IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 771 del codice della navigazione come sostituito
dall'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i
documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;
Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 213, che
dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei
velivoli, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in
conformita' della normativa emanata in materia dalla Comunita'
economica europea;
Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 con cui e' stata
recepita la direttiva CEE n. 80/51 del 20 dicembre 1979, come
modificata dalla successiva direttiva CEE n. 83/206 del 21 aprile
1983, in materia di limitazioni delle emissioni sonore degli
aeromobili subsonici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 9
gennaio 1984;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n.
461, con cui si e' provveduto al recepimento nell'ordinamento interno
dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione
relativa all'Aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre
1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come
integrato dalla predetta legge 13 maggio 1983, n. 213, e con
particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali
dell'allegato XVI "Protezione dell'ambiente";
Vista la direttiva del Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989
sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili
a reazione, inserita nell'allegato D (direttive da attuare in via
amministrativa) alla legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge
comunitaria 1991), e recepita con decreto interministeriale
(Trasporti e navigazione - Ambiente) del 19 dicembre 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995, con relativo
erratacorrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13
gennaio 1995;
Vista la direttiva del Consiglio CEE 92/14 del 2 marzo 1992, sulla
limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato
16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1,
parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), inserita nell'allegato
E (direttive da attuare in via amministrativa) alla legge 22 febbraio
1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) e recepita con decreto
interministeriale (Trasporti e navigazione - Ambiente) del 28 marzo
1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1995;
Vista la direttiva del Consiglio CE 98/20 del 30 marzo 1998 che
modifica la direttiva 92/14 CEE sulla limitazione dell'utilizzazione
degli aerei subsonici a reazione, inserita nell'allegato D (direttive
da attuare in via amministrativa) alla legge 5 febbraio 1999, n. 25
(legge comunitaria 1998);
Vista la direttiva della Commissione 99/28/CE del 21 aprile 1999
che modifica la direttiva 92/14/CE sulla limitazione
dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della
convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II,
capitolo 2, seconda edizione (1988);
Attesa la necessita', in conformita' del programma di azione della
CE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte a ridurre il
rumore causato dal traffico aereo;
Ritenuta pertanto la necessita' di procedere al recepimento della
direttiva 98/20/CE nonche' della direttiva 99/28/CE che modifica
l'allegato alla direttiva 92/14/CEE;
Decretano:
Art. 1.
1. Il presente decreto integra e modifica parzialmente il decreto
28 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 6
giugno 1995).
Art. 2.
Prima dell'art. 1 del decreto 28 marzo 1995 viene inserito il
seguente articolo:
"Art. 01. - 1. Ai fini del presente decreto, per una migliore
definizione dei concetti nello stesso contenuti, si intende per:
''vettore aereo'', un'impresa di trasporto aereo titolare di una
licenza di esercizio valida;
''licenza di esercizio'', un'autorizzazione, rilasciata ad
un'impresa, che consenta di effettuare trasporti aerei di passeggeri,
posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;
''vettore aereo comunitario'', un vettore aereo titolare di una
licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro
conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992 sul rilascio delle licenze ai vettori
aerei;
''flotta complessiva di velivoli subsonici civili a reazione'',
tutti i velivoli subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo
dispone, di sua proprieta' oppure in base a qualsiasi tipo di accordo
di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno".
Art. 3.
1. L'art. 2 del decreto 28 marzo 1995 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Ai velivoli di nazionalita' extracomunitaria elencati
nell'allegato non si applica l'art. 1, commi 1 e 2 purche':
a) questi velivoli subsonici civili a reazione, muniti di
certificazione acustica secondo le norme specificate nell'allegato 16
della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I,
parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), abbiano operato verso
aeroporti della Comunita' durante un periodo di riferimento di dodici
mesi tra il 1986 e il 1990, scelto di comune accordo con gli Stati
interessati e;
b) questi velivoli siano stati iscritti nel registro della
rispettiva nazione in via di sviluppo, indicata nell'allegato,
nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati
direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da
persone fisiche o giuridiche stabilite in detta nazione.
2. L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un
velivolo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica
stabilita in un Paese diverso da quello menzionato per detto velivolo
nell'allegato".
Art. 4.
1. All'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e commi 2 e 3, del decreto
28 marzo 1995, il termine "compagnia aerea" e' sostituito da "vettore
aereo".
2. Il comma 5 e' sostituito come segue e vengono aggiunti i commi
5-bis e 5-ter:
"5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, le
amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo possono
limitare la radiazione dal registro aeronautico dei velivoli che non
rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16, ad
una percentualeannuale massima pari al 10% della flotta complessiva
dei velivoli subsonici civili a reazione di un vettore aereo
comunitario.
5-bis. Non si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2,
ai velivoli mantenuti nel registro aeronautico conformemente alle
disposizioni di cui al precedente comma 5.
5-ter. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia stata applicata ai velivoli iscritti nel
registro di un Paese terzo una esenzione equivalente a quella di cui
ai precedenti commi 5 e 5-bis detta esenzione puo' continuare ad
essere riconosciuta purche' il vettore aereo risponda alle condizioni
prescritte".
Art. 5.
1. All'art. 3, comma 1, del decreto 28 marzo 1995 l'indicazione "Il
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
dell'aviazione civile" e' sostituito con "L'E.N.A.C. (Ente nazionale
per l'aviazione civile), sotto la vigilanza del Ministero dei
trasporti e della navigazione - Dipartimento dell'aviazione civile".
2. Gli allegati al decreto 28 marzo 1995 sono integrati con
l'elenco di cui alla direttiva 98/20/CE, come modificato dalla
direttiva 99/28/CE del 21 aprile 1999, allegato al presente decreto.
Art. 6.
1. Le modifiche all'allegato considerato necessario al fine di
garantire la piena conformita' ai principi stabiliti nell'art. 2 del
decreto 28 marzo 1995 sono apportate mediante la procedura definita
nell'art. 9-ter, paragrafo 2 della direttiva 98/20/CE del 30 marzo
1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 1999
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Treu
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
ALLEGATI