Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998
DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1998.
Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi
ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della
legge 19 maggio 1997, n. 137;
Visto in particolare il comma 3, del predetto art. 12, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come
modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137,
che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle
attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso;
Considerato che, ai sensi del predetto comma 3, dell'art. 12 il
Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza
dei servizi per i rischi industriali, stabilisce i criteri di
valutazione dei rapporti di sicurezza;
Considerata, altresi', l'esigenza di stabilire per una valutazione
omogenea sul territorio nazionale del contenuto dei rapporti di
sicurezza, relativi ad impianti similiari, prodotti dalle aziende in
ottemperanza degli articoli 4 e 6 del citato decreto;
Sentita la Conferenza dei servizi per i rischi industriali di cui
all'art. 14, del decreo del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 6
settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;
Decreta:
Articolo unico
L'allegato al presente decreto definisce i "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi
facilmente infiammabili e/o tossici", costituenti le linee guida per
le attivita' istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19
maggio 1997, n. 137, e gli esami di cui all'art. 16, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175.
Ulteriori analisi e approfondimenti potranno essere effettuati, ove
ritenuti necessari, nel corso delle attivita' di istruttoria o di
esame sugli impianti di che trattasi.
Roma, 20 ottobre 1998
Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro dell'interno
Barberi
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bersani
ALLEGATO
CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RAPPORTI DI SICUREZZA RELATIVI AI DEPOSITI DI
LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMAMABILI E/O TOSSICI
CAPITOLO 1 - GENERALITA'
1.1 - SCOPO
Le presenti disposizioni, emanate in applicazione dell'art. 12 del
D.P.R. 175/88, stabiliscono i criteri e le metodologie per le analisi
e le valutazioni del contenuto delle "Notifiche" e delle
"Dichiarazioni" relative ai depositi di LIQUIDI FACILMENTE
INFIAMMABILI e/o TOSSICI ai sensi degli art. 4 e 6 del D.P.R.
175/88, e costituiscono integrazione degli Allegati I, II e III al
DPCM 31 marzo 1989. I risultati delle suddette analisi forniranno
peraltro gli elementi utili per la pubblica amministrazione per gli
aspetti tecnici della valutazione della sicurezza di tali depositi. I
risultati predetti non esauriscono il novero degli elementi che
potranno, a giudizio del valutatore, essere presi in considerazione
per la formazione di un giudizio completo in merito, che tenga conto
degli ulteriori elementi tecnici disponibili e dei fattori non
tecnici utili alla valutazione della compatibilita' di tali depositi
con il territorio eventualmente prospettati in sede istruttoria.
Entro questi limiti le presenti disposizioni costituiscono pertanto
delle linee guida di supporto tecnico-metodologico per la pubblica
amministrazione.
Rimangono comunque valide le disposizioni di cui al D.M. Interno 31
luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni nonche' tutte le
vigenti norme di prevenzione incendi.
1.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano ai depositi in serbatoi
"atmosferici", polmonati o meno. sia nuovi che esistenti, dove le
attivita' consistono nella sola movimentazione e stoccaggio di
LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI e/o TOSSICI, ai sensi dell'All. A
del D.M. 20 maggio 1991, ivi inclusi i liquidi molto tossici e quelli
estremamente infiammabili di cui ai numeri 1 e 4 dell'All. A
medesimo.
Le presenti disposizioni non si applicano:
- ai serbatoi atmosferici funzionalmente connessi agli impianti di
lavorazione, ovvero localizzati all'interno delle unita' produttive
stesse;
- ai depositi in serbatoi refrigerati, semirefrigerati o a pressione.
Per depositi contenenti altre sostanze pericolose, oltre a quelle
sopra indicate, in quantitativi superiori alle soglie di
dichiarazione, devono essere analizzati e valutati anche gli
eventuali ulteriori rischi derivanti dalla loro presenza.
13 - TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si riporta un
glossario relativo alla terminologia utilizzata nell'ambito
dell'attivita' di un deposito di LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI e/o
TOSSICI. Nel prosieguo del testo, per brevita', tale deposito verra'
denominato DEPOSITO e, per lo stesso motivo, i liquidi oggetto della
notifica o dichiarazione, verranno denominati LIQUIDI PERICOLOSI.
a) APPARECCHIATURA DI INFUSTAMENTO: apparecchiatura, manuale e/o
meccanizzata, che provvede al riempimento di recipienti mobili,
dotata di sistemi di controllo del riempimento, quali bilance,
singole o multiple o altri sistemi equivalenti.
b) APPARECCHIATURA DI TRAVASO: apparecchio fisso per il carico e lo
scarico in/da recipienti fissi e/o in/da serbatoi mobili, tra cui
autobotti, autocisterne, ferrocisterne, navi cisterne e serbatoi
container.
c) CAPACITA' COMPLESSIVA DI UN DEPOSITO: capacita', in m(cubi), pari
alla somma delle capacita' geometriche di serbatoi fissi, serbatoi e
recipienti mobili, condutture ed apparecchiature.
d) DEPOSITO: complesso costituito da uno o piu' serbatoi fissi e/o
recipienti mobili, comprendente in genere attrezzature per la
movimentazione, il travaso e l'infustamento del liquido.
e) GRADO DI RIEMPIMENTO: rapporto tra il volume di liquido stoccato e
l'intero volume del serbatoio alla temperatura di esercizio,
esprimibile in m(cubi)/ m(cubi) o in percentuale.
f) LIQUIDO: sostanza la cui tensione di vapore, alle condizioni di
temperatura massima di esercizio, sia inferiore alla pressione
atmosferica.
g) MASSIMA QUANTITA' STOCCABILE: quantita' massima dei LIQUIDI
PERICOLOSI in kg o ton stoccabile in serbatoi fissi, serbatoi e
recipienti mobili. condutture ed apparecchiature, con riferimento al
grado di riempimento massimo della sostanza effettivamente detenuta.
Tale quantita' e' da assumere a riferimento per le valutazioni in
merito alla assoggettabilita' alla disciplina del DPR 175/88.
h) RECIPIENTE MOBILE: recipiente, di capacita' geometrica non
superiore a 1000 litri, destinato al trasporto e stoccaggio dei
LIQUIDI PERICOLOSI.
i) SERBATOIO ATMOSFERICO: serbatoio di stoccaggio progettato per
essere destinato a contenere LIQUIDI PERICOLOSI.
j) SERBATOIO CONTAINER: recipiente, di capacita' geometrica superiore
a 1000 litri, montato entro apposita gabbia di protezione, destinato
al trasporto e stoccaggio di LIQUIDI PERICOLOSI. Ai fini del presente
decreto esso e' assimilato a serbatoio mobile per la fase di
trasporto ed a serbatoio fisso per la fase di stoccaggio.
k) SERBATOIO FISSO: recipiente destinato allo stoccaggio dei LIQUIDI
PERICOLOSI stabilmente installato sul terreno.
l) SERBATOIO MOBILE: recipiente, di capacita' geometrica superiore a
1000 litri, destinato al contenimento e al trasporto di LIQUIDI
PERICOLOSI montato stabilmente su vettori stradali, ferroviari o
navali.
CAPITOLO 2 - ANALISI E VALUTAZIONI CONDOTTE DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
La procedura di valutazione del contenuto del rapporto di sicurezza
prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
1. analisi di completezza e adeguatezza formale al DPCM 31 marzo
1989, applicando la metodologia indicata nell'Appendice I alle
presenti disposizioni;
2. individuazione degli elementi tecnici di riferimento per la
valutazione di sicurezza del deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI,
applicando il metodo indicizzato alle sue unita' e determinandone la
categoria, secondo quanto indicato nell'Appendice II alle presenti
disposizioni;
3. valutazione dell'analisi degli eventi incidentali associabili alla
tipologia e alle caratteristiche tecnologiche e gestionali del
deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI e delle conseguenze, in termini di
aree di danno riferite al superamento dei valori di soglia
prefissati, secondo quanto indicato nell'Appendice III alle presenti
disposizioni;
4. classificazione del deposito nel suo complesso e individuazione
degli elementi utili ai fini della valutazione della compatibilita'
con il territorio circostante secondo quanto indicato nell'Appendice
IV alle presenti disposizioni;
5. individuazione degli eventuali interventi migliorativi da
prescrivere da parte dell'organo tecnico a conclusione
dell'istruttoria secondo quanto indicato nell'Appendice V.
Allo scopo di effettuare il riscontro formale di completezza di cui
al punto 1, la metodologia di analisi prevede l'utilizzo di una lista
di controllo, riportata nell'Appendice I, che segue sequenzialmente i
paragrafi dell'Allegato I al DPCM citato nel caso di Notifica, o
dell'Allegato III nel caso di Dichiarazione, con ulteriore
suddivisione in capoversi, in caso di diversificazione
dell'informazione.
La metodologia esposta in Appendice II consiste in una revisione e
adattamento, specifico per la tipologia impiantistica dei depositi
dei LIQUIDI PERICOLOSI dell'analisi indicizzata di cui all'Allegato
II del DPCM citato. Essa e' completata inoltre con le formule di
calcolo degli indici "intrinseci" e "compensati", nonche' con
l'indicazione di una scala di valori, riferita all'indice di rischio
generale e all'indice di tossicita', per la categorizzazione delle
unita' del deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI e la conseguente
individuazione di criteri di massima per la formulazione di
prescrizioni per l'adeguamento del deposito e relativi tempi di
attuazione. Sono stati inoltre definiti i fattori intrinseci di
penalizzazione e quelli relativi alle compensazioni, con riferimento
alla presenza di particolari o specifiche soluzioni impiantistiche
adottate nelle configurazioni dell'impianto in esame.
La metodologia proposta nell'Appendice III si prefigge la valutazione
dell'analisi incidentale presentata nel Rapporto di Sicurezza
fornendo elementi relativi alla individuazione degli eventi
incidentali e relativi scenari e alla loro significativita' come
contribuenti al rischio complessivo. Vengono inoltre stabiliti i
valori di soglia di riferimento per la determinazione delle aree di
danno. Infine, sempre in Appendice III, vengono forniti gli elementi
per la verifica delle distanze di danno, effettuata in termini
svincolati da ogni contesto specifico, ma utilizzabile come
riferimento nella valutazione dell'adeguatezza delle risultanze
analitiche del fabbricante.
Nell'Appendice IV viene introdotta una metodologia per la
classificazione del deposito, a partire dalla categoria attribuita
alle singole unita', cosi' come definita nell'Appendice II. Vengono
inoltre esposti dei criteri per la categorizzazione del territorio
circostante il deposito, che tenga conto della vulnerabilita'
rispetto agli effetti derivanti dagli eventi incidentali
ipotizzabili. Vengono infine forniti degli elementi utili ai fini
della valutazione della compatibilita' del deposito con il territorio
circostante.
Nell'Appendice V vengono indicati i criteri di massima cui devono
ispirarsi gli organi tecnici per la formulazione di eventuali
prescrizioni al termine dell'istruttoria al fine di conseguire un
sufficiente grado di uniformita' sul territorio nazionale rispetto a
situazioni assimilabili dal punto di vista impiantistico-gestionale e
di inserimento territoriale.
Figura 1: Procedura di valutazione
_______________________
----> | Rapporto di Sicurezza |
|_______________________|
| |
| V
| _______________________
| | Analisi di completezza| _______________
| | e adeguatezza | <-----------| Appendice I |
| |_______________________| |_______________|
| |
| V
| _______________________ _______________
| | Valutazioni | <-----------| Appendice II |
| |_______________________| | Appendice III |
| | |_______________|
| V
| _________________________
| | Richieste di |
| <--| integrazioni |
|_________________________|
|
V
____________________________________
| Risultato finale: |
| - Elementi tecnici di riferimento |
| - Classificazione del deposito | ______________
| - Distanze di danno | <---| Appendice IV |
| - Categorizzazione del territorio | |______________|
| - Elementi utili per la valutazione|
| di compatibilita' ambientale |
|____________________________________|
|
V
______________________ ______________
| Adeguamento deposito | <------------| Appendice V |
|______________________| |______________|
----* Vedere Appendici da Pag. 13 a Pag. 110 della G.U. *----