IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 maggio 1988,
n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2 e l'art. 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990
pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990, recante: "Linee guida per il contenimento delle
emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei
valori minimi di emissione" ed in particolare l'art. 5;
Vista la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione
integrata dell'inquinamento;
Visto l'accordo volontario stipulato in data 15 giugno 1999 fra
l'Assovetro, il Ministero dell'ambiente, con il quale l'industria del
vetro piano e cavo, rappresentata dall'Assovetro, si e' impegnata a
ridurre i consumi specifici di energia e di acqua industriale, la
produzione di rifiuti solidi nonche' anche le emissioni inquinanti in
attuazione della delibera CIPE del 3 dicembre 1997 concernente le
misure da adottare in base agli impegni contratti con il protocollo
di Kyoto;
Considerato che l'industria del vetro cavo e piano ha gia'
realizzato interventi migliorativi per il contenimento delle
emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti derivanti dai forni
fusori, conseguendo riduzioni di emissioni di ossidi di azoto e di
ossidi di zolfo maggiori di quelle richieste dal decreto del Ministro
dell'ambiente 12 luglio 1990, ma, in alcuni casi, non raggiungendo le
riduzioni di emissioni di polveri totali prescritte dal medesimo
decreto;
Considerato altresi' che gli interventi che presentano un miglior
rapporto costoefficacia per il raggiungimento di una sostanziale
riduzione di tutti gli inquinanti emessi in atmosfera sono
realizzabili in occasione della ricostruzione dei forni fusori e che
comunque la realizzazione di interventi, sia primari sia secondari,
in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili cosi'
come definite dalla direttiva 96/61/CE, puo' condurre a miglioramenti
ambientali sostanzialmente maggiori di quelli richiesti dalla citata
normativa vigente;
Ravvisata pertanto l'opportunita' di differire il termine, di cui
al citato decreto 12 luglio 1990, per l'adeguamento delle emissioni
di polveri degli impianti per la produzione di vetro cavo e piano,
solo a fronte della realizzazione di interventi in linea con
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili di cui alla
direttiva 96/61/CE, con modalita' e tempi tali da non pregiudicare il
processo di miglioramento ambientale pianificato dalle regioni;
Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espressa nella seduta del 18
giugno 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. I termini, previsti nell'art. 5 del decreto ministeriale 12
luglio 1990, per l'adeguamento delle emissionidi polveri totali degli
impianti di produzione di vetro cavo e piano, esistenti al 1 luglio
1988, sono differiti al 31 dicembre 2002, a condizione che:
la realizzazione degli interventi sugli impianti comporti, per
tutti gli inquinanti emessi in atmosfera, il rispetto di limiti di
emissione coerenti con l'applicazione delle migliori tecniche
disponibili di cui alla direttiva 96/61/CE;
le modalita' e i tempi di realizzazione degli interventi non
pregiudichino il processo di miglioramento ambientale perseguito
nella pianificazione regionale in materia di qualita' dell'aria.
2. I titolari degli impianti di cui al comma 1 che intendono
avvalersi del termine di adeguamento ivi indicato, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, una
istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche
tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli
impianti o delle singole linee, descriva le modalita' e i tempi per
la realizzazione di interventi sugli impianti in coerenza con le
condizioni definite al comma 1.
L'autorita' competente, tenuto conto dello stato dell'ambiente e
della pianificazione regionale, autorizza con prescrizioni la
continuazione delle emissioni indicando il termine ultimo per la
realizzazione degli interventi, che non puo' comunque superare il 31
dicembre 2002.
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 1999
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 343