La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della
cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo
stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 546 milioni per l'anno 1999, in lire 526 milioni per
l'anno 2000 e in lire 546 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3728):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
4 gennaio 1999.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 1 febbraio 1999, con pareri delle commissioni
1 , 2 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 e 13 .
Esaminato dalla 3 commissione il 24 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1999 (atto n.
3728/ A - relatore sen. Corrao ).
Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5813):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 marzo 1999, con pareri delle commissioni
I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 27 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n.
5813/ A - relatore on. Rivolta).
Esaminato in aula il 24 settembre 1999 e approvato il
7 ottobre 1999.
ALLEGATO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina,
qui di seguito denominate le Parti, desiderosi di rafforzare i legami
di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione
e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno
convenuto quanto segue:
Art.1
Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare
attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi
patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale tra i
due Paesi.
Le due Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel
rispetto della legislazione interna, promuovano la diffusione e
l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte
contraente.
Art. 2
Le due Parti, favoriranno l'avvio e lo sviluppo della
collaborazione accademica tra i due Paesi, compreso lo scambio di
docenti, ricercatori e personalita' della cultura nonche' lo sviluppo
e l'intensificazione della collaborazione reciprocamente vantaggiosa
tra gli istituti scientifici e gli studiosi delle due Parti, lo
scambio informazioni, pubblicazioni e risultati delle ricerche.
Art. 3
Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di
comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al
finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti la cui
realizzazione e' contemplata nel presente Accordo o negli accordi
complementari da esso derivanti.
Art. 4
Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della
musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di
artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne
cinematografiche e altre manifestazioni.
Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello,
rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.
Art. 5
Le due Parti, ove possibile, favoriranno reciprocamente sul proprio
territorio l'attivita' di Istituzioni culturali dell'altra Parte
quali Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni
scolastiche.
Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il
proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in
cui operano.
Art. 6
Le due Parti favoriranno lo studio della lingua e letteratura
dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed altri Istituti
superiori mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.
Art. 7
Le due Parti si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di
giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo
separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio
rilasciati dalle istituzioni scolastiche statati e legalmente
riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio
dell'altra, sempre, che i programmi di studio corrispondano a quelli
vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi
educativi.
Le due Parti si impegnano altresi' ad esaminare la possibilita' di
regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio
rilasciati da Universita' o Istituti universitari dei due Paesi,
sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel
Paese al quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.
Art. 8
Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la
cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e
della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti
settori:
a)sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera;
b) agronomia;
c) agricoltura e tecnologie scientifiche nell'industria
dell'alimentazione;
d) gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione;
e) biotecnologie;
f) scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
g) energia;
h) ricerca industriale ed innovazione tecnologica;
i) nuovi materiali e genio civile;
l) preservazione, sviluppo e Promozione dell'architettura,
dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti;
m) applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze
umane e sociali;
n) ogni altro settore di comune interesse concordato fra le Parti.
Art. 9
In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e
tecnologica potra' concretizzarsi mediante:
a) scambio di visite di professori, ricercatori, esperti e personale
tecnico;
b) scambio di documentazioni e di informazioni di attualita'
scientifica e tecnologica;
c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed ogni
altra manifestazione;
d) concessione di borse di studio post-universitarie per soggiorni
scientifici tecnologici di alto livello;
e) messa in opera di centri, di laboratori e di gruppi di ricerca
congiunti;
f) messa in opera e realizzazione di progetti e di programmi di
ricerca congiunti d'interesse comune;
g) ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica
concordata tra le due Parti contraenti.
Art. 10
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico,
attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari
e ricerche comuni, nonche' le missioni archeologiche dell'altra Parte
operanti nel proprio territorio.
Art. 11
Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti
universitari, laureati ed accademici ricercatori per studi e
ricerche.
Art. 12
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo
dell'istruzione scolastica ed approfondiranno la reciproca conoscenza
dei sistemi educativi in particolare attraverso lo scambio di
esperti.
Art. 13
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed
esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Art. 14
Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della
vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche
attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della
cultura.
Art. 15
Le due Parti favoriranno una stretta collaborazione fra le
reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il
traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi,
beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in
conformita' con la legislazione interna e con la normativa sulla
proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.
Art. 16
le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi
Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di
esperti.
Art. 17
Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i
rispettivi Organismi radio-televisivi.
Art. 18
Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno
deciso di istituire una Commissione Mista culturale ed una
Commissione Mista scientifica incaricate di esaminare rispettivamente
il progresso della cooperazione culturale ed il progresso di quella
scientifica e tecnologica e di approvare Programmi esecutivi
pluriennali. Tali Commissioni Miste si riuniranno alternativamente
nelle rispettive Capitali.
Art. 19
Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima notifica
per iscritto che confermi l'adempimento delle procedure interne
necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 20
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere
emendato per iscritto per mutuo consenso. I relativi emendamenti
entreranno in vigore con le stesse procedure del presente Accordo.
Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo in
qualsiasi momento notificando per iscritto tre mesi prima all'altra
Parte attraverso le vie diplomatiche.
La denuncia del presente Accordo non incidera' sull'esecuzione dei
vari progetti e programmi in corso concordati durante il periodo
della sua vigenza, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente
di comune accordo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Kiev l'undici novembre millenovecentonovantasette in due
originali in lingua italiana e ucraina, entrambi i testi facenti
egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO
REPUBBLICA ITALIANA DELL'UCRAINA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)