Gazzetta Ufficiale n. 263 del 09-11-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1999
Modificazioni e integrazioni alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;
Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720/1984, che
stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla
legge medesima;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3
febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990 e 14 settembre 1994,
pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6
febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990
e n. 235 del 7 ottobre 1994, con i quali si e' provveduto alla
modifica delle tabelle A e B annesse alla citata legge n. 720/1984;
Considerato che le unioni di comuni hanno una connotazione
giuridica pubblica e beneficiano di contributi a carico del bilancio
statale, per cui si ravvisa la necessita' di inserirle nella tabella
A;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66,
che ha istituito l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo,
prevedendone l'inserimento nella tabella A;
Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143, che ha previsto il passaggio dalla tabella A alla tabella B
dell'ANAS, trascorsi due anni dall'entrata in vigore del predetto
decreto;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato del 7 aprile 1998, n. 945,
che ha sancito l'illegittimita' dell'assoggettamento al sistema di
tesoreria unica degli Automobile Clubs provinciali e locali;
Considerato che le autorita' portuali previste dall'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, hanno una connotazione giuridica
pubblica e che i loro flussi finanziari interessano direttamente la
finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessita' del loro
inserimento nella tabella A;
Vista la sentenza n. 1305 del tribunale amministrativo regionale
del Lazio del 15 giugno 1994 con la quale e' stata sancita
l'illegittimita' dell'inclusione nel sistema di tesoreria unica delle
aziende e dei consorzi che svolgono servizi pubblici locali diversi
da quelli del trasporto pubblico locale;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 78/99 del 1 dicembre
1998 con la quale e' stata confermata la legittimita' dell'inclusione
nel sistema di tesoreria unica delle aziende e dei consorzi di
trasporto pubblico locale;
Considerata l'opportunita' di eliminare, in quanto compresi nella
denominazione "Aziende ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992"
esistente nella tabella A, i seguenti enti: Istituti clinici di
perfezionamento; Istituto Ortopedico "G. Pini" di Milano; Ospedale
Bormio e Sondalo di Sondrio; Ospedale Ca' Niguarda di Milano;
Ospedale Fatebenefratelli di Milano; Ospedale L. Macchi di Varese;
Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano; Ospedale S. Gerardo dei Tintori
di Monza; Ospedale S. Paolo di Milano; Ospedale Sacco di Milano;
Ospedali Riuniti di Bergamo; Spedali civili di Brescia.
Considerata l'opportunita' di modificare la denominazione "Aziende
ospedaliere, decreto legislativo n. 502/1992" in "Aziende sanitarie e
aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo n. 502/1992" al
fine di assicurare maggiore chiarezza a detta denominazione, in
virtu' di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, e dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'articolo 1, comma
155, ha previsto l'inserimento nel sistema di tesoreria unica dei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di
trasferimenti statali;
Visto l'art. 5, comma 9-bis, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
437, che ha stabilito che ai consorzi diversi da quelli che
gestiscono attivita' aventi rilevanza economica e imprenditoriale si
applicano le norme dettate per gli enti locali;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411,
con il quale l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e
Terni ha assunto la denominazione "Ente irriguo umbrotoscano";
Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che ha
modificato la denominazione dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale (ANAV), in "Ente nazionale di
assistenza al volo" (ENAV);
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con
il quale e' stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) e soppresso il Registro aeronautico italiano precedentemente
inserito nella tabella A;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che
ha disposto l'inserimento, nella tabella A del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione;
Considerata l'opportunita' di escludere dalla tabella A - in
conformita' alle sentenze n. 24 del 17/24 gennaio 1991 della Corte
costituzionale e n. 1534/1999 del 24 maggio 1999 del TAR del Lazio -
gli istituti e le aziende per l'edilizia residenziale pubblica in
quanto enti regionalizzati;
Considerata l'opportunita' di individuare nella tabella A in
un'unica denominazione gli "Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 269", con la conseguente eliminazione dei seguenti
enti gia' ricompresi nella suddetta denominazione: Ente Ospedaliero
"Policlinico S. Matteo" di Pavia; Istituti Fisioterapici Ospedalieri
di Roma; Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna; Istituto "Giannina
Gaslini" di Genova; Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte; Istituto
Nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" di
Ancona; Istituto per lo studio e la cura dei tumori di Milano;
Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano; Istituto per la cura
dei tumori "Fondazione Senatore Pascale" di Napoli; Istituto
Scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova; Ospedale
Maggiore di Milano; Ospedale Oncologico di Bari; Ospedale per
l'Infanzia e "Pie Fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De
Manussi" di Trieste;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998,
n. 374, che ha istituito l'Istituto di studi e analisi economica
(ISAE), attraverso la fusione dell'ISCO e dell'ISPE, gia' inseriti
nella tabella A;
Visto l'art. 3 della legge 25 novembre 1995, n. 505, che ha
istituito l'Istituto per l'Africa e l'Oriente, nel quale sono stati
incorporati l'Istituto Italo-Africano e l'Istituto per il Medio e
l'Estremo Oriente gia' inseriti nella tabella A;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
506, che ha disposto l'inserimento nella tabella A dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia;
Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24
agosto 1993, n. 378, e successive modificazioni, che stabilisce
l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica degli organi
straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati;
Visto l'art. 9, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, che
ha disposto l'inserimento nella tabella A della Soprintendenza
archeologica di Pompei;
Considerata la necessita' di eliminare le opere universitarie dalla
attuale denominazione "Universita' statali, istituti istruzione
universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il
diritto allo studio a carattere generale" in relazione a quanto
stabilitodall'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642;
Visto l'art. 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che ha escluso dal sistema di tesoreria unica, a decorrere dal 1
luglio 1999, i dipartimenti e gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile delle universita';
Considerato che alla liquidazione dell'EAGAT provvede il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti e che, pertanto, si
rende necessario escludere l'ente dalla tabella A;
Viste le pronunce del giudice amministrativo (sentenze del TAR del
Lazio del 18 ottobre 1989) con i quali e' stata sancita
l'illegittimita' dell'inclusione nella tabella A dei Consorzi di
bonifica;
Considerata la necessita' di escludere dalla tabella A il Consorzio
per l'Idrovia Padova-Venezia che e' stato soppresso con il decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale n.
134 del 9 giugno 1988);
Considerata la necessita' di escludere dalla tabella A l'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese che e' stato trasformato in
societa' per azioni dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141;
Considerata la necessita' di escludere dalla tabella A gli "Enti
autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate" che sono
stati trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto
legislativo 23 aprile 1998, n. 134;
Ritenuto di dover eliminare dalla tabella A il Centro sperimentale
di cinematografia (ora Fondazione Scuola nazionale di Cinema) e
l'Ente Autonomo la Biennale di Venezia (ora Societa' di Cultura la
Biennale di Venezia), tenuto conto della loro natura giuridica
privata, come si evince dai decreti legislativi 18 novembre 1997, n.
426 e 29 gennaio 1998, n. 19;
Considerata la necessita' di eliminare dalla tabella A l'Istituto
del Dramma Antico che e' stato trasformato in fondazione di diritto
privato dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20;
Considerata l'esigenza di eliminare dalla tabella A l'Istituto
Villa Marelli per le patologie del torace di Milano, essendo
confluito in una delle aziende sanitarie di cui alla stessa tabella
A;
Considerato che occorre eliminare dalla tabella A l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) in quanto il finanziamento di detto Istituto, dotato di piena
autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e
gestionale, e' assicurato, ai sensi del decreto legislativo 13
ottobre 1998, n. 373, dai contributi di vigilanza a carico delle
compagnie assicurative;
Visto l'art. 6, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che
ha istituito l'INPDAP, prevedendone l'inserimento nella tabella B,
con contestuale soppressione delle gestioni da esso incorporate, tra
cui quella dell'ENPAS;
Visto l'art. 2, del decreto legislativo n. 479/1994 che ha
istituito l'IPSEMA, prevedendone l'inserimento nella tabella B;
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, che ha soppresso l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici ed ha trasferito all'Istituto
Postelegrafonici, inserito nella tabella B, i compiti svolti dalla
Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico;
Considerata la necessita' di escludere dalla tabella B la cassa
conguaglio per il settore telefonico che e' stata soppressa con il
provvedimento del Ragioniere generale dello Stato del 23 gennaio
1997, n. 225514;
Considerato che, a differenza della cassa conguaglio zucchero in
liquidazione, i flussi finanziari della cassa conguaglio per il
settore elettrico non interessano, direttamente o indirettamente, la
finanza pubblica, per cui si ravvisa la necessita' di escluderla
dalla tabella B;
Considerata la necessita' di escludere dalla tabella B le
Federazioni sportive nazionali che hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato, come stabilito dall'art.
15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che, agli articoli 1 e 2,
ha trasformato il Mediocredito Centrale e la Cassa per il Credito
alle Imprese Artigiane (Artigiancassa) in societa' per azioni e che,
pertanto, e' necessario escludere tali enti dalla tabella B;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'articolo 1, comma
43, ha soppresso l'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri
dello Stato che va, quindi, esclusa dalla tabella B;
Considerata la necessita' di eliminare dalla tabella B il Servizio
per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU) che e' stato soppresso
dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Ravvisata l'opportunita' di modificare le tabelle A e B e di
riproporre altresi' una stesura aggiornata e completa delle suddette
tabelle che recepisca le modifiche sinora introdotte sia in via
legislativa che amministrativa;
Decreta:
Art. 1.
Nella tabella A sono inseriti i seguenti enti:
Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000
abitanti;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Art. 2.
L'ANAS e' spostata dalla tabella A alla tabella B.

Art. 3.
Le tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
comprensive delle modifiche apportate dai provvedimenti legislativi e
amministrativi indicati nelle premesse e dagli articoli 1 e 2, sono
sostituite dalle allegate tabelle A e B.

Art. 4.
La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica
per gli enti di cui all'art. 1 e' fissata al 1 dicembre 1999. Detti
enti dovranno provvedere al versamento, entro il 30 novembre 1999,
nelle contabilita' speciali infruttifere che saranno aperte presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato di tutte le
disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito, ad
eccezione, per le Unioni di comuni, delle eventuali disponibilita'
liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e dai mutui non
assistiti da contribuzione statale.
Gli enti di cui al precedente comma dovranno altresi' provvedere
allo smobilizzo dei titoli di loro proprieta' entro il 31 dicembre
1999 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilita'
speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di
titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono
esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e
dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 22
novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3
dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme
societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al
perseguimento di finalita' istituzionali. Sono altresi' esclusi dallo
smobilizzo gli eventuali titoli acquistati dalle Unioni di comuni con
le disponibilita' liquide rivenienti dai prestiti obbligazionari e
dai mutui non assistiti da contribuzione statale.
Le contabilita' speciali intestate ai dipartimenti e agli altri
centri con autonomia finanziaria e contabile delle universita'
continuano ad essere aperte, anche dopo il 1 luglio 1999,
esclusivamente al fine di consentire il loro graduale azzeramento ai
sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 10, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

ALLEGATO 1

1

2

3

4

ALLEGATO 2