Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998
DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre
1998, n. 388.
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli
animali durante il trasporto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che
modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni
singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la
responsabilita' durante il trasporto;
b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano
il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai
trasporti di animali effettuati:
1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio
del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;
2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di
loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano
una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di
animali.";
b) all'articolo 2, il comma 2 e' cosi' modificato:
1) alla lettera e) le parole: "stabulati per almeno dieci ore" sono
sostituite dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore";
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"h) ''periodo di riposo'': un periodo continuo nel corso del
viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo
di trasporto;
i) ''trasportatore'': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per
fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto
proprio o per conto terzi nonche' chi mette a tal fine un mezzo di
trasporto a disposizione di terzi.";
c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli animali
sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in
ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale
capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonche' gli
intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali
siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato,
in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le
disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve:
a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria
locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o
sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a
consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorita' di
controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al
presente decreto;
b) essere in possesso:
1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione
valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno
dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla
lettera a). Il suddetto trasportore deve avvalersi, in caso di
affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 2;
2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata
dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione
di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria
comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare,
che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per
conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di
destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e' quello definito
dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresi'
precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia
in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) non trasportare, ne' fare trasportare, animali in condizioni
tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;
d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto
delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni
previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.
2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo
quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b),
dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita
presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere
un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e
al trasporto di animali vertebrati nonche' per prestare, se
necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati,
comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso
l'autorizzazione al trasportatore.
3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:
a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui
la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia
conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve
accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale
siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un
solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la
durata del viaggio;
b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al
veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato
sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere
indicati nel ruolino di marcia su cui e' apposta la stampigliatura e
la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi
notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;
c) accertarsi che:
1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia:
a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle
persone a cio' legittimate;
b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto
durante tutta la durata del viaggio;
2) il personale incaricato del trasporto:
a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli
animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;
b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione
frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il
ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di
trasporto nel territorio comunitario e' superiore a otto ore; il
veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e
della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che
possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo
veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione
secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407;
c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente
del luogo di origine del trasporto degli animali;
d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di
almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorita'
competente per eventuali verifiche;
e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando
la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4
del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le
misure per soddisfare le necessita' di abbeverare e di alimentare gli
animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del
ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi
indipendenti dalla sua volonta';
f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro
luogo di destinazione;
g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui
al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste
dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo
adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), punto 2), si
applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante
trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto
ore.
5. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1,
provvedono affinche':
a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma
3, lettera a), soddisfino i criteri comunitari fissati con
regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;
b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati
e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.
6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di
alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del
trasportatore.";
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma
1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo
di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente
decreto, senza discriminazioni, controllando:
a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto
stradale;
b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai
luoghi di destinazione;
c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di
partenza nonche' nei punti di sosta e di trasferimento;
d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.
2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un
campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio
nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a
quelli effettuati per altri scopi.
3. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della
sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il
numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in
relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma
1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le
azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanita' trasmette alla
Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.
4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorita' di
cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli
animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di
informazioni che consentano di presumere un'infrazione.";
f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: "nonche'" sono inserite
le seguenti: ", mediante il sistema ANIMO, e secondo modalita',
incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria.";
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza
necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati
dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine
di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
decreto.";
h) l'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il
territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi,
ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il
trasportatore:
a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente
decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato
le disposizioni necessarie per conformarvisi;
b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.";
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il veterinario ufficiale del posto di ispezione
frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di
benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle
prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli
animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste
all'articolo 9.
2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono
completati secondo le modalita' stabilite in sede comunitaria; in
attesa della adozione delle relative modalita', si applicano le norme
nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del
Trattato.";
i) all'articolo 14, comma 1, le parole: "chi viola" sono sostituite
dalle seguenti: "il trasportatore che viola";
l) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 14,
l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), in caso di infrazioni
ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che
comportino una grave sofferenza per gli animali.
2. Qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 3, comma 1,
constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente
decreto, informano l'autorita' competente dello Stato membro che ha
rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure
opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando
all'autorita' competente che ha rilevato l'infrazione e alla
Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.
3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca
assistenza.
4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute,
all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero
della sanita', sentita la Commissione europea, puo' vietare
temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di
trasportare animali sul territorio nazionale.
5. Le autorita' che procedono all'accertamento di infrazioni al
presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), tutti gli elementi ad esse
relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.";
m) all'allegato sono apportate le modificazioni indicate
nell'allegato I.
Art. 2.
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie
contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti
elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.
28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari esteri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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Allegato I
(articolo 1, comma 1, lettera m)
1) Al capitolo I, parte A , punto 2, lettera b), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei
suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per
garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si
trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro
movimenti naturali.";
2) Al capitolo I, parte A, punto 2, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
" d) durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e
ricevere un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo
VII.";
3) Dopo il capitolo V sono aggiunti i seguenti:
"CAPITOLO VI
47. DENSITA' DI CARICO
A) SOLIPEDI DOMESTICI
Trasporto ferroviario
Cavalli adulti 1,75 mq (0,7x2,5 m) (*)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di
durata non superiore a 48 ore) 1,2 mq (0,6x2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di
durata superiore a 48 ore) 2,4 mq (1,2x2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm) 1 mq (0,6x1,8 m)
Puledri (0-6 mesi) 1,4 mq (1x1,4 m)
(*) La larghezza standard utile dei vagoni e' di 2,6-2,7 m.
N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono
potersi coricare.
Le cifre possono variare del 10% al massimo per i cavalli adulti ed i
pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base
non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei
cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del
tragitto.
Trasporto stradale
Cavalli adulti 1,75 mq (0,7 x 2,5 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di
durata non superiore a 48 ore) 1,2 mq (0,6 x 2 m)
Cavalli giovani (6-24 mesi) (per viaggi di
durata superiore a 48 ore) 2,4 mq (1,2 x 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm) 1 mq (0,6 x 1,8 m)
Puledri (0-6 mesi) 1,4 mq (1 x 1,4 m)
_____________________________________________________________________
N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri devono potersi coricare.
Le cifre possono variare del l0% al massimo per i cavalli adulti ed i
pony e del 20% al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base
non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei
cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del
tragitto.
Trasporto aereo
Densita' di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo
0-100 kg 0,42 mq
100-200 kg 0,66 mq
200-300 kg 0,87 mq
300-400 kg 1,04 mq
400-500 kg 1,19 mq
500-600 kg 1,34 mq
600-700 kg 1,51 mq
700-800 kg 1,73 mq
Trasporto marittimo
Peso vivo in kg mq/animale
200/300 0,90/1,175
300/400 1,175/1,45
400/500 1,45/1,725
500/600 1,725/2
600/700 2/2,25
B) BOVINI
Trasporto ferroviario
Categoria Peso approssimativo Superficie in mq
(in kg) per animale
Vitelli d'allevamento 55 0,30-0,40
Vitelli medi 110 0,40-0,70
Vitelli pesanti 200 0,70-0,95
Bovini medi 325 0,95-1,30
Bovini di grandi
dimensioni 550 1,30-1,60
Bovini di grandissime
dimensioni >700 (>1,60)
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni,
ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni
meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.
Trasporto stradale
Categoria Peso approssimativo Superficie in mq
(in kg) per animale
Vitelli d'allevamento 50 0,30-0,40
Vitelli medi 110 0,40-0,70
Vitelli pesanti 200 0,70-0,95
Bovini medi 325 0,95-1,30
Bovini di grandi
dimensioni 550 1,30-1,60
Bovini di grandissime
dimensioni >700 (>1,60)
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni,
ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni
meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.
Trasporto aereo
Categoria Peso approssimativo Superficie in mq
(in kg) per animale
Vitelli 50 0,23
70 0,28
Bovini 300 0,84
500 1,27
Trasporto marittimo
Peso vivo in kg mq/animale
200/300 0,81/1,0575
300/400 1,0575/1,305
400/500 1,305/1,5525
500/600 1,5525/1,8
600/700 1,8/2,025
Occorre prevedere il l0% in piŃ di spazio per le femmine in
gestazione.
C) OVINI/CAPRINI
Trasporto ferroviario
Categoria Peso (in kg) Superficie in mq
per animale
Montoni tosati <55 0,20-0,30
>55 >0,30
Montoni non tosati <55 0,30-0,40
>55 >0,40
Pecore in gestazione
avanzata <55 0,40-0,50
>55 >0,50
Capre <35 0,20-0,30
35-55 0,30-0,40
>55 0,40-0,75
Capre in gestazione
avanzata <55 0,40-0,50
>55 >0,50
La superficie al suolo sopra indicata puo' variare in base alla
razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello
degli animali, nonche' in base alle condizioni meteorologiche e alla
durata del viaggio.
Trasporto stradale
Categoria Peso (in kg) Superficie in mq
per animale
Montoni tosati e
agnelli di peso
superiore a 26 kg <55 0,20-0,30
>55 >0,30
Montoni non tosati <55 0,30-0,40
>55 >0,40
Pecore in
gestazione avanzata <55 0,40-0,50
>55 >0,50
Capre <35 0,20-0,30
35-55 0,30-0,40
>55 0,40-0,75
Capre in
gestazione avanzata <55 0,40-0,50
>55 >0,50
La superficie al suolo sopra indicata puo' variare in base alla
razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello
degli animali, nonche' in base alle condizioni meteorologiche e alla
durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, puo' essere
prevista una superficie inferiore a 0,2 mq per animale.
Trasporto aereo
Densita' di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al
suolo
Peso medio Superficie al suolo per
(in kg) ovino/caprino (in mq)
25 0,20
50 0,30
75 0,40
Trasporto marittimo
Peso vivo in kg mq/animale
20/30 0,24/0,265
30/40 0,265/0,290
40/50 0,290/0,315
50/60 0,315/0,34
60/70 0,34/0,39
D) SUINI
Trasporto ferroviario e stradale
Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente
in posizione eretta.
Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la
densita' di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere
superiore a 235 kg/mq.
Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini puo' essere
necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa
puo' essere aumentata fino al 20% anche in base alle condizioni
meteorologiche e alla durata del viaggio.
Trasporto aereo
La densita' di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per
evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio;
ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilita' di coricarsi.
Nella scelta della densita' di carico si dovrebbe tenere conto del
clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.
Peso medio Superficie al suolo per suino
15 kg 0,13 mq
25 kg 0,15 mq
50 kg 0,35 mq
100 kg 0,51 mq
Trasporto marittimo
Peso vivo in kg mq/animale
fino a l0 0,20
20 0,28
45 0,37
70 0,60
100 0,85
140 0,95
180 1,10
270 1,50
E) POLLAME
Densita' per il trasporto di pollame in contenitori
Categoria Spazio
Pulcini di un giorno 21-25 cmq per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg 180-200 cmq/kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg 160 cmq/kg
Volatili di peso compreso fra 3 kg e 5 kg 115 cmq/kg
Volatili di peso superiore a 5 kg 105 cmq/kg
Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni,
ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni
meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.
CAPITOLO VII
48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE
E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO
1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al
trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni
figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.
2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1
non deve essere superiore a 8 ore.
3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 puo' essere
prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti
condizioni supplementari:
- strame sufficiente sul pavimento del veicolo;
- il veicolo di trasporto dispone di una quantita' di foraggio
adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della
durata del viaggio;
- accesso diretto agli animali;
- possibilita' di un'adeguata aerazione adattabile in base alla
temperatura (interna ed esterna);
- pannelli mobili per creare compartimenti separati;
- presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione
di acqua durante le soste;
- in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente
per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.
4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi
le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio
e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:
a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono
un'alimentazione lattea nonche' i maialini non svezzati devono
beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora
durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo,
possono riprendere il viaggio per altre nove ore.
b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di
ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter
accedere sempre all'acqua.
c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della
direttiva 90/426/CEE) (1), possono essere trasportati per una durata
massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono
essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.
d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono
beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente
riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se
necessario, alimentati Dopo questo periodo di riposo possono
riprendere il viaggio per altre quattordici ore.
5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere
scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di
riposo di almeno ventiquattro ore.
6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la
durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2.
Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se
sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei
periodi di riposo.
7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se
la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le
condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative
alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due
diverse localita' della Comunita', a mezzo di veicoli caricati sulle
navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di
un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di
destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di
viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2,
3 e 4.
8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di
cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due
ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di
destinazione.
9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati
membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo
di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al
macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di
destinazione situati sul loro proprio territorio.
(1) G.U. n. L. 224 del 18.8.1990, pag. 29.
CAPITOLO VIII
RUOLINO DI MARCIA
TRASPORTATORE TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO
(NOME, INDIRIZZO,
RAGIONE SOCIALE)
FIRMA DEL TRASPORTATORE N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE
(1) O DI IDENTIFICAZIONE (1)
SPECIE ANIMALE: ITINERARIO:
QUANTITA': STIMA DELLA DURATA DEL
LUOGO DI PARTENZA: PERCORSO:
LUOGO D'ARRIVO:
(1) (1)
N. CERTIFICATO/I SANITARIO/I STAMPIGLIATURA
O DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO (2)
DEL VETERINARIO DELL'AUTORITA'
DEL LUOGO DI COMPETENTE
PARTENZA (2) DEL POSTO
D'USCITA O
DEL POSTO DI
FRONTIERA
AUTORIZZATO (4)
DATA E ORA DI PARTENZA: NOME DEL RESPONSABILE DEL
PUNTI DI SOSTA O TRASFERIMENTO DURANTE IL
DI TRASFERIMENTO: VIAGGIO (3)
LUOGO E INDIRIZZO DATA E ORA DURATA DELLA SOSTA MOTIVO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Data e ora di arrivo
Firma del responsabile del
trasporto durante il viaggio"
(1) Deve essere compilato dal trasportatore prima del
viaggio.
(2) Deve essere compilato dal veterinario competente.
(3) Deve essere compilato dal trasportatore durante il
viaggio.
(4) Deve essere compilato dall'autorita' competente del
posto di uscita.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che
essa non puo' avvenire se non con determinazione dei
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997)".
- La direttiva 95/29/CE e' pubblicata in GUCE L 148 del 30
giugno 1995.
- La direttiva 91/628/CEE e' pubblicata in GUCE L 340
dell'11 dicembre 1991.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, reca:
"Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto".
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 532, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta di seguito l'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"Art. 2. - 1. Ai fini del presente decreto sono
applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai
DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE,
90/675/CEE e 91/496/CEE.
2. Si intende inoltre per:
a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali,
veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e
il trasporto di animali, nonche' i contenitori per il
trasporto terrestre, marittimo o aereo;
b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato
con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo
scarico degli animali;
c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio e'
interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio
degli animali;
d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto
e' interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un
mezzo di trasporto ad un altro;
e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo
l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima
volta su un mezzo di trasporto, nonche' tutti i luoghi in
cui gli animali sono stati scaricati e stabulati per
ventiquattro ore abbeverati, nutriti, nonche', se
necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di
sosta o di trasferimento; possono essere parimenti
considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di
raccolta autorizzati:
quando il primo luogo di carico degli animali e' distante
meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero
quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km,
gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di
una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e
sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente
caricati sul mezzo di trasporto;
f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali
sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il
luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un
punto di trasferimento;
g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo
di destinazione;
h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del
viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con
un mezzo di trasporto;
i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica
che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta
animali per conto proprio o per conto terzi nonche' chi
mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di
terzi".
- Si riporta di seguito l'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"Art. 3. - 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici
di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva
89/608 e le unita' sanitarie locali, secondo le
rispettive competenze vigilano affinche':
a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad
altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente
decreto e rispettando, per ciascuna specie, le
disposizioni di cui all'allegato;
a-bis) lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli
animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI
dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di
trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del
trasporto e del periodo di riposo nonche' gli intervalli di
alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali
siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII
dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale
capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE)
3820/85";
b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare
il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese
disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il
viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli
animali malati o feriti non sono considerati idonei al
trasporto, salvo:
1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il
trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
2) gli animali trasportati ai fini di ricerche
scientifiche approvate;
c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il
trasporto beneficino, appena possibile, di interventi
immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario
appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza
evitando loro sofferenze inutili".
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca: "Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-1993". Il comma 12 dell'art. 5 cosi' recita:
"12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti".
- Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25
giugno 1997 riguarda i criteri comunitari per i punti di
sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto
dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
"Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari".
Note all'art. 2:
- Si riporta di seguito l'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"3. Le decisioni adottate dalle competenti autorita'
devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative
motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonche',
mediante il sistema ANIMO, e secondo modalita', incluse
quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria
alla competente autorita' dello Stato membro speditore per
il tramite degli uffici di cui all'allegato A del D.L. che
attua la direttiva 89/608/CEE".
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
"Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
relative all'organizzazione dei controlli veterinari su
prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea". La lettera c) del
comma 1 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. cosi' recita:
" c) che le dichiarazioni figuranti su certificati o
documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste
dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non
compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme
nazionali;".
- Si riporta di seguito l'art. 14, comma 1, de1 decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, cosi' come modificato
dal presente decreto:
"Art. 14. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
trasportatore che viola le disposizioni relative al
trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni".
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
"Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la
corretta applicazione della legislazione veterinaria e
zootecnica".
- Per il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 532, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 89/508/CEE e' pubblicata in GUCE L 351 del
2 dicembre 1989.
- La direttiva 91/496/CEE e' pubblicata in GUCE L 268 del
24 settembre 1991.
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata in GUCE L 395 del
30 dicembre 1989.
- La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata in GUCE L 224 del
18 agosto 1990.
- La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata in GUCE L 373 del
31 dicembre 1990.
- La direttiva 91/628/CEE e' pubblicata in GUCE L 340
dell'11 dicembre 1991.