IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402,
concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;
Visti, in particolare, i commi 2 e 11 del predetto art. 13, che
prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
sono determinati le tipologie dei crediti ceduti, le modalita' di
pagamento dell'eventuale prezzo residuo e le modalita' di gestione
della societa' di cui al comma 5 del medesimo art. 13, nonche' tutti
gli impegni accessori che l'I.N.P.S. potra' assumere, ai fini della
cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il
buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle
operazioni di cartolarizzazione;
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'I.N.P.S. cede
alla societa' di cartolarizzazione, da costituirsi ai sensi del
predetto art. 13, i crediti previdenziali, ivi compresi quelli
oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di
esecuzione, verso le aziende, i comuni, le province, le regioni e lo
Stato, tenuti al versamento a mezzo di denuncia mensile, e i crediti
contributivi verso le categorie degli artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e verso le aziende agricole,
nonche' quelli oggetto della regolarizzazione contributiva agevolata
prevista da norme di legge e di dilazione, di seguito indicati come
"crediti contributivi ceduti". I crediti contributivi ceduti, ivi
compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme
aggiuntive, come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono
quelli vantati dall'I.N.P.S. alla data di cessione che matureranno
fino al 31 dicembre 1999, esclusi quelli che in applicazione delle
procedure interne vigenti presso l'I.N.P.S., sono stati eliminati
entro le date stabilite nel contratto di cessione. Il contratto di
cessione puo' avere efficacia anche da una data anteriore a quella di
stipula, comunque successiva al 31 ottobre 1999.
L'I.N.P.S. redige appositi elenchi dei crediti contributivi ceduti
da aggiornare a seguito di accertamenti e verifiche da definirsi nel
contratto di cessione dei crediti, entro e non oltre il 30 giugno
2000.
L'I.N.P.S. garantisce alla societa' di cartolarizzazione l'importo
nominale minimo dei crediti contributivi ceduti, stabilito con
successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale. Qualora, a seguito
dell'aggiornamento degli elenchi, risulti che i crediti contributivi
ceduti hanno un valore nominale inferiore al minimo garantito,
l'I.N.P.S. cede alla societa' di cartolarizzazione ulteriori crediti
contributivi, anche se maturati negli anni 2000 o 2001, fino al
raggiungimento del minimo garantito.
Art. 2.
La cessione dei crediti e' effettuata:
a) per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo da stabilirsi
con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale di importo pari a quello
incassato dalla societa' di cartolarizzazione a seguito del
collocamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di
cartolarizzazione, al netto delle commissioni e spese, nonche' di una
somma di lire 1.000 miliardi da trattenersi a titolo di fondo di
liquidita' a garanzia del rimborso dei titoli;
b) per un ulteriore corrispettivo dovuto se e nella misura in cui
l'importo derivante dalla riscossione dei crediti contributivi ceduti
ecceda l'ammontare nominale dei titoli di cui alla lettera a)
maggiorato degli oneri per interessi ed altri accessori, dei costi
connessi all'operazione di cartolarizzazione, delle spese di
riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai concessionari e delle
spese di recupero da corrispondersi all'I.N.P.S., nei limiti di
quanto stabilito dall'art. 4 e secondo quanto previsto nella
convenzione tra i creditori da stipularsi conformemente alla prassi
finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
L'I.N.P.S. puo' richiedere alla societa' di cartolarizzazione di
anticipare in tutto o in parte, una o piu' volte, il pagamento
dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto b), ove la societa' di
cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato
pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi
finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e
a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating
attribuito ai titoli in essere.
Art. 3.
La societa' di cartolarizzazione accende un conto corrente presso
la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate
direttamente dai concessionari ovvero dall'I.N.P.S. le somme
rispettivamente riscosse per conto della societa' di
cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti. Da tale
conto sono prelevate di volta in volta le somme occorrenti per il
servizio del debito relativo ai titoli emessi e quelle specificate
nella convenzione tra i creditori di cui all'art. 2.
Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica corrisponde all'inizio
di ogni semestre alla societa' di cartolarizzazione un importo
determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello medio
dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Il
pagamento degli interessi e' posto a carico della unita' previsionale
di base 7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di
tesoreria", capitolo 4560, dello stato di previsione del bilancio del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Per i servizi inerenti ai crediti contributivi ceduti, resi
dall'I.N.P.S. in favore della societa' di cartolarizzazione, e'
dovuta una commissione da corrispondersi con cadenza semestrale il
cui importo e' stabilito con successivo decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
Le somme incassate dall'I.N.P.S. per conto della societa' di
cartolarizzazione a fronte dei crediti contributivi ceduti sono
trasferite mensilmente alla societa' stessa, sull'apposito conto
corrente acceso presso la tesoreria centrale. Con periodicita'
semestrale, l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli.
Art. 4.
Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione
secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione,
di cui al comma 11 dell'art. 13, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999,
n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di
riscossione e recupero relative ai crediti contributivi ceduti, per
la parte eccedente il 2% dei crediti riscossi e recuperati, nonche'
dell'anticipazione della remunerazione riconosciuta ai concessionari
dovuta in applicazione dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi
Allegato 1
Elenco degli impegni accessori da assumersi dall'INPS
(a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano
determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi credito
contributivo ceduto e del relativo importo;
(b) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio status di ente
pubblico con personalita' giuridica autonoma, (ii) alla non
sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (iii) ai
propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e
di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;
(c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto
quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei
crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, (ii) alla idoneita'
del contratto di cessione a trasferire alla Societa' di
cartolarizzazione la titolarita' dei crediti contributivi ceduti,
(iii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita
autorizzazione della persona che sottoscrivera' il contratto di
cessione per conto dell'INPS, (iv) al fatto che la conclusione
dei contratto di cessione non confligge con norme di legge od
altri obblighi, atti o giudizi relativi all'INPS, al suo
patrimonio o ai Crediti contributivi ceduti, (v) alla natura di
atto di diritto privato della cessione dei crediti e la non
opponibilita' riguardo ai propri obblighi ai sensi dello stesso
di immunita' o privilegi e alla non necessita' dell'intervento di
terzi nel contratto di cessione dei crediti;
(d) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla veridicita' e
correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel
proprio bilancio consuntivo dei 1998 e bilancio preventivo del
1999 nonche' alla relativa redazione con chiarezza secondo i
principi contabili applicabili, (ii) alla conformita' di tali
bilanci alle norme applicabili e (iii) al mancato sopravvenire,
successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire
negativamente sulla cessione dei crediti contributivi ceduti
ovvero sulla capacita' dell'INPS di adempiere ai propri obblighi
in relazione alla stessa;
(e) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla completezza,
veridicita' e correttezza delle informazioni relative ai crediti
contributivi ceduti riportate negli elenchi forniti alla Societa'
di cartolarizzazione, (ii) alla legittima titolarita' in capo
all'INPS e conformita' dei crediti contributivi ceduti alla
legge, (iii) al rispetto da parte dell'INPS delle disposizioni
normative regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei
crediti contributivi ceduti, (iv) alla capacita' dell'INPS di
disporre dei crediti contributivi ceduti in quanto unico titolare
autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli
stessi, (v) alla legittimita' della riscossione dei crediti
contributivi ceduti iscritti a ruolo da parte dei Concessionari e
alla capacita' di questi ultimi di trasferire alla Societa' di
cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi
secondo quanto previsto nelle convenzioni tipo, (vi) a
richiedere, su richiesta della Societa' di cartolarizzazione, il
controllo da parte del Ministero delle Finanze sull'operato dei
concessionari, (vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o
deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla Societa' di
cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti contributivi
ceduti, (viii) alla denominazione in Lire od Euro dei crediti
contributivi ceduti e dei pagamenti atti a fronte degli stessi,
(ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per
la stipula del contratto di cessione e l'esecuzione dello stesso,
nonche' alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale
contratto, (x) alla inopponibilita' alla Societa' di
cartolarizzazione di immunita' o privilegi connessi alla natura
di ente pubblico dell'INPS e alla non sussistenza di una facolta'
di recesso dell'INPS dal contratto di cessione o di annullamento
dello stesso in virtu' di tale sua natura, (xi) l'impegno
dell'INPS di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di
cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione
avverra' con emissione di titoli sui mercati e (xii) alla piena
conoscenza da parte dell'INPS dei meccanismi contrattuali e
dell'ordine di priorita' previsti per i pagamenti da parte della
Societa' di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui
flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei
crediti contributivi ceduti;
(f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'INPS di attenersi alla
normativa in tema di rateazioni e dilazioni vigente alla data del
contratto di cessione, e non di apportare modifiche alla stessa,
per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della
Societa' di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte
dell'INPS, precisandosi a tale riguardo che (i) in considerazione
dell'avvenuta cessione dei crediti contributivi ceduti, resta
esclusa ogni sua prerogativa di esercitare la facolta' di
sospendere la riscossione dei crediti contributivi ceduti ai
sensi dell'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n.
46, esclusione di cui l'INPS prende atto, e che (ii) il
riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo
del comma 3 del citato articolo 13 e nell'impegno da assumersi da
parte dell'INPS ai sensi dei contratto di cessione, dovra'
intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula
del contratto di cessione;
(g) impegno (i) a non cedere a terzi ne' a compiere altri atti di
disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli
sui crediti contributivi ceduti a favore di terzi diversi dalla
Societa' di cartolarizzazione, (ii) a collaborare al fine di dare
esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la
stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori
atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine,
(iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei
crediti contributivi ceduti, (iv) a proseguire l'attivita' di
accertamento dell'esistenza dei crediti contributivi ceduti e a
verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai
contribuenti, (v) a regolare direttamente con i Concessionari le
somme relative ai crediti contributivi ceduti riconosciute
indebite ai sensi di legge;
(h) impegno ad informare la Societa' di cartolarizzazione
dell'eventuale non correttezza e veridicita' delle dichiarazioni
e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti,
trasmettendo altresi' alla stessa, con cadenza semestrale, una
comunicazione circa le verifiche effettuate dall'INPS in merito
all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e
veridicita' delle proprie dichiarazioni e garanzie;
(i) impegno a tenere indenne la Societa' di cartolarizzazione da
qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese
dall'INPS che risultino non corrette e veritiere ovvero
all'inadempimento di propri obblighi;
(l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di
mancato trasferimento da parte dell'INPS alla Societa' di
cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuto a fronte
dei crediti contributivi ceduti ovvero per inadempienza agli
obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera (m);
(m) impegno a sostituire i crediti contributivi ceduti con altri
crediti contributivi, ovvero a corrispondere alla Societa' di
cartolarizzazione l'importo nominale degli stessi, nell'ipotesi
di inesistenza dei crediti contributivi ceduti, accertata anche
con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a
seguito di pronunce della Corte Costituzionale o di non
esigibilita' degli stessi per intervenuta prescrizione; la
sostituzione sara', ammissibile solo ove non venga alterato il
rating dei gia' titoli emessi dalla Societa' di cartolarizzazione
e che l'impegno sopra previsto sara' subordinato (i) alla
sussistenza di crediti contributivi ceduti non recuperabili per
inesistenza accertata come sopra indicato o per prescrizione per
un importo superiore a Lire 1.000 miliardi e (ii) alla necessita'
per la Societa' di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato
tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di
pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli e da approvarsi
con successivo Decreto Interministeriale;
(n) impegno a corrispondere alla Societa' di cartolarizzazione un
importo pari a quello di eventuali cessioni di crediti effettuate
a favore di quest'ultima dal debitore in luogo dell'adempimento,
ai sensi di legge, a fronte di crediti contributivi ceduti ovvero
di compensazioni opponibili ai sensi di legge a fronte di crediti
contributivi ceduti;
(o) impegno a consentire alle modifiche delle Convenzioni tra la
Societa' di cartolarizzazione e i concessionari salvo che vi
siano specifiche e motivate ragioni per negare tale consenso;
(p) impegno a iscrivere a ruolo (i) tutti i crediti contributivi
ceduti non ancora iscritti e che non formano oggetto di
procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, di
dilazione o di regolarizzazione contributiva secondo le
tempistiche da definirsi nel contratto di cessione e comunque
entro il 30 giugno 2000 nonche'(ii) quelli oggetto di dilazione o
di regolarizzazione contributiva dopo il terzo mese successivo a
quello della scadenza della rata dovuta dal contribuente;
(q) impegno a vigilare sull'attivita' dei concessionari in relazione
ai crediti contributivi ceduti effettuando controlli, ricerche ed
ispezioni secondo quanto sara' definito nel contratto di cessione
e comunicando alla Societa' di cartolarizzazione i risultati dei
rendiconti ricevuti dai concessionari;
(r) impegno ad assumere il patrocinio ed a proseguire i giudizi
pendenti relativi ai crediti contributivi ceduti con diligentia
quam suis assumendo anche la difesa tecnica per conto della
Societa' di cartolarizzazione;
(s) impegno a non presentare istanza di fallimento o altri atti che
possano comportare la liquidazione o l'avvio di una procedura
concorsuale della Societa' di cartolarizzazione;
(t) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e
collaborare con i mandatari eventualmente incaricati dalla
Societa' di cartolarizzazione;
(u) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con
la stipula o esecuzione del contratto di cessione;
(v) impegno a rendersi responsabile, nei confronti della Societa' di
cartolarizzazione, dei collocatori e dei portatori dei titoli
emessi dalla societa', della veridicita' e completezza delle
informazioni fornite dall'INPS o comunque ad esso inerenti
contenute nel prospetto informativo che dovra' essere predisposto
dalla Societa' di cartolarizzazione per il collocamento dei
titoli e la loro quotazione in Borsa.