Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 15 settembre 1998.
Criteri e modalita' per l'esercizio del potere di vigilanza sulle
opere pubbliche di competenza dello Stato, in attuazione dell'art. 1,
comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante misure urgenti
per il grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Premessa.
Com'e' noto l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n.
651, demanda al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare
il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche
di competenza dello Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono
sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a
norma dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni;
Visti i provvedimenti emanati al fine di assicurare il
monitoraggio, si dispone che la funzione di vigilanza venga svolta
dal Servizio di ispettorato in indirizzo, che si avvale di un gruppo
di lavoro costituito con decreto ministeriale 28 luglio 1998, n.
4406, coordinato dal Capo del servizio di ispettorato medesimo,
secondo i criteri e con le modalita' appresso indicate.
1. Criteri generali della vigilanza.
Con riguardo al contenuto ed ai limiti del potere di vigilanza
appare opportuno precisare che esso va esercitato conformemente ai
principi consolidati (vedi ad es. Corte dei conti - Sez. contr. enti
22 maggio 1990), evitando ogni interferenza sulle attribuzioni degli
organi deputati alla gestione dei lavori secondo le proprie norme
ordinamentali e sulla connessa responsabilita' di legge.
Da cio' discende che la funzione di vigilanza si esercita in
presenza di circostanze particolari e definite con riguardo alle
finalita' specifiche dell'azione amministrativa; e non gia'
genericamente e diffusamente con possibile violazione dell'autonomia
dell'organo di gestione e con potenziale pregiudizio per l'efficacia
stessa della vigilanza.
2. Ambito soggettivo ed oggettivo della vigilanza.
La legge dispone che la vigilanza e' esercitata sulle opere
pubbliche di competenza dello Stato, nonche' su quelle i cui progetti
sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni.
Sottoposte a vigilanza sono dunque le opere comprese nel piano di
cui all'art. 1, comma 1 e seguenti, della legge n. 651/1996, comunque
realizzate da organi dell'amministrazione statale, come i Ministeri
in indirizzo; ovvero da soggetti o enti pubblici appartenenti alla
Amministrazione statale in senso allargato, come l'Anas e le
Ferrovie. Sono inoltre sottoposte a vigilanza tutte le altre opere
previste nelIo stesso piano da chiunque realizzate se di importo
superiore ai 25 milioni di ECU e percio' sottoposte - essendo
finanziate dallo Stato - al parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, ai sensi delIart. 6, comma 5, della
legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Poiche' la legge si riferisce ai progetti sottoposti al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando al riguardo
genericamente il disposto dell'art. 6, comma 5, legge citata, devono
ritenersi oggetto di vigilanza anche le opere d'importo inferiore a
quello suindicato per le quali il provveditore abbia fatto uso della
facolta', riconosciutagli dalla legge, di demandarle all'esame del
Consiglio, anziche' a quello del Comitato tecnico amministrativo da
lui presieduto.
Giova inoltre precisare che l'espressione "opere pubbliche"
contenuta nella legge n. 651/1996, deve intendersi equivalente, ai
fini che qui interessano, all'espressione "lavori pubblici" usata dal
legislatore della legge n. 109/1994 per definire l'ambito oggettivo
di applicazione della legge quadro.
Gli interventi previsti nel piano diversi da quelli che hanno per
oggetto lavori pubblici, quali gli appalti di forniture o servizi,
esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
3. Criteri e modalita' della vigilanza.
La vigilanza prevista dalla legge ovviamente non sostituisce ne'
surroga alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo.
Essa ha piuttosto carattere integrativo rispetto alla funzione di
programmazione degli interventi. La legge, infatti, nell'intento di
assicurare l'efficacia delle misure disposte, prevede che il piano
degli interventi possa essere modificato o integrato sulla base dei
dati rilevati in fase di attuazione, con le modalita' ed i criteri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
dicembre 1996, allegato c), (Gazzetta Ufficiale n. 53/1997),
modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 161/1997) dal soggetto incaricato
del servizio di monitoraggio.
L'attivita' di monitoraggio si risolve secondo le prescrizioni date
con i citati provvedimenti nella formulazione di vari indici di
criticita' dei vari interventi elaborati con prevalente riferimento
all'entita' dello scostamento rilevato rispetto ai costi ed ai tempi
indicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere b), c) e d).
Allo scopo di assicurare la maggiore efficacia della funzione di
vigilanza, si dispone che essa nella prima fase di applicazione della
presente direttiva riguardi le opere che presentano il piu' alto
indice di criticita', comespecificato in appresso, estendendosi a
quegli interventi la cui titolarita' gestionale e attuativa possa
essere ricondotta ad un organo dell'amministrazione statale.
Espletati gli accertamenti, le verifiche e i sopralluoghi necessari
l'ufficio incaricato redigera', nel piu' breve tempo possibile e
comunque non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello
stato di criticita' dell'opera, una dettagliata relazione
sull'attivita' svolta, dando conto dei motivi del ritardo sul
programma e degli aumenti dei costi accertati, esprimendo, altresi',
le proprie valutazioni e le proposte di soluzione sulla concreta
possibilita' di ricondurre l'esecuzione dell'opera entro le
previsioni di piano.
L'ufficio di vigilanza avra' altresi' cura di informare l'Ufficio
per Roma Capitale e Grandi Eventi e il Commissario straordinario
dell'esito degli accertamenti svolti.
Su specifica richiesta dello scrivente l'ufficio di vigilanza
esprimera', altresi', le proprie valutazioni sull'opportunita' di
addivenire al definanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3-bis,
e 2, comma 2-bis, della legge ovvero, sentito l'organo attuatore,
sulla utilizzazione delle parti dell'opera eventualmente gia'
eseguite, anche ai fini della individuazione di lotti funzionali e
fruibili, in previsione di una eventuale modifica del programma.
Gli organi attuatori cui la presente e' diretta per conoscenza
nonche' gli altri eventuali beneficiari del finanziamento di cui
all'art. 1, comma 3, della legge, presteranno ogni collaborazione
all'ufficio incaricato della vigilanza. In particolare assicureranno
l'accesso in cantiere ai funzionari incaricati di sopralluogo e
forniranno tutti gli atti e le informazioni richieste.
Il soggetto incaricato del monitoraggio fornira' all'ufficio di
vigilanza, per il tramite dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi
Eventi, i chiarimenti e precisazioni ritenuti necessari.
L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunichera', senza
indugio, al Servizio di ispettorato tecnico l'elenco delle opere
della ctg. "L" e "BC" comprese nel gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3
del capitolato d'oneri e del disciplinare tecnico, allegato B, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997
(Gazzetta Ufficiale n. 161/1997), vale a dire delle opere che, a
seguito delle verifiche di monitoraggio, risultano con coefficiente
di rischio superiore al valore di 0.50.

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 202