IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997,
ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D;
Vista la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione
comunitaria sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti
per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico,
alimentati dalla rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati
di seguito "elettrodomestici di refrigerazione".
2. Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere
alimentati con altre fonti energetiche, in particolare con
accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso
domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento nonche'
quelli fabbricati in esemplare unico secondo specifiche tecniche
particolari.
Art. 2.
Prescrizioni
1. Gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto del presente
decreto possono essere immessi sul mercato soltanto se il consumo
elettrico dell'apparecchio in questione e' inferiore o uguale al
consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria,
calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I.
2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione
disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea o la persona responsabile della
commercializzazione di tali apparecchi, assicura che ciascun
elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui
al comma 1.
Art. 3.
Marcatura di conformita' CE
1. Allorche' gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi
sul mercato, essi devono recare la marcatura "CE", che attesta la
conformita' dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente
decreto. Essa figura nell'allegato III ed e' apposta in maniera
visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di
refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio.
2. Nel caso di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati
anche da altre disposizioni, relative ad aspetti diversi e che
prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa puo' essere
apposta solo se gli apparecchi sono conformi alle norme del presente
decreto e delle altre disposizioni.
3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione
europea, che si avvale della facolta' di scegliere un diverso regime
da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali
disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente nella
documentazione che accompagna gli elettrodomestici di refrigerazione,
le disposizioni comunitarie cui si e' uniformato.
4. Le procedure di valutazione della conformita' e gli obblighi
relativi alla marcatura "CE" degli elettrodomestici di refrigerazione
sono stabiliti nell'allegato II.
5. E' vietato apporre, sugli elettrodomestici di refrigerazione,
marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la
presentazione tipografica della marcatura "CE". Altre marcature
possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio,
sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la
marcatura "CE" resti visibile e leggibile.
Art. 4.
Autorita' competente
1. L'autorita' competente per l'attuazione del presente decreto e'
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo
sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato si puo' avvalere, previa intesa, di
altre amministrazioni dello Stato nonche' delle autorita' pubbliche
locali competenti per materia.
Art. 5.
Funzioni dell'autorita' competente
Verifiche e controlli
1. L'autorita' competente di cui all'art. 4 svolge le seguenti
funzioni:
a) controlla gli elettrodomestici di refrigerazione immessi sul
mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al
presente decreto;
b) promuove presso la Commissione europea le iniziative per
l'accertamento del difetto di conformita' degli elettrodomestici di
refrigerazione ai requisiti del presente decreto;
c) nel caso di marcatura CE apposta illegittimamente, obbliga il
fabbricante od il suo mandatario autorizzato stabilito nella
Comunita', o comunque la persona responsabile dell'immissione
dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario, a
rendere il prodotto conforme ed a porre fine alla violazione,
adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o
vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure
garantire che esso sia ritirato dal mercato.
2. Al fine di verificare la conformita' degli elettrodomestici di
refrigerazione alle prescrizioni del presente provvedimento, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
facolta' di disporre verifiche e controlli; per le attivita' di
verifica tecnica puo' avvalersi, oltre che dei propri laboratori,
anche dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto.
Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le
disposizioni vigenti.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativamente ai
prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati,
anche con metodo a campione, presso il costruttore e i depositi
sussidiari del costruttore, nonche' presso i grossisti, gli
importatori e i commercianti. A tal fine e' consentito alle persone
incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di magazzinaggio dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo di campioni per l'esecuzione di esami e
prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati
all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli
elettrodomestici di refrigerazione.
5. Ferma restando l'adozione dei provvedimenti previsti al comma 1,
lettera c), i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento
delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato
il mancato rispetto dei requisiti di cui al presente decreto. I
campioni per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita',
sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo.
Art. 6.
Notifiche
1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che
comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici
di refrigerazione e' motivato ed e' notificato entro il termine di
sessanta giorni ai soggetti interessati che sono contestualmente
informati dei ricorsi giurisdizionali possibili e dei termini entro i
quali detti ricorsi debbono essere promossi.
2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che
comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici
di refrigerazione e' comunicato tempestivamente alla Commissione
europea.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro: Bersani
ALLEGATO I (ART. 2, COMMA 1)
ALLEGATO II (ART. 3, COMMA 4)
ALLEGATO III (ART. 3, COMMA 1)