IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21
ottobre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 51.065 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Visti i propri decreti in data 22 settembre, 11 ottobre 1999, con i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1 settembre 1999 e
scadenza 1 settembre 2002;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1 settembre 1999 e scadenza 1
settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di
euro, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1999, citato
nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei
buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre
1999.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno 29
ottobre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre
1999.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta della quinta tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 settembre
1999, in quanto applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 29 ottobre 1999.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 2
novembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di lire 1936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 2 novembre 1999.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita'
previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2000 al
2002, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e
corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unita'
previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base
3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 1999
Il Ministro: Amato