Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1998.
Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi
ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della
legge 19 maggio 1997, n. 137;
Visto in particolare il comma 3, del predetto art. 12, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come
modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137,
che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle
attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso;
Considerato che, ai sensi del predetto comma 3, dell'art. 12 il
Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza
dei servizi per i rischi industriali, stabilisce i criteri di
valutazione dei rapporti di sicurezza;
Considerata, altresi', l'esigenza di stabilire per una valutazione
omogenea sul territorio nazionale del contenuto dei rapporti di
sicurezza, relativi ad impianti similiari, prodotti dalle aziende in
ottemperanza degli articoli 4 e 6 del citato decreto;
Sentita la Conferenza dei servizi per i rischi industriali di cui
all'art. 14, del decreo del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 6
settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;
Decreta:
Articolo unico
L'allegato al presente decreto definisce i "Criteri di analisi e
valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi
facilmente infiammabili e/o tossici", costituenti le linee guida per
le attivita' istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19
maggio 1997, n. 137, e gli esami di cui all'art. 16, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175.
Ulteriori analisi e approfondimenti potranno essere effettuati, ove
ritenuti necessari, nel corso delle attivita' di istruttoria o di
esame sugli impianti di che trattasi.
Roma, 20 ottobre 1998
Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministro dell'interno
Barberi
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Bersani

 

                                                                 ALLEGATO
                      CRITERI DI ANALISI E VALUTAZIONE
              DEI RAPPORTI DI SICUREZZA RELATIVI AI DEPOSITI DI
                LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMAMABILI E/O TOSSICI
    CAPITOLO 1 - GENERALITA'
    1.1 - SCOPO
    Le  presenti  disposizioni,  emanate in applicazione dell'art. 12 del
    D.P.R. 175/88, stabiliscono i criteri e le metodologie per le analisi
    e  le  valutazioni  del   contenuto   delle   "Notifiche"   e   delle
    "Dichiarazioni"   relative   ai   depositi   di   LIQUIDI  FACILMENTE
    INFIAMMABILI e/o TOSSICI ai  sensi  degli  art.  4  e  6  del  D.P.R.
    175/88,  e  costituiscono  integrazione degli Allegati I, II e III al
    DPCM 31 marzo 1989. I risultati  delle  suddette  analisi  forniranno
    peraltro  gli  elementi utili per la pubblica amministrazione per gli
    aspetti tecnici della valutazione della sicurezza di tali depositi. I
    risultati predetti non  esauriscono  il  novero  degli  elementi  che
    potranno,  a  giudizio del valutatore, essere presi in considerazione
    per la formazione di un giudizio completo in merito, che tenga  conto
    degli  ulteriori  elementi  tecnici  disponibili  e  dei  fattori non
    tecnici utili alla valutazione della compatibilita' di tali  depositi
    con  il  territorio  eventualmente  prospettati  in sede istruttoria.
    Entro questi limiti le presenti disposizioni  costituiscono  pertanto
    delle  linee  guida  di supporto tecnico-metodologico per la pubblica
    amministrazione.
    Rimangono comunque valide le disposizioni di cui al D.M.  Interno  31
    luglio  1934  e successive modifiche ed integrazioni nonche' tutte le
    vigenti norme di prevenzione incendi.
    1.2 - CAMPO DI APPLICAZIONE
    Le  presenti  disposizioni  si  applicano  ai  depositi  in  serbatoi
    "atmosferici",  polmonati  o  meno.  sia nuovi che esistenti, dove le
    attivita'  consistono  nella  sola  movimentazione  e  stoccaggio  di
    LIQUIDI  FACILMENTE  INFIAMMABILI  e/o TOSSICI, ai sensi dell'All.  A
    del D.M. 20 maggio 1991, ivi inclusi i liquidi molto tossici e quelli
    estremamente infiammabili di cui  ai  numeri  1  e  4  dell'All.    A
    medesimo.
    Le presenti disposizioni non si applicano:
    -  ai  serbatoi  atmosferici funzionalmente connessi agli impianti di
    lavorazione, ovvero localizzati all'interno delle  unita'  produttive
    stesse;
    - ai depositi in serbatoi refrigerati, semirefrigerati o a pressione.
    Per  depositi  contenenti  altre  sostanze pericolose, oltre a quelle
    sopra  indicate,   in   quantitativi   superiori   alle   soglie   di
    dichiarazione,   devono   essere  analizzati  e  valutati  anche  gli
    eventuali ulteriori rischi derivanti dalla loro presenza.
    13 - TERMINI E DEFINIZIONI
    Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si riporta  un
    glossario   relativo   alla   terminologia   utilizzata   nell'ambito
    dell'attivita' di un deposito di LIQUIDI FACILMENTE INFIAMMABILI  e/o
    TOSSICI.  Nel prosieguo del testo, per brevita', tale deposito verra'
    denominato DEPOSITO e, per lo stesso motivo, i liquidi oggetto  della
    notifica o dichiarazione, verranno denominati LIQUIDI PERICOLOSI.
    a)  APPARECCHIATURA  DI  INFUSTAMENTO:  apparecchiatura,  manuale e/o
    meccanizzata, che  provvede  al  riempimento  di  recipienti  mobili,
    dotata  di  sistemi  di  controllo  del  riempimento,  quali bilance,
    singole o multiple o altri sistemi equivalenti.
    b) APPARECCHIATURA DI TRAVASO: apparecchio fisso per il carico  e  lo
    scarico  in/da  recipienti  fissi  e/o in/da serbatoi mobili, tra cui
    autobotti, autocisterne,  ferrocisterne,  navi  cisterne  e  serbatoi
    container.
    c)  CAPACITA' COMPLESSIVA DI UN DEPOSITO: capacita', in m(cubi), pari
    alla somma delle capacita' geometriche di serbatoi fissi, serbatoi  e
    recipienti mobili, condutture ed apparecchiature.
    d)  DEPOSITO:  complesso  costituito da uno o piu' serbatoi fissi e/o
    recipienti  mobili,  comprendente  in  genere  attrezzature  per   la
    movimentazione, il travaso e l'infustamento del liquido.
    e) GRADO DI RIEMPIMENTO: rapporto tra il volume di liquido stoccato e
    l'intero   volume   del  serbatoio  alla  temperatura  di  esercizio,
    esprimibile in m(cubi)/ m(cubi) o in percentuale.
    f) LIQUIDO: sostanza la cui tensione di vapore,  alle  condizioni  di
    temperatura  massima  di  esercizio,  sia  inferiore  alla  pressione
    atmosferica.
    g)  MASSIMA  QUANTITA'  STOCCABILE:  quantita'  massima  dei  LIQUIDI
    PERICOLOSI  in  kg  o  ton  stoccabile  in serbatoi fissi, serbatoi e
    recipienti mobili. condutture ed apparecchiature, con riferimento  al
    grado  di riempimento massimo della sostanza effettivamente detenuta.
    Tale quantita' e' da assumere a riferimento  per  le  valutazioni  in
    merito alla assoggettabilita' alla disciplina del DPR 175/88.
    h)   RECIPIENTE  MOBILE:  recipiente,  di  capacita'  geometrica  non
    superiore a 1000 litri,  destinato  al  trasporto  e  stoccaggio  dei
    LIQUIDI PERICOLOSI.
    i)  SERBATOIO  ATMOSFERICO:  serbatoio  di  stoccaggio progettato per
    essere destinato a contenere LIQUIDI PERICOLOSI.
    j) SERBATOIO CONTAINER: recipiente, di capacita' geometrica superiore
    a 1000 litri, montato entro apposita gabbia di protezione,  destinato
    al trasporto e stoccaggio di LIQUIDI PERICOLOSI. Ai fini del presente
    decreto  esso  e'  assimilato  a  serbatoio  mobile  per  la  fase di
    trasporto ed a serbatoio fisso per la fase di stoccaggio.
    k) SERBATOIO FISSO: recipiente destinato allo stoccaggio dei  LIQUIDI
    PERICOLOSI stabilmente installato sul terreno.
    l)  SERBATOIO MOBILE: recipiente, di capacita' geometrica superiore a
    1000 litri, destinato al  contenimento  e  al  trasporto  di  LIQUIDI
    PERICOLOSI  montato  stabilmente  su  vettori  stradali, ferroviari o
    navali.
    CAPITOLO  2  -  ANALISI  E  VALUTAZIONI   CONDOTTE   DALLA   PUBBLICA
    AMMINISTRAZIONE
    La  procedura  di valutazione del contenuto del rapporto di sicurezza
    prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
    1. analisi di completezza e adeguatezza  formale  al  DPCM  31  marzo
    1989,  applicando  la  metodologia  indicata  nell'Appendice  I  alle
    presenti disposizioni;
    2. individuazione  degli  elementi  tecnici  di  riferimento  per  la
    valutazione   di  sicurezza  del  deposito  dei  LIQUIDI  PERICOLOSI,
    applicando il metodo indicizzato alle sue unita' e determinandone  la
    categoria,  secondo  quanto  indicato nell'Appendice II alle presenti
    disposizioni;
    3. valutazione dell'analisi degli eventi incidentali associabili alla
    tipologia  e  alle  caratteristiche  tecnologiche  e  gestionali  del
    deposito dei LIQUIDI PERICOLOSI e delle conseguenze,  in  termini  di
    aree   di   danno  riferite  al  superamento  dei  valori  di  soglia
    prefissati, secondo quanto indicato nell'Appendice III alle  presenti
    disposizioni;
    4.  classificazione  del  deposito nel suo complesso e individuazione
    degli elementi utili ai fini della valutazione  della  compatibilita'
    con  il territorio circostante secondo quanto indicato nell'Appendice
    IV alle presenti disposizioni;
    5.  individuazione  degli  eventuali   interventi   migliorativi   da
    prescrivere    da    parte    dell'organo   tecnico   a   conclusione
    dell'istruttoria secondo quanto indicato nell'Appendice V.
    Allo scopo di effettuare il riscontro formale di completezza  di  cui
    al punto 1, la metodologia di analisi prevede l'utilizzo di una lista
    di controllo, riportata nell'Appendice I, che segue sequenzialmente i
    paragrafi  dell'Allegato  I  al  DPCM  citato nel caso di Notifica, o
    dell'Allegato  III  nel  caso   di   Dichiarazione,   con   ulteriore
    suddivisione    in    capoversi,    in   caso   di   diversificazione
    dell'informazione.
    La metodologia esposta in Appendice II consiste in  una  revisione  e
    adattamento,  specifico  per  la tipologia impiantistica dei depositi
    dei LIQUIDI PERICOLOSI dell'analisi indicizzata di  cui  all'Allegato
    II  del  DPCM  citato.  Essa  e' completata inoltre con le formule di
    calcolo  degli  indici  "intrinseci"  e  "compensati",  nonche'   con
    l'indicazione  di una scala di valori, riferita all'indice di rischio
    generale e all'indice di tossicita', per  la  categorizzazione  delle
    unita'   del   deposito  dei  LIQUIDI  PERICOLOSI  e  la  conseguente
    individuazione  di  criteri  di  massima  per  la   formulazione   di
    prescrizioni  per  l'adeguamento  del  deposito  e  relativi tempi di
    attuazione. Sono stati  inoltre  definiti  i  fattori  intrinseci  di
    penalizzazione  e quelli relativi alle compensazioni, con riferimento
    alla presenza di particolari o  specifiche  soluzioni  impiantistiche
    adottate nelle configurazioni dell'impianto in esame.
    La metodologia proposta nell'Appendice III si prefigge la valutazione
    dell'analisi   incidentale   presentata  nel  Rapporto  di  Sicurezza
    fornendo  elementi  relativi   alla   individuazione   degli   eventi
    incidentali  e  relativi  scenari  e  alla loro significativita' come
    contribuenti al rischio  complessivo.  Vengono  inoltre  stabiliti  i
    valori  di  soglia di riferimento per la determinazione delle aree di
    danno. Infine, sempre in Appendice III, vengono forniti gli  elementi
    per  la  verifica  delle  distanze  di  danno,  effettuata in termini
    svincolati  da  ogni  contesto  specifico,   ma   utilizzabile   come
    riferimento   nella  valutazione  dell'adeguatezza  delle  risultanze
    analitiche del fabbricante.
    Nell'Appendice  IV  viene   introdotta   una   metodologia   per   la
    classificazione  del  deposito,  a partire dalla categoria attribuita
    alle singole unita', cosi' come definita nell'Appendice  II.  Vengono
    inoltre  esposti  dei  criteri per la categorizzazione del territorio
    circostante  il  deposito,  che  tenga  conto  della   vulnerabilita'
    rispetto    agli   effetti   derivanti   dagli   eventi   incidentali
    ipotizzabili. Vengono infine forniti degli  elementi  utili  ai  fini
    della valutazione della compatibilita' del deposito con il territorio
    circostante.
    Nell'Appendice  V  vengono  indicati  i criteri di massima cui devono
    ispirarsi  gli  organi  tecnici  per  la  formulazione  di  eventuali
    prescrizioni  al  termine  dell'istruttoria  al fine di conseguire un
    sufficiente grado di uniformita' sul territorio nazionale rispetto  a
    situazioni assimilabili dal punto di vista impiantistico-gestionale e
    di inserimento territoriale.
                    
 Figura 1: Procedura di valutazione
               _______________________
        ----> | Rapporto di Sicurezza |
              |_______________________|
        |                 |
        |                 V
        |      _______________________
        |     | Analisi di completezza|               _______________
        |     |     e adeguatezza     |  <-----------| Appendice I   |
        |     |_______________________|              |_______________|
        |                 |
        |                 V
        |      _______________________                _______________
        |     |     Valutazioni       |  <-----------| Appendice II  |
        |     |_______________________|              | Appendice III |
        |                 |                          |_______________|
        |                 V
        |     _________________________
        |    |      Richieste di       |
        | <--|      integrazioni       |
             |_________________________|
                          |
                          V
           ____________________________________
          |        Risultato finale:           |
          | - Elementi tecnici di riferimento  |
          | - Classificazione del deposito     |       ______________
          | - Distanze di danno                |  <---| Appendice IV |
          | - Categorizzazione del territorio  |      |______________|
          | - Elementi utili per la valutazione|
          |   di compatibilita' ambientale     |
          |____________________________________|
                          |
                          V
                ______________________                 ______________
               | Adeguamento deposito |  <------------| Appendice V  |
               |______________________|               |______________|
       
 ----* Vedere Appendici da Pag. 13 a Pag. 110 della G.U. *----