in vigore dal: 10-11-1999
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica
interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei
compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999
al 31 agosto 1999, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000
milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del "Fondo di
rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, (( intendendosi corrispondentemente
ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla
tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449; b) quanto a lire
16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; c) ))
quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n.
249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto
temporaneo delle attivita' di pesca viene versato in entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. E' istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di
lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in
dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma
volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del
Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in
attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i
compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste
nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale
imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali
dovuti per il medesimo personale.
2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque
del compartimento anche da parte di unita' provenienti da altri
compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto e'
disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta
giorni.
3. I criteri e le modalita' tecniche di attuazione delle
disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro
per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca marittima.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui
alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale
somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2-bis.
(( 1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ))
(( ittici freschi dell'Adriatico, nonche' agli addetti ai mercati ))
(( degli stessi prodotti nelle attivita' manifatturiere della ))
(( lavorazione del pesce e di facchinaggio, e' concessa, a ))
(( parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del ))
(( fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 ))
(( maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una ))
(( indennita' fino ad un massimo di L. 200.000 giornaliere, per ))
(( sei giorni alla settimana. ))
(( 2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del ))
(( commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre ))
(( 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo ))
(( Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di ))
(( Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni ))
(( adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, ))
(( Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. ))
(( 3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto
))
(( a stabilire le modalita' e l'entita' della misura della ))
(( provvidenza e della relativa erogazione. ))
(( 4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 ))
(( miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse ))
(( disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo ))
(( 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, ))
(( convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi ))
(( corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di ))
(( spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno ))
(( 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 ))
(( dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del ))
(( bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente ))
(( unita' previsionale di base dello stato di previsione del ))
(( Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ))
(( il 1999. ))
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.