Nel primo periodo del punto 4 dell'allegato A al decreto
citato in
epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale sopra indicata, alla pag. 17, dove e' scritto: "Il valore
dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da
confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge,
come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, e' calcolato ai
sensi dell'articoli 2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221", leggasi: "Il
valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo
familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66
della legge, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, e'
calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".