Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09-11-1998

DECRETO 16 ottobre 1998.
Periodicita' delle verifiche e revisioni dei contenitoricisterna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre
1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del
Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi
allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 21
dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n.
128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del 24
dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B
della medesima direttiva 94/55/CE;.
Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i
Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso Codice;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio
1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi
recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi,
liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si
applicano, ai recipienti di capacita' superiore a 1.000 litri montati
su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto
ministeriale 22 luglio 1930;
Riconosciuta l'opportunita' di ravvicinare le prescrizioni relative
ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas
compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento
a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda
la classificazione dei recipienti, la classificazione e la
denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e
l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e
del gruppo di pericolo;
Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:
Art. 1.

I serbatoi di capacita' superiore a 1.000 litri, impiegati in
contenitoricisterna per il trasporto di gas compressi, liquefatti o
disciolti, nonche' i loro equipaggiamenti, devono essere sottoposti a
revisioni periodiche secondo le modalita' fissate, in funzione della
natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la
stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature
di bombole, che sono elementi di un contenitorecisterna, si applicano
le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3.

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si
applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e
comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente
decreto; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono
di validita'.

Art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: Burlando

Allegato

----> Vedere Allegato da Pag. 62 a Pag. 67 della G.U. <----