Gazzetta Ufficiale n. 261 del 07-11-1998
Le predette aziende o enti sono rappresentati
dall'A.R.A.N. ai fini della stipulazione dei contratti
collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e
le altre competenze inerenti alla contrattazione
collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti
di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri,
che la esprime tramite il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La
certificazione dei costi contrattuali al fine della
verifica della compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le procedure
dell'articolo 51".
- Il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, reca: "Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 29
/1993, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 e successive modificazioni e integrazioni, ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a
12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al
personale dirigenziale delle carriere direttive
dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente
decreto, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72,
il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre
1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del
medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con
quelle del presente decreto".
- Gli articoli citati del D.P.R. n. 748/1972
dispongono: "4. Funzioni dei dirigenti generali e
qualifiche superiori."; "5. Funzioni dei dirigenti
superiori."; "6. Funzioni dei primi dirigenti."; "7.
Attribuzioni particolari dei dirigenti generali."; "8.
Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori.";
"9. Attribuzioni particolari dei primi dirigenti.";
"10. Attribuzioni particolari dei dirigenti
preposti all'amministrazione del personale."; "11.
Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni
di studio e ricerca."; "12. Attribuzioni particolari dei
dirigenti con funzioni ispettive."; "15. Assegnazione dei
dirigenti alle diverse funzioni."; "19. Responsabilita'
per l'esercizio di funzioni dirigenziali."; "21.
Rapporti informativi e giudizi complessivi."; "24.
Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.";
"25. Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs.
n. 29/1993:
"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza e' articolata nelle due fasce del
ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve
le particolari disposizioni concernenti le carriere
diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di
polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 6".
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs.
n. 80/1998, come modificato dal presente decreto:
"1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e
11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42,
comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62,
72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e ogni altra disposizioni incompatibile
con il presente decreto".
- Si riporta il testo dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs.
n. 29/1993, abrogato:
"Art. 42 (Assunzioni obbligatorie delle categorie
protette e tirocinio per portatori di handicap). - 1. Le
assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni
pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come
integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento sulla base delle
graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, previa verifica della
compatibilita' della invalidita' con le mansioni da
svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del
personale delle forze dell'ordine deceduto
nell'espletamento del loro servizio, nonche' delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di
cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni
avvengono per chiamata diretta nominativa".
- Il testo dell'art. 43, comma 3, del D.Lgs. n.
80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"3. Sono abrogati il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il
decreto del Ministro per la funzione pubblica 27
febbraio 1995, n. 112, e, dalla data di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 19, le lettere b),
d), ed e), dell'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692".
- Il decreto del Ministro della funzione pubblica 27
febbraio 1995, n. 112, reca: "Regolamento recante norme
per la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di
collocamento in disponibilita' dei dipendenti pubblici".
- L'art. 19 del D.Lgs. n. 80 /1998 sostituisce l'art. 34
del D.Lgs. n. 29/1993, il cui testo e' il seguente:
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita'). - 1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al
personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano 1'articolo 2112 del codice civile e si osservano
le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428".
- Il testo dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. n.
80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27, e da 47 a 52,
nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537. E' abrogato il comma 15
dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724".
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si
riporta il testo del relativo art. 22, comma 15:
"15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al
comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, preordinata:
a) alla definizione delle dotazioni organiche
occorrenti alle singole strutture delle pubbliche
amministrazioni;
b) all'individuazione delle procedure;
c) alla razionalizzazione, semplificazione e
riduzione, se necessario, delle procedure medesime".
- Il testo dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. n.
80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia rappresentativi agli effetti di
speciali disposizioni di legge regionale o
provinciale o di attuazione degli statuti, spettano,
eventualmente con forme di rappresentanza in comune, i
medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative ai
sensi del presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle
minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, i criteri per la
determinazione della rappresentativita' di cui agli
articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi
ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati".
- Il testo dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. n.
80/1998, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
"8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
presente decreto, si applicano a decorrere dal 31
dicembre 1998 o, se anteriore, dalla data di entrata
in vigore dei contratti collettivi di cui
all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993, come modificato dal presente decreto. Dalla stessa
data decorre il termine di cui al comma 8 dell'articolo 19
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data
continua a trovare applicazione l'articolo 19 nonche'
l'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29".
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 22, del
D.Lgs. n. 80/1998:
"22. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui
agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificati dal presente
decreto, non si applicano al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
- Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 50 del
D.Lgs. n. 29/1993:
"8. Per la sua attivita', l'A.R.A.N. si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a
carico delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio.
La misura annua del contributo individuale e'
concordata tra l'A.R.A.N. e l'organismo di
coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed e'
riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne
avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente
attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante
un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla
Conferenza unificata Statoregioni e Statocitta'".
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 5, del D.Lgs.
n. 29/1993:
"5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45,
comma 3, o che regolano istituti comuni a piu'
comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni,
le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate
in forma collegiale, tramite un apposito organismo di
coordinamento dei comitati di settore costituito presso
1'A.R.A.N., al quale partecipa il Governo, tramite il
Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede".
- Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, si
vedano le note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
59/1997:
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si
atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativostatistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate,
alla definizione delle carte dei servizi ed alla
valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione
di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i
sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato e accessibile al pubblico, con modalita' da definire
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalita' di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima
celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta
annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti
delle attivita' di cui al comma 1".
- Il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado.". Si riporta il testo delle
disposizioni citate:
"Art. 484 (Ricorso). - 1. Contro i provvedimenti in
materia di trasferimenti d'ufficio o a domanda e' ammesso
ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che
decide su conforme parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione".
"Art. 272 (Conferimento delle supplenze). 1. Per il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee si
applicano, per quanto non previsto diversamente dal
presente articolo, le disposizioni recate dagli articoli
520 e 521.
2. Le nomine di supplenza sono conferite dal
direttore del Conservatorio o dell'Accademia, che le
firma congiuntamente al direttore amministrativo,
sulla base di graduatorie nazionali compilate da
commissioni nominate dal Ministero.
3. Le commissioni sono costituite dal presidente,
scelto dal dirigente preposto all'istruzione artistica
tra i direttori di conservatorio o di accademia, e da
tre docenti di ruolo della materia per la quale si deve
compilare la graduatoria per il conferimento delle
supplenze. Le commissioni sono nominate ogni tre anni.
4. Le graduatorie hanno carattere permanente.
5. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni
triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle
graduatorie di cui al comma 2, con l'inclusione di nuovi
aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione
di nuovi titoli.
6. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore
a 500, le commissioni possono costituirsi in
sottocommissioni, ciascuna con un numero di componenti pari
a quello della commissione originaria. Alle
sottocommissioni e' preposto il presidente della
commissione originaria, la quale a sua volta e' integrata
da un altro componente e si trasforma in sottocommissione,
in modo che il presidente possa assicurare il
coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi'
costituite.
7. Le commissioni possono funzionare anche presso
alcune delle istituzioni interessate, scelte dal dirigente
preposto all'istruzione artistica; alle commissioni
costituite in sottocommissioni, sara' assegnata comunque
una unica sede.
8. Ciascun aspirante indica nella domanda fino a tre
conservatori o accademie presso cui aspira alle supplenze,
fermo restando il diritto al conferimento di supplenze
presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della
posizione in graduatoria".
"Art. 522 (Compilazione delle graduatorie
provinciali). - 1. La formazione delle graduatorie
provinciali per il conferimento delle supplenze annuali
al personale docente della scuola materna,
elementare, media e degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore e' curata dal provveditore agli studi
secondo le modalita' e nei termini che sono stabiliti
dal Ministro della pubblica istruzione con apposita
ordinanza, emanata sentiti i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative su base nazionale. I titoli
valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
specifico riferimento al titolo di studio e, ove
prescritto, di abilitazione e di specializzazione al
servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per
il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria
provinciale.
2. Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti,
impartiti nella scuola materna e media, nonche' negli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel
seguente ordine di successione:
a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di
abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di
insegnamenti richiesto;
b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo
di studio dichiarato valido per l'ammissione a
concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a
cattedre.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno carattere
permanente. Il Ministro della pubblica istruzione dispone
ogni triennio, con propria ordinanza, l'integrazione delle
graduatorie con l'inclusione di nuovi aspiranti e
l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi
titoli.
4. La compilazione delle predette graduatorie e'
effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano
state esaurite.
5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie per
l'immissione in ruolo sulla base dei concorsi per soli
titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel
conferimento delle supplenze annuali e temporanee
nella provincia in cui hanno presentato le relative
domande di supplenza.
6. Entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun
interessato puo' presentare ricorso in opposizione al
provveditore agli studi per motivi attinenti alla
posizione in graduatoria dei singoli aspiranti alla
supplenza annuale.
7. Le graduatorie definitive sono pubblicate nell'albo
dell'ufficio scolastico provinciale dopo l'esame dei
ricorsi e non sono piu' impugnabili.
8. Negli istituti d'arte e nei licei artistici le
graduatorie degli aspiranti a supplenze relative a
discipline per le quali le vigenti disposizioni non
richiedono titoli di studio o di abilitazione
specifici sono compilate da commissioni provinciali
formate secondo criteri che sono stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione; le
attribuzioni del provveditore agli studi possono essere
delegate, per le predette graduatorie, ad un capo
d'istituto di istruzione artistica.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere, hanno titolo
alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui
posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una
corrispondente lingua straniera. Il Ministro della
pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i
criteri e le modalita' per l'attuazione di quanto sopra
disposto".
"Art. 586 (Ricorsi). - 1. Entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie,
ciascun interessato puo' presentare ricorso in
opposizione al provveditore agli studi per motivi
attinenti alla posizione in graduatoria dei singoli
aspiranti alla supplenza annuale.
2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo
dell'ufficio scolastico provinciale subito dopo l'esame
dei ricorsi e non sono di per se' impugnabili.
3. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle
graduatorie definitive per il conferimento delle supplenze
e' ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro
il termine di quindici giorni dalla data della
pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo
dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione
composta dal provveditore agli studi o da un un
impiegato dell'ufficio da lui delegato, con qualifica non
inferiore alla settima, che la presiede, da un preside o
direttore didattico, da un impiegato della stessa
qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e da
quattro rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario. Due dei rappresentanti del
predetto personale debbono essere, ove possibile,
supplenti.
4. Il preside o direttore didattico e l'impiegato
della sesta qualifica sono nominati dal provveditore agli
studi, il quale nomina altresi' gli altri componenti
della commissione fra il personale A.T.A. proposto dai
rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano
su scala nazionale categorie del personale A.T.A., che
siano da ritenersi piu' rappresentativi delle categorie
medesime. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un
preside o direttore didattico, un impiegato della sesta
qualifica dell'ufficio scolastico provinciale e due
rappresentanti del personale A.T.A., per supplire
eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno.
5. Con il ricorso di cui al precedente comma 3
i singoli interessati non possono proporre motivi
attinenti alla legittimita' delle presupposte
graduatorie, deducibili e non dedotti in sede di ricorso
in opposizione avverso le graduatorie provvisorie.
6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati
si applica l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembe 1971, n. 1199. Il termine di cui al
comma 2 del medesimo articolo 4 e' ridotto a dieci giorni.
7. La commissione decide, in via definitiva, entro
trenta giorni dalla data della presentazione dei ricorsi.
Scaduto infruttuosamente tale temine, i ricorsi si
intendono respinti".
Nota all'art. 23:
- Il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, reca:
"Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a
norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15
maggio 1997, n. 127". Si riporta il testo del comma 8
del relativo art. 11 come modificato dal presente decreto:
"8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che
disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma
tipologia professionale dei segretari comunali e
provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della
legge, sulla base delle direttive impartite dal
Governo all'A.R.A.N., sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I., e
nei limiti delle compatibilita' economiche
predeterminate, puo' stabilire il numero delle fasce
professionali e la loro eventuale articolazone interna, i
requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il
relativo trattamento giuridico ed economico".