Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10-11-1999

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 28 ottobre 1999
Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 162/99). (GU n. 264 del 10-11-1999)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 ottobre 1999;
Premesso che:
l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per
l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con
provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di
seguito: l'Autorita'), siano individuate modalita' e condizioni delle
importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di
trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione
complessiva tra mercato vincolato e mercato libero e che nel medesimo
provvedimento siano stabilite le modalita' e le procedure per
consentire al gestore della rete di trasmissione nazionale, sulla
base degli indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, dello stesso decreto
legislativo, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica
importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese
di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa
tipologia di clienti;
l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che,
con provvedimento dell'Autorita', siano emanate norme sulla
compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica
importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea, tenuto conto
delle condizioni di reciprocita';
con delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito:
delibera n. 62/99), e' stato disposto l'avvio di un procedimento per
la formazione dei provvedimenti di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del
decreto legislativo n. 79/1999, in tema di attivita' di importazione
ed esportazione di energia elettrica;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1
marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del
servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;
la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12
agosto 1999, recante definizione delle modalita' di riconoscimento e
di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione
dell'elenco dei clienti idonei;
Considerato che:
l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, stabilisce
che l'acquirente unico stipuli e gestisca contratti di fornitura, al
fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilita' della
capacita' produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura
di energia elettrica in condizioni di continuita', sicurezza ed
efficienza del servizio, nonche' di parita' di trattamento, anche
tariffario;
l'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 indica
l'obiettivo minimo di apertura del mercato elettrico, stabilendo che
per l'anno 2000 la quota del mercato coperta dai clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, sia non inferiore al 35%;
la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) e gli altri
gestori di rete hanno ricevuto numerose richieste di vettoriamento
per l'importazione di energia elettrica a beneficio di clienti idonei
situati sul territorio nazionale e che, nella maggior parte dei casi,
tali richieste non hanno potuto essere accolte per l'anno 1999 a
seguito della valutazione negativa del Gestore della rete di
trasmissione nazionale in merito alla compatibilita' di tali
vettoriamenti con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento
del sistema elettrico nazionale limitatamente alle linee di
interconnessione con l'estero, tenuto conto anche della capacita'
gia' impegnata dai contratti annuali e pluriennali stipulati
dall'Enel S.p.a.;
da comunicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale,
in data 11 ottobre 1999, risulta che, a decorrere dal 1 gennaio 2000,
si rendera' disponibile una significativa capacita' di importazione a
seguito della scadenza dei contratti annuali e di alcuni contratti
pluriennali stipulati dall'Enel S.p.a.;
negli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva 96/92/CE viene
attuata tenendo conto del principio di sussidiarieta' e nei Paesi non
appartenenti all'Unione europea le discipline dei profili
istituzionali e amministrativi del settore dell'energia elettrica
risultano fortemente differenziate;
Ritenuto che:
al fine di assicurare la parita' competitiva delle aziende
elettriche italiane sul mercato europeo e la promozione della
concorrenza, il Gestore della rete di trasmissione nazionale debba
rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata da
uno Stato membro dell'Unione europea a beneficio di un cliente idoneo
nel caso in cui, nel Paese di produzione, non sia riconosciuta la
stessa qualifica a soggetti della stessa tipologia con livelli di
consumo annuali corrispondenti a quelli del suddetto cliente idoneo;
ai fini della determinazione di un criterio per l'equa ripartizione
complessiva delle importazioni tra mercato vincolato e mercato
libero, si debba fare riferimento agli obiettivi di apertura del
mercato elettrico come definiti dall'art. 14, comma 5, del decreto
legislativo n. 79/1999, in modo da garantire che i benefici derivanti
dalla disponibilita' della capacita' di interconnessione siano
ripartiti in maniera equilibrata tra i due mercati;
sia necessario definire con urgenza modalita' con le quali
verificare le richieste di vettoriamento internazionale per l'anno
2000 ed assegnare la capacita' di interconnessione ai soggetti
interessati, anche mediante l'eventuale attivazione della procedura
di cui all'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
n. 79/1999, qualora la capacita' disponibile risulti insufficiente a
soddisfare la domanda;
al fine della definizione delle modalita' e della procedura di cui
al precedente alinea sia necessario considerare anche le esportazioni
di energia elettrica essendo la capacita' di trasporto
sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;
in relazione alle richiamate differenti discipline del settore
dell'energia elettrica nei Paesi non appartenenti all'Unione europea,
sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti prima di
giungere all'adozione di uno o piu' provvedimenti per la definizione
delle norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia
elettrica importata dai suddetti Paesi;
sia peraltro opportuno, per una maggiore certezza degli scambi
internazionali di energia elettrica, prevedere fin da ora i criteri
ai quali l'Autorita' si atterra' nel definire le norme di cui al
precedente alinea;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
a) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) il decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
c) la deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999;
d) il Gestore della rete di trasmissione nazionale e' il Gestore
della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 79/1999;
e) il cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che acquista
energia elettrica esclusivamente per uso proprio e che ha la
capacita', per effetto del decreto legislativo n. 79/1999, di
stipulare contratti di fornitura di servizi elettrici con qualsiasi
produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero;
f) il punto di consegna e' il punto in cui l'energia elettrica
prodotta viene immessa in rete;
g) il punto di consegna all'estero e' il punto di consegna nel
Paese estero di produzione dell'energia elettrica vettoriata per
l'importazione;
h) il punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica
vettoriata viene prelevata dalla rete;
i) il vettoriamento internazionale e' il servizio di trasporto di
energia elettrica da uno o piu' punti di consegna localizzati in uno
o piu' Paesi ad uno o piu' punti di riconsegna localizzati in altri
Paesi;
j) il programma orario e' il profilo temporale di potenza elettrica
resa disponibile o impegnata ai fini del vettoriamento;
k) il contratto bilaterale di fornitura di energia elettrica e' il
contratto che si stipula tra soggetti fornitori di servizi elettrici
e clienti idonei;
l) l'importazione netta e' il saldo tra tutte le transazioni
commerciali di energia elettrica in importazione ed esportazione tra
ciascun Paese estero e l'Italia, espresso come flusso di potenza;
m) la massima capacita' di trasporto complessiva
sull'interconnessione con l'estero e' la massima capacita' di
trasporto per l'importazione netta sull'insieme delle linee della
rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici
di altri Paesi;
n) l'energia elettrica importabile e' la massima quantita' di
energia elettrica che puo' essere importata in Italia in un dato
periodo di tempo compatibilmente, in ciascun momento, con la massima
capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con
l'estero;
o) la tipologia di cliente idoneo e' una delle tipologie di
soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), nonche', per l'anno
1999, comma 2, lettere a) e b), e, per l'anno 2000, comma 3, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 2.
Modalita' per il rifiuto dell'accesso alla rete di trasmissione
nazionale per l'energia elettrica prodotta in Stati membri
dell'Unione europea.
2.1 Il gestore della rete di trasmissione nazionale, nel caso di
vettoriamento internazionale per l'importazione di energia elettrica
prodotta in uno Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi gli
indirizzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
79/1999, rifiuta l'accesso alla rete di trasmissione nazionale
qualora accerti che, alla data di presentazione della richiesta del
servizio di vettoriamento, un utente, localizzato nello Stato membro
ove e' ubicato il punto di consegna all'estero, appartenente alla
stessa tipologia di cliente idoneo a cui appartiene il soggetto
italiano a beneficio del quale viene importata l'energia elettrica
per cui si richiede il servizio di vettoriamento e caratterizzato da
livelli di consumo annuali di energia elettrica corrispondenti a
quelli di tale soggetto, non ha la capacita' di stipulare contratti
di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista,
operante in uno Stato membro dell'Unione europea.
2.2 Qualora la richiesta di vettoriamento internazionale per
l'importazione di energia elettrica riguardi energia elettrica
immessa in punti di consegna all'estero situati in piu' Stati membri
dell'Unione europea, quanto previsto dal precedente comma 2.1 si
applica con riferimento a ciascuno dei suddetti Stati membri.
2.3 In caso di rifiuto dell'accesso alla rete trovano applicazione
le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n.
13/99.

Art. 3.
Equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato
e mercato libero
3.1 Per l'anno 2000 la massima capacita' di trasporto complessiva
sull'interconnessione con l'estero e' destinata alle importazioni a
favore del mercato vincolato per una quota pari al 65% dell'energia
elettrica importabile, e alle importazioni a favore del mercato
libero per una quota pari al 35% dell'energia elettrica importabile.
3.2 Nel rispetto delle quote di ripartizione previste dal
precedente comma 3.1, il profilo orario della capacita' di trasporto
sull'interconnessione con l'estero disponibile per il mercato
vincolato e' determinato dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, tenuto conto dei profili orari della capacita' gia'
destinata al mercato libero assegnata sulla base delle procedure di
cui al successivo art. 4.
3.3 Nel caso in cui le importazioni a favore del mercato vincolato
risultino inferiori alla quota di cui al comma 3.1, il Gestore della
rete di trasmissione nazionale, previa autorizzazione dell'Autorita',
puo' aumentare la quota destinata al mercato libero compatibilmente
con la massima capacita' di trasporto complessiva
sull'interconnessione con l'estero.
3.4 Nel caso in cui le importazioni a favore del mercato libero
risultino inferiori alla quota di cui al comma 3.1, si applica quanto
previsto al successivo art. 4, comma 4.11.

Art. 4.
Modalita' per la verifica e l'assegnazione della capacita'
di interconnessione richiesta per l'anno 2000
4.1 Entro il 15 novembre 1999, i soggetti che intendono usufruire,
per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per
l'importazione di energia elettrica dall'estero devono presentare al
Gestore della rete di trasmissione nazionale e al gestore della rete
nella quale si trova il punto di riconsegna o, nel caso di
vettoriamento con piu' punti di riconsegna, al gestore della rete in
cui si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai
profili di potenza impegnata posti alla base della richiesta, sia
prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile, apposita domanda
da cui risultino:
a) l'indicazione dei punti di consegna all'estero;
b) l'identita' dei gestori della rete di trasmissione dei Paesi
confinanti con l'Italia che rendono disponibile l'energia elettrica
vettoriata;
c) il programma orario di immissione nelle reti estere dell'energia
elettrica destinata al servizio di vettoriamento internazionale
oggetto della domanda;
d) l'indicazione dei punti di riconsegna in Italia ed il livello di
tensione nominale dei relativi siti di connessione;
e) il programma orario che contrattualmente si richiede di
impegnare nei punti di riconsegna in Italia.
4.2 Alla domanda di cui al precedente comma 4.1 dovranno essere
allegati:
a) copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti
idonei;
b) copia delle dichiarazioni dei gestori della rete di trasmissione
estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale
italiana attestanti che, qualora il soggetto richiedente il servizio
di vettoriamento risultasse aggiudicatario di una capacita' di
trasporto sull'interconnessione, si impegnano a ritirare l'energia
nei punti di consegna all'estero e a renderla disponibile, secondo il
programma di cui alla lettera c) del precedente comma 4.1, ai confini
italiani al Gestore della rete di trasmissione nazionale; in
alternativa, garanzia fidejussoria, ovvero strumento ad essa
equivalente, prestata da istituto bancario, in ordine a tutti gli
oneri connessi e conseguenti all'esecuzione del servizio di
vettoriamento in oggetto, qualora il soggetto richiedente risultasse
aggiudicatario di una capacita' di trasporto sull'interconnessione.
4.3 Entro il 15 novembre 1999, i soggetti che intendono usufruire,
per l'anno 2000, di un servizio di vettoriamento internazionale per
l'esportazione di energia elettrica dall'Italia devono presentare al
Gestore della rete di trasmissione nazionale apposita domanda da cui
risultino:
a) l'indicazione dei punti di consegna in Italia ed il livello di
tensione nominale dei relativi siti di connessione;
b) il programma orario che contrattualmente si richiede di
impegnare nei punti di consegna in Italia;
c) l'indicazione dei punti di riconsegna all'estero;
d) l'identita' dei gestori della rete di trasmissione dei Paesi
confinanti che ritirano l'energia elettrica vettoriata;
e) il programma orario che contrattualmente si richiede di rendere
disponibile ai confini italiani da parte del Gestore della rete di
trasmissione nazionale.
4.4 Alla domanda di cui al precedente comma 4.3 dovranno essere
allegati:
a) copia dei contratti bilaterali di fornitura con i clienti
idonei;
b) copia delle dichiarazioni dei gestori della rete di trasmissione
estera direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale
italiana attestanti che, qualora il soggetto richiedente il servizio
di vettoriamento risultasse aggiudicatario di una capacita' di
trasporto sull'interconnessione, si impegnano a ritirare, al confine
italiano, l'energia elettrica vettoriata dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale, secondo il programma di cui alla lettera e)
del precedente comma 4.3; in alternativa, garanzia fidejussoria,
ovvero strumento ad essa equivalente, prestata da istituto bancario,
in ordine a tutti gli oneri connessi e conseguenti all'esecuzione del
servizio di vettoriamento in oggetto, qualora il soggetto richiedente
risultasse aggiudicatario di una capacita' di trasporto
sull'interconnessione.
4.5 Il Gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso
dello svolgimento della sua attivita', secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999.
4.6 Le domande di vettoriamento internazionale non conformi alle
disposizioni di cui ai precedenti commi da 4.1 a 4.4 sono
irricevibili.
4.7 Entro il 22 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione
nazionale verifica che le richieste di vettoriamento internazionale
ricevute:
a) soddisfino, nel caso di importazioni da Stati membri dell'Unione
europea, le condizioni previste dall'art. 2 del presente
provvedimento;
b) siano compatibili con la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale, considerando ogni
richiesta indipendentemente dalle altre, sulla base dei criteri
definiti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3.1, della
deliberazione n. 13/99.
L'esito delle verifiche viene comunicato all'Autorita'.
4.8 Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento
internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma
4.7, risulti compatibile con la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la massima
capacita' di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione,
tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento
e della capacita' impegnata da contratti di importazione di energia
elettrica gia' stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore
della rete di trasmissione nazionale, entro il 10 dicembre 1999:
a) per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma
4.1, per cui l'unico punto di riconsegna o, nel caso di vettoriamento
con piu' punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in
relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della
richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile,
e' localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale, e
per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma 4.3,
trasmette ai soggetti richiedenti una proposta contrattuale secondo
le modalita' previste dalla deliberazione n. 13/99;
b) per le richieste di vettoriamento di cui al precedente comma
4.1, per cui l'unico punto di riconsegna, o nel caso di vettoriamento
con piu' punti di riconsegna, il punto di riconsegna per il quale, in
relazione ai profili di potenza impegnata posti alla base della
richiesta, sia prevista la maggiore energia elettrica vettoriabile,
non e' localizzato nell'ambito della rete di trasmissione nazionale,
comunica al gestore della rete in cui si trova il suddetto punto di
riconsegna che, con riferimento alle verifiche di cui al precedente
comma 4.7, nulla osta all'invio di una proposta contrattuale al
soggetto richiedente.
4.9 Qualora l'insieme delle richieste di vettoriamento
internazionale, risultate compatibili ai sensi del precedente comma
4.7, risulti non compatibile con la salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale o con la massima
capacita' di trasporto disponibile sulle linee di interconnessione,
tenuto conto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento
e della capacita' impegnata da contratti di importazione di energia
elettrica gia' stipulati alla data del 19 febbraio 1997, il Gestore
della rete di trasmissione nazionale ne informa l'Autorita', gli
altri gestori di rete interessati ed i soggetti richiedenti.
4.10 Nel caso di cui al comma precedente, il gestore della rete di
trasmissione nazionale applica il provvedimento concernente modalita'
e condizioni delle importazioni, che sara' emanato dall'Autorita' ai
sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
n. 79/1999.
4.11 Qualora, in esito o successivamente alla procedura di cui al
precedente comma 4.8 o successivamente all'applicazione di quanto
previsto al precedente comma 4.10, dovesse rendersi disponibile, per
l'anno 2000, capacita' di trasporto sull'interconnessione con
l'estero, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ne da'
preventiva informazione. I soggetti che intendono usufruire di tale
capacita' presentano domanda conforme a quanto previsto ai precedenti
commi da 4.1 a 4.4. La capacita' disponibile e' assegnata sulla base
dell'ordine di ricevimento delle richieste da parte del Gestore della
rete di trasmissione nazionale.

Art. 5.
Norme transitorie e finali
5.1 Fino alla conclusione della procedura di cui al precedente art.
4, non e' autorizzata la stipula di contratti di vettoriamento
internazionale di energia elettrica per periodi successivi al 31
dicembre 1999.
5.2 Le richieste di vettoriamento internazionale presentate prima
dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano
valide ai fini delle verifiche di cui al precedente art. 4, comma
4.7, a condizione che, entro il termine del 15 novembre 1999, vengano
integrate con la documentazione prevista al precedente art. 4, commi
da 4.1 a 4.4, oppure, se gia' complete, a condizione che i soggetti
richiedenti inviino, entro il medesimo termine, un'attestazione atta
a confermare il loro interesse per un servizio di vettoriamento
internazionale per l'anno 2000.
5.3 In nessun caso le richieste di vettoriamento internazionale
presentate e non accolte prima dell'entrata in vigore del presente
provvedimento ed i contratti di vettoriamento internazionale
stipulati successivamente al 19 febbraio 1997 costituiscono titolo a
priorita' o a condizioni di maggior favore in relazione alla
procedura di cui all'art. 4.
5.4 Con successivo provvedimento, l'Autorita' definira', ai sensi
dell'art. 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.
481, uno specifico corrispettivo applicabile ai vettoriamenti
internazionali, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della
rete di trasmissione nazionale per la garanzia della capacita' di
trasporto sull'interconnessione, ad integrazione dei corrispettivi di
vettoriamento previsti dalla deliberazione n. 13/99.
5.5 Con successivo provvedimento, l'Autorita' definira' le norme
sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica
importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea da applicarsi
a partire dal 1 gennaio 2001, in applicazione dei criteri di seguito
elencati:
a) impegni di tutela ambientale equivalenti a quelli assunti
dall'Italia e dall'Unione europea in materia di limitazione delle
emissioni di gas serra e di altri agenti inquinanti;
b) liberta' degli scambi e transiti di energia elettrica, affinche'
non siano lesi gli interessi dell'economia nazionale e delle imprese
nazionali operanti nel settore elettrico;
c) condizioni di reciprocita' quanto al riconoscimento ai clienti
finali della capacita' giuridica di concludere contratti bilaterali
di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore,
distributore o grossista.
5.6 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Milano, 28 ottobre 1999
Il presidente: Ranci