Gazzetta Ufficiale n. 263 del 09-11-1999

DECRETO 4 agosto 1999, n.406
Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero della difesa e la disciplina dei termini e delle modalita' di attuazione di verifica dei risultati dei dirigenti.

in vigore dal: 24-11-1999
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n. 39, con il quale
e' stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle
modalita' del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti
del Ministero della difesa;
Considerata la necessita', fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di prevedere la
istituzione, nell'ambito del Ministero della difesa, di un servizio
di controllo interno;
Visto l'articolo 20, commi da 2 a 8, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, espressa
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12
aprile 1999;
Visto l'avviso espresso, in ossequio alla pronuncia interlocutoria
del Consiglio di Stato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 3 giugno 1999
numero P 39374 /99/36.44;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 1857 del 9 luglio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' istituito il servizio di controllo interno del Ministero
della difesa che opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente al Ministro della difesa.
2. Il servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori
amministrativocontabili e di gestione patrimoniale delle strutture
centrali e periferiche rientranti nell'area tecnicoamministrativa del
Ministero della difesa mediante valutazione comparativa dei costi e
dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse,
nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa, e accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni vigenti e
dalle direttive ministeriali.
3. Il servizio svolge, altresi', i compiti ad esso attribuiti da
disposizioni legislative, regolamentari nonche' contrattuali e
adegua, comunque, le attribuzioni di cui al comma 2 alle vigenti
prescrizioni normative.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.





Note alle premesse:
- Il testo del decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n.
39, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 58 dell'11 marzo 1998.
- Il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 20 (Verifica di risultati). - 1. I dirigenti
generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato
dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e dei progetti loro
affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti dei
risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di
gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i
dirigenti presentano al direttore generale, e questi al
Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di
direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito
delle dotazioni organiche vigenti, un apposito
contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche
personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate
esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi'
avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di
valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono
composti da dirigenti generali e da esperti anche
esterni alle amministrazioni. In casi di particolare
complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare,
anche cumulativamente per piu' amministrazioni,
convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati
particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti
amministrativi e possono richiedere, oralmente o per
iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono
trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli
organi generali di direzione. Gli uffici di controllo
interno delle amministrazioni territoriali c periferiche
riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche
amministrazioni e i comitati metropolitani di cui
all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio
1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici
di controllo interno delle amministrazioni territoriali e
periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si
provvede con regolamenti delle singole amministrazioni
da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici
gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e
di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio
dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le
modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con
regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi
dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2.
1. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio di tre
membri, costituito con decreto del Ministro della difesa e composto
da dirigenti di prima fascia, non preposti alla direzione di uffici
operativi di livello dirigenziale generale o di seconda fascia, di
cui uno nominato dal Ministro con funzioni di presidente, inseriti
nel ruolo unico dei dirigenti di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni. Il collegio dura in carica tre anni. L'incarico di
membro del collegio puo' essere rinnovato una sola volta, anche per
un periodo inferiore a tre anni.
2. Al servizio sono assegnati, con decreto del Ministro della
difesa, dirigenti civili e brigadieri generali o colonnelli o gradi
corrispondenti, nonche' un apposito contingente di personale militare
e civile nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione.
Per motivate esigenze e per specifici compiti direttamente connessi
con le attivita' attribuite alla competenza del servizio, il Ministro
della difesa, su proposta del collegio, puo' nominare esperti esterni
in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione con incarichi
di collaborazione temporanea o continuativa, di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80.
3. Ai componenti il collegio per il controllo interno ed al
personale del servizio di cui al comma 2 e' riconosciuto, ove
previsto, il trattamento economico accessorio del personale addetto
agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
4. Il servizio di controllo interno nell'esercizio delle proprie
funzioni ha accesso agli atti inerenti ai settori di attivita'
oggetto di verifica ed a ogni altro documento amministrativo
pertinente e puo' richiedere, anche oralmente, informazioni agli enti
ed organismi del Ministero.
5. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al
Ministro della difesa sui risultati dell'attivita' svolta dal
servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a
conoscenza del Segretario generale della difesa.





Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 23, comma 1, del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha
rilievo agli effetti del trattamento economico e,
limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai
fini del conferimento degli incarichi di dirigenza
generale".
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta
collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto
e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma
4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A
tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo
stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione
di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori
assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalita' e specializzazioni, con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino
delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e'
determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1,
lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento
economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a
fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai
dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi
per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate
le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni
altra norma riguardante la costituzione e la disciplina
dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".

Art. 3.
1. Il Ministro della difesa, su proposta del collegio di cui
all'articolo 2, formulata anche su indicazione del Segretario
generale della difesa, determina annualmente i programmi del servizio
del controllo interno, specificando i relativi parametri di
riferimento. Con le stesse modalita' il Ministro puo' aggiornare i
programmi nel corso dell'anno.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, o con separato
provvedimento, il Ministro della difesa determina, altresi', i
parametri di riferimento dell'attivita' di verifica rimessa allo
stesso Ministro ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, all'inizio di ogni
anno e comunque non oltre il 31 marzo, il Segretario generale della
difesa presenta al Ministro della difesa una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente dagli uffici di livello dirigenziale
dipendenti nei settori esclusi dai programmi del servizio di
controllo interno di cui al comma 1. Le operazioni di verifica sono
completate entro il 30 giugno, salvo proroga, con atto motivato del
Ministro, in relazione a ritardi nell'espletamento delle fasi
procedurali anteriori a quelle di propria competenza ovvero
all'esigenza di particolari verifiche istruttorie.





Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 20, comma 8, del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' riportato in nota
alle premesse.

Art. 4.
1. Restano ferme le attribuzioni dell'Ufficio centrale per le
ispezioni amministrative di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.
2. Il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, n. 39, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 agosto 1999
Il Ministro: Scognamiglio Pasini
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1999
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 83





Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478 (Riorganizzazione
degli uffici centrali del Ministero della difesa), e' il
seguente:
"Art. 12. - L'Ufficio centrale per le ispezioni
amministrative provvede:
al servizio delle ispezioni amministrative e contabili,
con azione sia diretta che decentrata, promuovendo
l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i
conseguenti provvedimenti;
ai rapporti con il Ministero del tesoro per l'attivita'
a questo devoluta nel campo ispettivo".