in vigore dal: 26-11-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 23, comma 1, lettera a), del regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto
ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;
Ritenuta la necessita' di stabilire le caratteristiche tecniche ed
i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi
collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita'
da diporto;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della
direttiva n. 83/189/CEE, modificata con le direttive numeri
88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 4830 del 27 settembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della
navigazione;
b) "unita' da diporto": ogni costruzione destinata alla navigazione
da diporto;
c) "apparecchio galleggiante gonfiabile": un mezzo galleggiante
(che non sia imbarcazione di salvataggio, zattera di salvataggio,
salvagente anulare o cintura di salvataggio), destinato a sostenere
un numero determinato di persone che si trovano nell'acqua e di
costruzione tale da conservare la sua forma e le sue caratteristiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comm 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 23, comma 1, lettera a),
del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, e' il
seguente:
"1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo
comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti:
a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di
validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di
soccorso".
- Il testo della legge 21 giugno 1986, n. 317, recante
"Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla
procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.
- Il testo della direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio
del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 109 del 26 aprile 1983.
- Il testo della direttiva n. 88/182/CEE del Consiglio
del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva n.
83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 081 del 26 marzo 1988.
- Il testo della direttiva n. 94/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 recante
seconda modifica sostanziale della direttiva n.
83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 100 del 19 aprile 1994.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli apparecchi galleggianti
gonfiabili, destinati esclusivamente alle unita' da diporto.
Art. 3.
Requisiti
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere conformi al
prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Possono essere inoltre utilizzati a bordo delle unita' da
diporto apparecchi galleggianti gonfiabili di tipo approvato per il
diporto da uno degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo.
Art. 4.
Caratteristiche
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve:
a) avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la
caduta in acqua da un'altezza non inferiore a 6 metri senza subire
danni sia quando racchiuso nella sua custodia che quando gonfiato;
b) essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui
galleggia;
c) avere un dispositivo di galleggiabilita' costituito da camere
d'aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di
gas o aria in pressione, in cui e' suddiviso l'apparecchio;
d) essere costruito in tessuti impermeabilizzati con mescole di
gomma ovvero di materiali sintetici idonei;
e) poter essere gonfiato a mezzo di due bombole a gas compresso
ciascuna dotata di valvola e testina operativa le quali devono poter
essere azionate simultaneamente con un'unica manovra di strappo di un
cavetto od altro mezzo equivalente, da effettuarsi senza dover
previamente estrarre l'apparecchio galleggiante dalla propria
custodia. La forza da applicare per l'azionamento del dispositivo di
gonfiamento non deve essere superiore a 150 N. Il dispositivo di
gonfiamento deve garantire che entrambi i compartimenti raggiungano
la pressione di esercizio alle temperature di --18 C e +65 C. La
valvola della bombola deve essere dotata di dischetto tarato o
sistema equivalente, che si rompa nel caso in cui la pressione del
gas all'interno della bombola superi la pressione di collaudo della
bombola stessa;
f) essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter
resistere alle condizioni di usura che si incontrano in mare. La
custodia con all'interno l'apparecchio galleggiante deve poter
galleggiare per almeno 30 minuti;
g) poter galleggiare per 24 ore consecutive in acqua dolce con
appesa una massa di ferro di 14,5 kg per quante persone l'apparecchio
stesso si intenda abilitare;
h) essere munito di una barbetta di 10 metri di lunghezza e di un
cavetto a festoni in cavo di fibra, saldamente fissato tutt'intorno
all'esterno, entrambe di diametro non inferiore a 14 mm;
i) essere dotato di materiale retroriflettente;
l) essere dotato di valvole di sovrappressione per ogni
compartimento progettate in modo tale che la pressione non raggiunga
un valore superiore a due volte quello di esercizio durante il
gonfiamento a +65 C;
m) in acqua dolce, con uno qualsiasi dei compartimenti sgonfi,
poter essere caricato sui festoni con masse di ferro di 7 kg distanti
tra loro 30 cm, disposti in modo da provocare la massima inclinazione
senza che si immerga l'orlo superiore del tratto perimetrale
corrispondente ai festoni caricati.
2. Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante e'
autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue:
a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro che e'
capace di sostenere in acqua dolce;
oppure
b) dividendo il perimetro esterno dell'apparecchio, espresso in
centimetri, per 30.
3. Non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e orali.
Art. 5.
Marcatura
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve essere marcato in
modo indelebile e leggibile con:
a) nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) numero delle persone che e' autorizzato a portare;
d) istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
e) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con
dichiarazione di conformita' al medesimo;
f) mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
Art. 6.
Revisioni periodiche
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti
a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta
dallo stesso autorizzata.
2. Il controllo verra' certificato da apposita targhetta adesiva
fustellata, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia, recante
la data di controllo ed il nominativo della ditta che l'ha eseguito.
3. Qualora per il gonfiaggio siano usate bombole di gas compresso
di tipo non ricaricabile queste devono essere sostituite dopo nove
anni dalla data di carica.
Art. 7.
Norme transitorie e finali
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili conformi al decreto
ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 338 del 13 dicembre 1977, possono
continuare ad essere utilizzati a bordo delle unita' da diporto fino
a quando non si renda necessaria la loro sostituzione, per cattivo
stato di conservazione.
2. E' abrogato il decreto ministeriale 2 dicembre 1977, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 settembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 365