Gazzetta Ufficiale n. 263 del 09-11-1999

DECRETO 26 ottobre 1999
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 marzo 1999 e scadenza 1 marzo 2006, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25
giugno, 27 luglio, 6 agosto, 22 settembre 1999, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei certificati
di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 marzo 1999 e
scadenza 1 marzo 2006;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei suddetti
certificati di credito del Tesoro;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quindicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al
portatore, con godimento 1 marzo 1999 e scadenza 1 marzo 2006, fino
all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al
decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati
stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.
La prima cedola dei certificati di credito emessi con il presente
decreto, di scadenza 1 settembre 1999, non verra' corrisposta dal
momento che e' pervenuta a scadenza.

Art. 2.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati di credito che
essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate nell'art. 10 del citato decreto ministeriale
del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della sedicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della quindicesima tranche. Gli "specialisti" potranno
partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 ottobre 1999 con le
modalita' indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del
26 marzo 1999. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere
presentata con le modalita' di cui all'art. 10 del decreto
ministeriale del 26 marzo 1999 e dovra' contenere l'indicazione
dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione
d'asta.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.

Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1
novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di lire 1936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 1 novembre 1999.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art.
4 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al
controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita' previsionale
di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al
lordo.

Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al
2006, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e
corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unita'
previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unita' previsionale di base
3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 1999
Il Ministro: Amato