Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998
DECRETO 16 ottobre 1998.
Periodicita' delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a
pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2
dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi
allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale de lle Comunita' europee n. L 319 del 21
dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada:
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno
1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24
dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B
della medesima direttiva 94/55/CE;
Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i
Ministri della Repubblica a recepire secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso Codice;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12
settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente
i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si
applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri
destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel
decreto ministeriale 12 settembre 1925;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono
trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione
europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di
particolari categorie di bombole;
Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas
compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento
a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda
la classificazione dei recipienti, la classificazione e la
denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e
l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e
del gruppo di pericolo;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;
Decreta:
Art. 1.
Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e
le incastellature di bombole, destinati al trasporto di gas
compressi, liquefatti o disciolti, come definiti al marginale 2211
dell'ADR, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le
modalita' fissate, in relazione al gas trasportato, della tabella
allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte
integrante.
Art. 2.
Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale sia
eseguita in data successiva a tre mesi rispetto a quella di entrata
in vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas iscritte sui
recipienti stessi devono essere uniformate a quanto riportato nella
tabella allegata al presente decreto.
Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525,
84/526 e 84/527, la data di riferimento sara' quella della messa in
uso eseguita ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1986.
Per i recipienti verificati anteriormente a tale termine, che
riportino una denominazione della materia difforme da quella indicata
nella tabella allegata, e' consentito l'uso delle denominazioni
precedenti; tali denominazioni dovranno essere adeguate a quelle
previste nella tabella allegata entro il 31 dicembre 1999.
Art. 3.
Per le bombole di acetilene con massa porosa non monolitica,
sottoposte a verifica iniziale anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applichera'
a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non
oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
E' abrogato il decreto del Ministero dei trasporti 3 luglio 1987
recante la 86 serie di norme integrative al decreto ministeriale 12
settembre 1925.
Art. 5.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 1998
Il Ministro: Burlando
Allegato
----> Vedere Allegato da Pag. 55 a Pag. 60 della G.U. <----