Gazzetta Ufficiale n. 259 del 04-11-1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
PROVVEDIMENTO 1 ottobre 1999
Accordo di programma stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1,del dcretolegge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, delcommercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990,n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini  minerari di crisi. (GU n. 259 del 4-11-1999)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Premesso che:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione
produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna
interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23
giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del
settore minerario";
Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria
di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei
soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro
informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo
stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e
corretta valutazione della loro efficacia;
La citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano di
riconversione produttiva venga attuato mediante accordi e contratti
di programma;
Il Piano di riconversione produttiva prevede che gli accordi di
programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e la regione stessa;
La legge 3 febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
prevede l'erogazione di contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione;
La deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste dalla legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991
e 25 marzo 1992, individuano le aree dichiarate bacini di crisi
mineraria ed i comuni in esse compresi;
Il Piano di riconversione produttiva comprende, tra l'altro, la
promozione di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
Nel corso dell'esercizio finanziario 1999 sono disponibili per
l'intero territorio nazionale, quali residui degliesercizi precedenti
- sul piano di gestione n. 05 del capitolo n. 7100 dello stato di
previsione del Ministerodell'industria, del commercio e
dell'artigianato -, fondi statali per L. 49.660.676.000 per la
concessione di contributi a programmi di investimento per attivita'
sostitutive di quelle minerarie, secondo quanto previsto dalla stessa
legge 30 luglio 1990, n. 221;
I contributi ex legge n. 41/1989 e legge n. 221/1990 sono
assoggettati alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore delle PMI, approvata dalla Commissione dell'Unione europea
il 20 maggio 1992, ed alla decisione della Commissione dell'Unione
europea in data 1 marzo 1995;
In applicazione dei criteri e degli elementi stabiliti dalla citata
deliberazione del CIPE in data 4 dicembre 1990, la Direzione generale
per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proceduto alla
graduazione delle iniziative proposte dalle imprese mediante il
calcolo di un punteggio complessivo composto dagli indicatori piu'
avanti dettagliati, i primi 4 calcolati secondo le consolidate
procedure adottate protempore dal Consiglio superiore delle miniere
ed il quinto mutuato dalla piu' recente normativa in materia di aiuti
alle piccole e medie imprese:
indicatore l - settore di appartenenza: 10 punti per l'industria
estrattiva, 9 punti per le attivita' manifatturiere, 8 punti per le
attivita' turisticoricettive, 6 punti per il terziario avanzato, 4
punti per il commercio, 2 punti per i servizi;
indicatore 2 - rapporto tra capitale investito e mezzi propri: 10
punti se maggiore del 27,50%, 9 punti tra 25,01 e 27,50%, 8 punti tra
22,51% e 25,00%, 7 punti tra 20,01% e 22,50%, 6 punti tra 17,51% e
20,00%, 5 punti tra 15,01% e 17,50%, 0 punti se inferiore al 15%;
indicatore 3 - entita' dell'occupazione: composto da due addendi,
di cui il primo e' pari ad un massimo di 10 punti, rapportati al
numero complessivo degli occupati incrementali, ed il secondo e' pari
ad un massimo di 20 punti, rapportati alla quota di occupati
incrementali rappresentata dagli ex minatori reimpiegati a seguito
dell'investimento;
indicatore 4 - situazione economica dell'area (parametrata al
reddito procapite del comune in cui e' ubicata l'iniziativa, dedotto
dai rilevamenti ISTAT 1991): 10 punti se inferiore a 12 Ml L, 8 punti
tra 12,01 Ml L e 15,00 Ml L, 6 punti tra 15,01 Ml L e 18,00 Ml L, 3
punti tra 18,01 Ml L e 21 Ml L, 1 punto se superiore a 21,00 Ml L;
indicatore 5 - compatibilita' ambientale: da 0 a 10 punti,
attribuiti conformemente a quanto stabilito dal decreto ministeriale
21 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 237 della
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1997, n. 291, recante "modalita'
per l'individuazione delle prestazioni ambientali e per
l'attribuzione del relativo punteggio utili per la determinazione
dell'indicatore ambientale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a,
punto 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e
successive modifiche ed integrazioni", relativo alla legge n.
488/1992.
Considerato che:
La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle
imprese del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ha redatto, a seguitodelle istruttorie compiute, la
graduatoria delle iniziativesostitutive proposte nell'ambito del
territorio della regione autonoma della Sardegna e valutabili, in
quanto presentate all'amministrazione entro il 31 dicembre 1997 ed in
regola con la documentazione prescritta, per l'erogazione di
contributi a valere sulle disponibilita' del bilancio 1999 - residui
degli esercizi precedenti.
La giunta regionale della regione autonoma della Sardegna, con
propria deliberazione n. 34/18 del 28 luglio 1999, ha espresso la
propria intesa in merito alla suddetta graduatoria, conferendo
mandato all'Aasessore all'industria protempore per la stipula del
presente atto;
Convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione
autonoma della Sardegna concludono un accordo di programma ai sensi
dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121,
convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio
all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente
accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di
riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della
Sardegna, avente la finalita' di favorire la ripresa economica ed
occupazionale nelle aree della regione interessate dalla crisi
mineraria.

Art. 2.
Gli interventi che costituiscono la presente fase di attuazione del
Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma
della Sardegna sono quelli per la realizzazione di iniziative
sostitutive di quelle minerarie relative ai programmi di investimento
proposti nell'ambito del territorio della regione autonoma della
Sardegna elencati al successivo art. 4.
Per la realizzazione di tali interventi, verranno erogati
contributi statali fino a concorrenza di lire 29.403.240.000, pari ad
euro 15.185.506,15, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989,
n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio
1990, n. 221.
L'impegno della relativa somma avverra', con successivi
provvedimenti, sul piano di gestione n. 05 del capitolo 7100 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno finanziario 1999, in conto residui degli
esercizi precedenti.

Art. 3.
E' approvata l'allegata graduatoria di merito relativa alla
valutazione delle iniziative sostitutive delle attivita' minerarie
dismesse ex art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come
modificato dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221,
proposte nei bacini minerari interessati da processi di
ristrutturazione nell'ambito del territorio della regione autonoma
della Sardegna, e valutabili per l'erogazione di contributi a valere
sulle disponibilita' del bilancio 1999 - residui degli esercizi
precedenti.

Art. 4.
      Saranno  ammesse a  contributo le  seguenti iniziative  sostitutive
    ubicate  in bacini  minerari di  crisi della  regione autonoma  della
    Sardegna:
    =====================================================================
     N. |Denominazione |     Localizzazione    |Tipo di| Deroga |Increm.
    ord.|   della      |     dell'iniziativa   |impresa| 92.3.c.|occupaz.
        |societa'/ditta|      sostitutiva      |       |        |
        |              |_______________________|       |        |
        |              |Comune |Prov.| Bacino  |       |        |
        |              |       |     |minerario|       |        |
    ____|______________|_______|_____|_________|_______|________|________
    1 Rosa Del Marganai
       S.p.a.          Iglesias  CA   Sulcis-      PI      SI      79
                                     Iglesiente
    2 Impresa Cancellu
       Francesco S.n.c. Bolotana  NU  Nuorese      PI      SI      26
    3 Consortium Group
       S.r.l.           Uta       CA  Sulcis-
                                     Iglesiente    PI      SI      25
     
                             SEGUE
    =====================================================================
     N. |Denominazione | Reimpiego| Investimento| Contributo | Contributi
    ord.|   della      | minerario|    amesso   |da concedere|  cumulati
        |societa'/ditta|          |             |            |
    ____|______________|__________|_____________|____________|___________
    1 Rosa Del Marganai
       S.p.a.            49  27.822.200.000 13.911.100.000 13.911.100.000
    2 Impresa Cancellu
       Francesco S.n.c.  22  23.719.000.000 11.859.500.000 25.770.600.000
    3 Consortium Group
       S.r.l.            10   9.081.600.000  3.632.640.000 29.403.240.000
      Il contributo in conto capitale da  concedere ex art. 1 della legge
    3 febbraio 1989,  n. 41, come modificato dall'art. 3,  comma 7, della
    legge 30 luglio 1990, n.  221, e' stato determinato sull'investimento
    accertato  come ammissibile  nella fase  istruttoria nonche'  tenendo
    conto  dei  limiti  massimi  di   intensita'  degli  aiuti  di  Stato
    consentiti dalle vigenti normative nazionale e comunitaria.

Art. 5.
In attuazione del presente accordo di programma, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione
autonoma della Sardegna si impegnano:
a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione
dell'accordo stesso;
ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di
riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le
problematiche esposte nel medesimo;
ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo di programma
le societa', le aziende e gli enti che siano direttamente o
indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi
previsti dall'Accordo stesso;
a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano
di riconversione produttiva e dell'Accordo di programma, con
particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed
ambientale delle aree di crisi mineraria, nonche' allo stato di
realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

Art. 6.
I contributi di cui all'art. 2 verranno disposti, a favore delle
societa' e delle ditte presentatrici dei progetti di investimento ex
art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art.
3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, ed elencate all'art.
4, con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Art. 7.
Il presente accordo di programma ha validita' fino al completamento
delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese
effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.
Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la
regione autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di programma
tenendo conto della disponibilita' dei fondi relativamente agli
esercizi finanziari successivi, nonche' delle domande di contributo e
dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi
previste nel Piano stesso.

Art. 9.
Il presente accordo di programma sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 ottobre 1999
Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il presidente
della giunta della regione autonoma
della Sardegna
Pinna