Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16-11-1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 10 novembre 1999
Modalita' di applicazione della etichettatura energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in
conformita' alle direttive comunitarie 92/75/CE e 97/17/CE.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308, che fa obbligo
ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora
si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai
rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli
apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo
di energia secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle
direttive comunitarie;
Vista la legge 24 aprile 1998 n. 128, legge comunitaria 1995-1997,
ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107, concernente "Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di
energia degli apparecchi domestici", ed in particolare l'articolo 1,
comma 1, lettera c);
Vista la direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 1997,
che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE
per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
delle lavastoviglie ad uso domestico;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione
comunitaria sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle lavastoviglie ad uso
domestico alimentate dalla rete elettrica.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli
apparecchi che possono essere alimentati anche da tre fonti di
energia.
3. Resta ferma la disciplina relativa alle informazioni riportate
in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1 .

Art. 2.
Norme tecniche di riferimento
1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono
misurati in base a norme armonizzate, i cui numeri di riferimento
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri
di riferimento delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformita' a quanto
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che
recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di
applicazione.

Art. 3.
Definizioni
1. I termini "distributore", "fornitore", "scheda", "altre risorse
essenziali" e "informazioni complementari" sono usati nel presente
decreto nel significato stabilito al comma 1, art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.
Documentazione tecnica
1 . Al fine di consentire la valutazione dell'esattezza dei dati
che figurano sull'etichetta e sulla scheda, la documentazione tecnica
che il fornitore ha l'obbligo di approntare riporta in ogni caso:
a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di
identificarlo univocamente;
c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni riguardanti
le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare
quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;
d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in
base alle norme indicate nell'art. 2;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 5.
Etichetta, scheda informativa
e comunicazioni stampate
1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.
107, e' redatta in lingua italiana ed e' conforme al modello di cui
all'allegato I. L'etichetta e' apposta in modo da essere chiaramente
visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore
dell'apparecchio domestico esposto al pubblico.
2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi
domestici di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire altresi' le
etichette conformi al presente decreto, nonche' una scheda
informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana,
rispondente alle indicazioni dell'allegato II. Tale scheda
informativa e' inserita in tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi
agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano resi disponibili dal
fornitore, e' acclusa al materiale informativo corredato agli
apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle
informazioni contenute nelle etichette e nelle schede da essi
fornite.
3. Il distributore e' tenuto a rendere facilmente consultabili al
pubblico, nonche' disponibili a richiesta, le schede informative di
cui al comma 2 e, qualora l'apparecchio sia esposto al pubblico, ad
apporre l'etichetta come previsto al comma 1 .
4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale
da non consentire di prendere visione dell'apparecchio, e' obbligo
del proponente rendere contestualmente note al potenziale acquirente
tutte le informazioni di cui all'allegato III.
5. La classe di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e
di asciugatura degli apparecchi, indicate sull'etichetta o sulla
scheda, sono determinate in base all'allegato IV.
6. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 maggio 1982 n. 308,
decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui
all'articolo 1 per i quali non sia stata approntata e non sia
disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione
tecnica conforme al presente decreto. Il presente comma non si
applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui
produzione sia cessata prima del 1 febbraio 1999, purche' la data di
cessazione della produzione risulti da una specifica dichiarazione
del fornitore, disponibile presso il distributore.

Art. 6.
Verifiche e controlli
1. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo
sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, previa intesa, di
altre amministrazioni dello Stato nonche' delle autorita' pubbliche
locali competenti per materia. Per le attivita' di verifica tecnica
sulla veridicita' del contenuto delle etichette puo' avvalersi, oltre
che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con
specifico decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro: Bersani

ALLEGATO I (ART. 5 COMMA 1)

PAG. 30

PAG. 31

ALLEGATO II (ART. 5 COMMA 2)

PAG. 32

ALLEGATO III (ART. 5 COMMA 4)

PAG. 33

ALLEGATO IV (ART. 5 COMMA 5)

PAG. 34

PAG. 35