11-1999

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 5 luglio 1999
Determinazione di un contributo a copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza relativo ai
passeggeri ed al solo bagaglio a seguito. (GU n. 259 del 4-11-1999)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti
nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio di pubblichepotesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
Visto il decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85,
regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5, comma 2, della
citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di
sicurezza negli aeroporti;
Visto il comma 3 del medesimo art. 5 della legge n. 217/1992,
nonche' l'art. 8 del succitato regolamento, che stabiliscono che il
Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito
decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli
posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
Ritenuta la necessita' di provvedere con urgenza, in relazione
anche alle esigenze connesse con lo svolgimento del Giubileo 2000,
all'adozione di una primamisura temporanea, di carattere
contributivo, a coperturadei costi relativi al solo controllo di
sicurezza dei passeggeri e del bagaglio al seguito dei passeggeri
medesimi;
Decreta:
Art. 1.
1. A titolo di contributo per la copertura dei costi del servizio
di controllo di sicurezza relativo ai passeggeri ed al solo bagaglio
al seguito dei passeggeri medesimi, fatta salva la piena attuazione
dell'art. 5, comma 3, della legge n. 217/1992 e dell'art. 8 del
regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale n.
85/1999, e' fissato un onere aggiuntivo di L. 3.500 (1,807 euro) ai
diritti d'imbarco passeggeri di cui all'art. 5 della legge 5 maggio
1976, n. 324, e successive modificazioni.
2. Il predetto onere e' corrisposto alla societa' di gestione
aeroportuale, o all'impresa di sicurezza che svolge il servizio,
direttamente dal vettore, che si rivale nei confronti del passeggero
incorporandolo nel prezzo del biglietto.

Art. 2.
1. Il contributo di cui al presente decreto ha durata temporanea e
restera' in vigore non oltre il 31 dicembre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 1999
Il Ministro: Treu
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 351