Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 1998, n. 389.
Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte
di soggetti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizione transitoria

1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, le
parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi".
2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 6 novembre 1998


SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi recitano:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica
i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
- La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: "Differimento del
termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge
31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei
dati personali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita'
di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per
uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si veda in note alle premesse. Il comma 5 dell'art. 41,
come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati
particolari da parte di soggetti pubblici, e cosi' come
modificato dal presente decreto, recita:
"Art. 41 (Disposizioni transitorie). - 1. Fermo
restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e
29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui
trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla
presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del
1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli
7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998
ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
nonche' per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere c),
d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998 .
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma
2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di
cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono
essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le
funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di
cui all'art. 29.
7. Le disposizioni della presente legge che
prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano,
limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta
eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4,
lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime
disposizioni possono essere applicate dal Garante anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge,
le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10,
comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30
novembre 1997".