L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 ottobre 1999;
Premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita'), in base al disposto dell'art. 1, comma 1, della legge
14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), e'
investita di funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilita'
dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro,
la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";
alcuni utenti hanno segnalato all'Autorita' che nei contratti di
fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici a
clienti vincolati stipulati dalle imprese distributrici, di cui
all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/1999), non e' riconosciuta la
facolta' di recesso, essendo esclusivamente prevista la proroga di
diritto per un ulteriore periodo di un anno qualora il cliente non
dia disdetta con raccomandata almeno due mesi prima di ogni scadenza;
taluni degli utenti di cui al precedente alinea, hanno inviato
all'Autorita' copia di proposte contrattuali agli stessi presentate
dall'Enel S.p.a. - Divisione distribuzione a seguito della disdetta,
comunicata successivamente all'acquisizione della qualifica di
cliente idoneo, di un contratto di fornitura annuale, ad esecuzione
continuata, di servizi elettrici e a fronte della richiesta di un
nuovo contratto per il periodo compreso tra la data di scadenza del
contratto originario e la data di stipula di un contratto sul libero
mercato;
dalle proposte contrattuali di cui al precedente alinea risulta
che:
a) per quanto concerne i corrispettivi di potenza, l'Enel S.p.a.
ritiene applicabile il provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi 14 settembre 1979, n. 36, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 263 del 25 settembre 1979, ed in
particolare di quanto disposto al capitolo I, lettera A, paragrafo
11, recante tariffe per forniture ricorrenti di durata inferiore ad
un anno;
b) per quanto concerne i corrispettivi per l'energia, l'Enel S.p.a.
propone l'applicazione di una tariffa non multioraria a utenze
soggette a tariffa multioraria, cio' che comporta un significativo
incremento dei costi per il cliente;
Visti:
la legge n. 481/1995, ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettere
h) e m);
il decreto legislativo n. 79/1999 di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 23 settembre 1998, n. 120/98,
recante direttive concernenti l'erogazione del servizio elettrico ai
sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229
del 1 ottobre 1998, con la quale l'Autorita' ha disposto
l'inserimento nei contratti pluriennali di fornitura, ad esecuzione
continuata, di servizi elettrici a clienti vincolati, di una clausola
che riconosca al cliente la facolta' di recesso unilaterale, con
onere di preavviso non superiore a sei mesi, nel caso in cui detto
cliente acquisisca la qualifica di cliente idoneo;
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di
seguito: deliberazione n. 13/99), recante disciplina delle condizioni
tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi
di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49
del 1 marzo 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99, recante
definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti
bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno
1999, con la quale l'Autorita' ha disposto l'inserimento nei
contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di
servizi elettrici a clienti idonei di una clausola che riconosca al
cliente la facolta' di recesso con onere di preavviso non superiore a
sei mesi;
la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, recante
definizione delle modalita' di riconoscimento e di verifica della
qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti
idonei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188
del 12 agosto 1999;
Considerato che:
le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione
acquisita dall'Autorita', evidenziano il permanere di profili di
natura tariffaria e contrattuale che, non giustificati da esigenze di
tutela di interessi generali afferenti il funzionamento del sistema
elettrico, costituiscono un obiettivo ostacolo al processo di
liberalizzazione avviato dal decreto legislativo n. 79/1999;
l'attivazione di una fornitura di energia elettrica e' subordinata
alla preventiva verifica, da parte delgestore della rete a cui e'
allacciato il cliente idoneo, della compatibilita' della richiesta di
vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla
deliberazione n. 13/99;
le imprese distributrici, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/1999, hanno l'obbligo di connettere alle
proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate
le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' in
materia di tariffe, contributi ed oneri;
Ritenuta la necessita' di riconoscere, al fine di eliminare
situazioni di fatto o di diritto tali da creare ostacoli
all'effettiva apertura del mercato elettrico come prevista dal
decreto legislativo n. 79/1999, la facolta' di recesso unilaterale
anche nei contratti di fornitura di energia elettrica di durata
annuale ai clienti che acquisiscano la qualifica di cliente idoneo,
ovvero possano indirettamente beneficiare del riconoscimento di detta
qualifica ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 79/1999;
Delibera:
Art. 1.
Ambito di applicazione
La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura annuale,
ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti
finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 2.
Facolta' di recesso da contratti di fornitura annuali
ad esecuzione continuata, di servizi elettrici
2.1 Nei contratti di cui al precedente art. 1 viene riconosciuta al
cliente finale la facolta' di recesso unilaterale, con onere di
preavviso non superiore ad un mese, qualora il medesimo cliente
finale:
a) abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30
giugno 1999, n. 91/99;
b) partecipi ad un consorzio, ovvero assuma una partecipazione in
una societa' consortile, che abbia acquisito la qualifica di cliente
idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99;
c) limitatamente alle persone giuridiche, faccia parte di gruppi di
imprese che abbiano acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
30 giugno 1999, n. 91/99.
2.2 La facolta' di cui al comma 2.1 puo' essere esercitata
limitatamente ai siti di consumo rilevanti per il riconoscimento
della qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n.
91/99.
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Milano, 20 ottobre 1999
Il presidente: Ranci