Gazzetta Ufficiale n. 263 del 09-11-1999

COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 27098 del 4 ottobre 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gig distribuzione, con sede in
Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Bologna, per un massimo di 5
dipendenti, Firenze, per un massimo di 27 dipendenti, Padova, per un
massimo di 1 dipendente, Roma, per un massimo di 6 dipendenti,
Torino, per un massimo di 5 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 3 maggio 1999 al 2 novembre 1999.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 3 novembre 1999 al 2 maggio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27099 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 14 settembre 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di
Torino (sede amministrativa e 3 negozi), per un massimo di 32
dipendenti, per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 4
maggio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27100 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 7 maggio 1999, e' prorogata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza
Fashion, con sede in Prato e unita' di Avenza di Carrara (Massa
Carrara), per un massimo di 60 dipendenti, dal 23 maggio 1999 al 22
novembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1999 con decorrenza 23
maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27101 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 8 luglio 1999, e' prorogata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo
energia, con sede in Genova e unita' di Genova, per un massimo di 210
dipendenti, Legnano (Milano), per un massimo di 285 dipendenti, per
il periodo dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998 con decorrenza 29
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27102 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale 29 aprile 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Olmo
Motors, con sede in Bergamo e unita' di Caronno Pertusella (Varese),
per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 1 agosto 1999 al
31 gennaio 2000.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1999 con decorrenza 1
agosto 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27103 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno,
con sede in Leggiuno (Varese) e unita' di Leggiuno (Varese), per un
massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3
gennaio 2000.
Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1999 con decorrenza 4
luglio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27104 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 13 maggio 1999, e' prorogata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando,
con sede in Torino e unita' di Asti, per un massimo di 50 dipendenti,
per il periodo dal 2 maggio 1999 al 1 novembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 2
maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27105 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 8 luglio 1999, e' prorogata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PIM -
Pubblicita' italiana multimedia, con sede in Milano e unita' di
Bologna, per un massimo di 5 dipendenti, Milano, per un massimo di 11
dipendenti, Roma, per un massimo di 21 dipendenti, per il periodo
dall'8 dicembre 1998 al 7 giugno 1999.
Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1998 con decorrenza 8
dicembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27106 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale 30 luglio 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Knipping
Italia, con sede in Rozzano (Milano) e unita' di Rozzano (Milano),
per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 9 maggio 1999
all'8 novembre 1999.
Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1999 con decorrenza 9
maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27107 del 4 ottobre 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale 5 agosto 1999, e' prorogata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Manifattura cotoniera Monterosa, con sede in Milano e unita' di
Laveno Mombello (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il
periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000.
Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1999 con decorrenza 4
luglio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 27108 del 4 ottobre 1999, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bam, con sede in Colonnella,
contrada Valle Cupa, km 5 (Teramo), e unita' di Colonnelle (contrada
Valle Cupa km 5) (Teramo), per un massimo di 44 dipendenti, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 25 maggio 1999 al 24 novembre 1999.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' prorogata
dal 25 novembre 1999 al 24 maggio 2000.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.