IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 11, della citata legge 6
dicembre 1991, n. 394, il quale dispone, tra l'altro, che il
direttore del parco nazionale puo' essere nominato dal Ministro
dell'ambiente con contratto di diritto privato stipulato per non piu'
di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei
all'esercizio all'attivita' di direttore di parco, istituito e
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, il cui art. 2, comma 26,
demanda al Ministro dell'ambiente il compito di determinare, con
proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, "i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente
articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali";
Ritenuta la necessita' di procedere in senso conforme al dettato
dell'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Decreta:
Art. 1.
Albo degli idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco
E' istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio
conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio
dell'attivita' di direttore di parco.
Art. 2.
Iscrizione nell'albo
All'albo di cui al precedente articolo sono iscritti i direttori di
parco in carica alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre
1999, n. 426, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di
cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 14 aprile 1994.
Hanno diritto all'iscrizione all'albo, salvo quanto previsto dal
successivo art. 5, coloro che hanno domicilio in Italia e sono
ritenuti idonei sulla base delle disposizioni del presente decreto.
Art. 3.
Ammissione alla procedura concorsuale
per l'iscrizione all'albo
Il Ministro dell'ambiente, con cadenza biennale, provvede ad
indire, con proprio decreto, il bando del concorso per titoli per
l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attivita' di
direttore di parco.
Il bando del concorso deve contenere l'indicazione dei titoli di
studio, di servizio e scientifici, valutabili con l'indicazione del
punteggio compreso fra un minimo ed un massimo, rispettivamente
corrispondente.
Vengono iscritti all'albo coloro che riportano, per ciascuna
categoria dei titoli di cui al precedente comma, un punteggio non
inferiore al minimo previsto nel bando e, complessivamente, un
punteggio pari alla somma dei punteggi minimi assegnabili a ciascuna
categoria di titoli.
Per l'ammissione alla procedura concorsuale e' necessario aver
conseguito un diploma di laurea; al diploma di laurea e' equiparato
il servizio reso, per almeno quattro anni, in qualita' di direttore
di Ente parco nazionale o regionale.
Art. 4.
Giudizio di idoneita'
Il giudizio di idoneita' e' formulato, sulla base della valutazione
dei titoli, da una commissione nominata con decreto del Ministro
dell'ambiente e composta da un magistrato amministrativo, che la
presiede, da un professore universitario in discipline
economicogiuridiche, da un professore universitario in disciplina
naturalisticoambientale, da un presidente di un ente parco nazionale
e dal direttore del servizio conservazione della natura.
Art. 5.
Onorabilita'
Non possono essere iscritti all'albo coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici
uffici e coloro che si trovano in stato di interdizione temporanea o
di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese;
b) sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione;
c) sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi;
d) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva
non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena
detentiva non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'economia pubblica ovvero per delitto non colposo commesso
nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto
previsto dall'art. 166 del codice penale;
e) sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale
e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Art. 6.
Cancellazione e sospensione dall'albo
Il Ministero dell'ambiente, se accerta la sopravvenienza di una
delle cause preclusive all'iscrizione, sentito l'iscritto, dispone la
cancellazione dall'albo con proprio decreto motivato e notificato
all'interessato.
Il Ministro dell'ambiente, quando accerta fatti che compromettono
gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di
direttore di parco, sentito l'interessato, puo' disporre la
sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 1999
Il Ministro: Ronchi
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 338