IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402,
concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS;
Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
sono determinati le modalita' di gestione della societa' di cui al
comma 5 del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da
emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5,
i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli
ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per
azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13;
Decreta:
Art. 1.
Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della societa'
di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge
6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 novembre 1999, n. 402, sono indicate nell'allegato 1 del presente
decreto.
Art. 2.
Ai fini della definizione dei termini e delle condizioni della
procedura di vendita dei titoli di cui all'art. 1, i titoli descritti
nell'allegato 1 sono collocati mediante sottoscrizione a fermo, da
parte di una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri,
anche congiuntamente, di comprovata esperienza nel collocamento e
nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa'
di cartolarizzazione italiane o estere, individuati dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
l'INPS.
Alle predette banche o istituti finanziari sono inviate lettere di
sollecitazione all'offerta; il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, seleziona l'offerta piu' vantaggiosa
con riferimento al prezzo di sottoscrizione a fermo dei titoli,
espresso come margine sul tasso Euribor a sei mesi, all'importo della
commissione e del rimborso spese richiesto per il collocamento,
nonche' alla documentata esperienza in operazioni analoghe; l'esito
di tale selezione viene comunicato all'INPS e alla societa' di
cartolarizzazione.
Art. 3.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla copertura dei rischi connessi alla
variabilita' del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 1 al
fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi
e indicato nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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