IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, attuativo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Visto l'art. 54, comma 5, dello statuto di autonomia;
Vista la delibera in data 19 dicembre 1997 con la quale il
consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento della legge
7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto rettorale n. 150/int del 22 dicembre 1997 con cui
veniva emanato il regolamento, dell'Universita' "Ca' Foscari", in
materia di procedimenti amministrativi e ne era stata fissata, per il
1 febbraio 1998, l'entrata in vigore, salvo gli articoli 6, 7 e 8 la
cui attuazione rimaneva sospesa in attesa del parere della
commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la rettorale n. 1676 del 23 dicembre 1997, con la quale il
regolamento e' stato trasmesso alla commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, relativo al regolamento di attuazione dell'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, pervenuto con nota del 14
settembre 1998;
Vista l'opportunita' di effettuare le modifiche richieste dalla
commissione predetta al regolamento di cui alla legge n. 241/1990;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato il regolamento, dell'Universita' "Ca' Foscari" di
Venezia, di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nel testo allegato che fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 2.
E' autorizzato l'invio dell'allegato regolamento, al Ministero
della giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Venezia, 19 ottobre 1999
Il rettore: Rispoli
ALLEGATO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241,
RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCE DIMENTO AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINI STRATIVI.
Art. 1.
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi
promovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, di competenza degli
organi e degli uffici dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia,
nonche' il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2. Le unita' organizzative, comunque denominate, ed i termini per
la conclusione dei procedimenti, sono indicati nella tabella dei
procedimenti amministrativi allegata al presente regolamento
(allegato A), di cui fa parte integrante.
Art. 2.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento e' la persona a cui e' affidata
la responsabilita' della unita' organizzativa competente a svolgere
l'istruttoria della procedura e gli altri adempimenti inerenti al
singolo procedimento. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo'
affidare per iscritto la responsabilita' dei procedimenti
amministrativi ad altra persona avente idonea qualifica funzionale.
2. L'interessato al provvedimento deve essere informato del
nominativo del responsabile del procedimento e delle modalita' di
conclusione del procedimento stesso (allegato B).
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal
presente regolamento, dallo statuto e dagli altri regolamenti
dell'Universita', dalle disposizioni organizzative e di servizio e
dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento
universitario.
In particolare provvede:
a) all'acquisizione d'ufficio dei documenti gia' in possesso
dell'amministrazione ed all'accertamento d'ufficio dei fatti, stati e
qualita' che la stessa amministrazione o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare;
b) all'applicazione, in tutti i casi espressamente non vietati,
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive disposizioni
sull'autocertificazione e sulla presentazione di atti e documenti;
c) ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352.
Art. 3.
Partecipazione al procedimento
1. Il responsabile del procedimento deve dare notizia dell'avvio
del procedimento e del termine entro il quale deve essere concluso,
mediante comunicazione personale (allegato B) contenente le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenire, nonche' ai soggetti individuati o facilmente
individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento.
2. La ricevuta di cui al successivo art. 4, comma 2, ha valore di
comunicazione di avvio del procedimento, qualora non diversamente
indicato nella ricevuta stessa.
3. Il responsabile del procedimento e' tenuto inoltre a dare
comunicazione di ogni atto o fatto di rilevante interesse per i
soggetti interessati, compresi i soggetti intervenuti ai sensi
dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, durante la fase
procedurale e comunque prima dell'adozione del provvedimento
conclusivo.
4. Nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita',
nonche' quando per il rilevante numero degli interessati o per
l'indeterminabilita' degli stessi la comunicazione risulti, per tutti
o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, il
responsabile del procedimento provvede mediante avviso pubblico
all'albo dell'Universita'.
5. I destinatari della comunicazione, o delle forme sostitutive di
essa, ed i soggetti indicati nell'art. 9 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, hanno facolta' d'intervenire nel procedimento, ai sensi degli
articoli 10 e 11 della stessa legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Qualunque forma d'intervento nel procedimento deve avvenire, in
ogni caso, almeno dieci giorni prima del termine previsto per
l'adozione del provvedimento.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai casi
indicati nell'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i quali
resta ferma la disciplina dettata dallo stesso art. 13.
Art. 4.
Decorrenza del termine iniziale
1. Il termine iniziale del periodo di tempo previsto per
l'emanazione del provvedimento decorre:
a) per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui l'unita'
organizzativa responsabile abbia notizia certa del fatto da cui sorge
l'obbligo a provvedere ovvero dalla data fissata nei bandi o nelle
comunicazioni pubbliche; qualora l'atto propulsivo promani da altra
amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento dell'atto stesso da parte dell'unita' organizzativa;
b) per i procedimenti a iniziativa di parte, dalla data di
ricevimento della domanda regolare e completa da parte del
responsabile del procedimento. Qualora la domanda sia irregolare o
incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
all'interessato entro trenta giorni (allegato C), indicando le cause
dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questo caso il termine
iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata e
completata.
2. All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata
all'interessato, in caso di richiesta espressa, una ricevuta
contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e le altre indicazioni richieste dalla legge e dal
presente regolamento.
Art. 5.
Termine finale
1. I procedimenti amministrativi si concludono con un provvedimento
espresso e motivato ed i termini si riferiscono alla data di adozione
del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla
data di effettuazione della comunicazione.
2. I procedimenti non elencati nell'allegato A debbono concludersi
nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza, nel termine di trenta giorni.
3. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge per la formazione del silenziorigetto o del
silenzioassenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione puo' adottare la propria determinazione esplicita.
4. Nei casi di procedimenti analoghi da applicarsi nei confronti di
una molteplicita' di utenti, gli atti sono posti in essere senza
soluzione di continuita'.
Il responsabile del procedimento definisce il piano di lavoro, che
e' portato a conoscenza degli interessati, indicando il termine
iniziale del primo atto, la tempistica di quelli successivi ed il
termine finale dell'atto relativo all'ultimo provvedimento.
5. Nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba
essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, il termine
rimane sospeso per il tempo impiegato per l'adempimento stesso.
6. Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si debba
sentire obbligatoriamente il parere di un organo consultivo esterno o
si debbano acquisire atti o valutazioni tecniche di organi o enti
appositi, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il termine finale e' sospeso fino all'acquisizione dei
relativi atti. Di tale circostanza e' data notizia all'interessato
(allegato D).
7. Nei casi in cui sia obbligatorio accedere a organi esterni per
il controllo preventivo sugli atti o per la loro approvazione viene
considerato termine finale la data di inoltro dei provvedimenti al
competente organo, fermo restante l'obbligo di comunicazione
all'interessato (allegato E) dell'avvenuta conclusione della
procedura da parte dell'organo stesso.
8. Qualora non sia obbiettivamente possibile concludere il
procedimento entro i termini o attuare quanto previsto nel precedente
comma, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
tempestiva e motivata (allegato F) ai destinatari del provvedimento
finale ed a coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento
stesso, anche mediante idonee forme di pubblicita'.
Art. 6.
Esclusione dal diritto di accesso
1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24,
comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992,
i documenti inerenti a:
a) la salute delle persone, gli accertamenti medico legali, le
condizioni psicofisiche ed i test psicoattitudinali;
b) i procedimenti penali, disciplinari e di dispensa dal servizio,
fino ad emanazione del provvedimento conclusivo;
c) i lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di
concorso ed i documenti presentati dai partecipanti fino all'adozione
del provvedimento conclusivo;
d) gli elenchi delle ditte o persone invitate alle gare espletate
nell'ambito dell'attivita' contrattuale, prima del termine di
presentazione delle offerte; gli atti delle gare stesse, fino
all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione; i documenti e i
progetti presentati dalle ditte o persone non aggiudicatarie;
e) gli atti oggetti di vertenza giudiziaria la cui divulgazione
potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione
potrebbe concretizzarsi violazione del segreto istruttorio.
2. Per tutti i procedimenti indicati al precedente comma viene
garantita la visione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria
al richiedente per curare o per difendere i propri interessi
giuridici, dandone comunicazione al titolare del diritto alla
riservatezza.
3. Non possono essere rilasciate copie dei progetti presentati da
terzi nell'ambito dell'attivita' contrattuale, ivi compresi quelli
del contraente non allegati all'atto negoziale.
4. Valgono i vincoli di riservatezza derivanti da rapporti
contrattuali nel campo della ricerca, delle analisi e prove nonche'
quelli relativi alla salvaguardia del diritto d'autore e
d'invenzione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e' ammesso, nel termine di quindici giorni, reclamo al
rettore, che decide entro trenta giorni dalla presentazione del
reclamo. Il ricorso al rettore non pregiudica, per decorso dei
termini, la proposizione del ricorso giurisdizionale previsto
dall'art. 25, comma 5, legge n. 241/1990.
6. Le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso debbono riportare integralmente il disposto del precedente
comma 4.
ALLEGATI
omissis