Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16-11-1999

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 10 novembre 1999
Indizione del bando per la selezione di soggetti intermediari per l'attuazione di progetti pilota nel settore del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma
della disciplina relativa al settore del commercio;
Vista la delibera CIPE del 21 aprile 1999 con la quale sono stati
assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 8 miliardi di lire per la realizzazione di progetti
pilota nel settore del commercio, finalizzati alla sperimentazione di
nuove strutture di distribuzione/somministrazione o alla
rivalutazione ed alla integrazione della struttura distributiva nei
centri storici o sezioni omogenee degli stessi, alla luce della
riforma del settore;
Considerato che la suddetta delibera CIPE prevede che per
l'attuazione dei citati progetti pilota si deve far riferimento, per
quanto applicabili, alle procedure concorsuali in uso nei programmi a
cofinanziamento comunitario per l'individuazione del soggetto
attuatore, la selezione dei progetti, la convenzione o il contratto
di finanziamento, le erogazioni, i controlli ed il monitoraggio delle
iniziative;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di
gara, di adeguati soggetti per l'attuazione dei citati progetti
pilota;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione di progetti pilota nel settore del
commercio e dei pubblici esercizi, di cui alla delibera del CIPE n.
65/99 del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 14 luglio 1999, n. 163, finalizzati alla
promozione di iniziative di sostegno alla recente riforma del
settore, e' indetto un bando per la selezione di soggetti
intermediari per l'attuazione di interventi relativi alle seguenti
due linee di attivita':
a) sperimentazione di nuove strutture di
distribuzione/somministrazione;
b) riqualificazione ed integrazione della struttura distributiva
dei centri storici o di parte di essi, colpiti da degrado economico e
ambientale.
2. Per la selezione ed individuazione del soggetto intermediario
gli interessati devono presentare un progetto per l'attuazione di
interventi nell'ambito delle due linee di attivita' di cui al comma
1, illustrando in particolare le modalita' di gestione degli
interventi in favore dei beneficiari finali e quelle di diffusione
dei risultati ottenuti. I progetti devono essere volti alla
concessione di agevolazioni, secondo le modalita' e i criteri degli
aiuti de minimis di cui alla comunicazione della Commissione Europea
96/C 68/06, alle imprese del settore ubicate nelle aree depresse,
nonche' alla realizzazione di servizi comuni.
3. La scelta dei soggetti intermediari sara' volta a garantire il
massimo profitto per i beneficiari finali, e si basera' sui seguenti
elementi:
a) caratteristiche dell'organismo proponente:
I. natura delle attivita';
II. status rispetto ad altri organismi operanti nel settore;
III. efficacia nella gestione di interventi analoghi precedenti,
ove esistenti;
IV. capacita' di mobilitare altri organismi nel settore di
intervento;
V. credibilita' nei confronti degli ambienti socioeconomici;
b) modalita' di attuazione dell'intervento;
c) ricadute economiche, dirette ed indirette ed impatto valutabile
sui beneficiari finali;
d) congruita' dei costi di gestione.
4. Ai fini dell'identificazione dei soggetti intermediari vengono
formate, da una Commissione nominata con decreto del Direttore
generale per il coordinamento degli Incentivi alle Imprese del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite
graduatorie dei progetti presentati, una per ciascuna delle due linee
di attivita'. La posizione nella graduatoria di pertinenza di ciascun
progetto e' determinata sulla base del punteggio complessivo ottenuto
come sommatoria dei punteggi conseguiti in relazione a ciascuno degli
elementi di valutazione di cui al comma 3. La griglia dei punteggi
attribuibili ai citati elementi di valutazione e' fissata dalla
Commissione medesima.
5. I costi totali di progettazione, gestione e monitoraggio
dell'intervento non devono superare complessivamente il 5%
dell'importo dell'intervento stesso. Gli oneri previsti per
l'attivita' di diffusione dei risultati ottenuti gravano sullo
stanziamento previsto e non rientrano nella predetta percentuale
massima. Nel caso in cui l'intervento preveda anche la realizzazione
di servizi comuni il costo riferito a quest'ultima attivita' non puo'
superare il 20% del costo complessivo dell'intervento.

Art. 2.
1. I rapporti tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ed i soggetti intermediari selezionati sono regolati
da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto
giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e
l'intermediario e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi
alla gestione dell'intervento da parte del soggetto intermediario
sulla base del progetto presentato da quest'ultimo, compresa la
facolta' del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle
risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo
nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che
le modalita' e la sequenza temporale di erogazione delle risorse
stanziate.
2. Le risorse a disposizione sono ripartite tra le due linee di
attivita' di cui all'art. 1, comma 1, nel modo seguente:
a) lire 5 miliardi (2.582.284,49 euro) per la linea sperimentazione
di nuove strutture di distribuzione/somministrazione;
b) lire 3 miliardi (1.549.370,70 euro) per la linea
riqualificazione ed integrazione della struttura distributiva dei
centri storici o di parte di essi, colpiti da degrado economico e
ambientale.
3. Le modalita' di trasferimento delle risorse dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato al soggetto
intermediario assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e
di pagamento a saldo.
All'atto della stipula della convenzione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa un acconto al
soggetto intermediario pari al 7% dello stanziamento per la relativa
linea di attivita'.
I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi
sulla base della prevista attuazione della linea di attivita', sono
effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sulla base di apposite domande di pagamento
predisposte dal soggetto intermediario con riferimento a spese
effettivamente sostenute dai beneficiari dell'aiuto. Il Ministero
provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine
non superiore a due mesi dal ricevimento della domanda di pagamento
redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella
predetta Convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei
pagamenti intermedi non puo' superare il 95% del totale delle risorse
stanziate.
Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da
parte del soggetto intermediario e approvazione da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
apposita relazione finale di esecuzione.

Art. 3.
1. Possono presentare la loro candidatura le associazioni di
imprese del settore, in possesso dei seguenti requisiti:
a) struttura consolidata nel tempo (costituita ed effettivamente
funzionante da almeno cinque anni);
b) pluriennale esperienza nel settore e/o campo di attivita' in cui
si realizzeranno gli interventi;
c) capacita' amministrative (in termini di qualificazione del
personale e di gestione dei fondi);
d) presenza o rappresentativita' sull'intero territorio nazionale
con almeno 50.000 imprese del settore del commercio e dei pubblici
esercizi;
e) adeguato coinvolgimento degli ambienti socioeconomici
direttamente interessati all'attuazione dell'intervento;
f) sufficienti doti di solvibilita'.
2. Possono altresi' presentare la loro candidatura le societa' di
servizi le cui azioni o quote siano possedute per oltre la meta' da
un'associazione avente i requisiti di cui al comma 1. In tal caso i
requisiti di cui alle lettere c) ed f) del citato comma 1 devono
comunque essere soddisfatti dalla societa' di servizi che presenta la
candidatura.
3. Per quanto riguarda le doti di solvibilita' di cui alla lettera
f) del comma 1, al soggetto intermediario potra' essere chiesto di
fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse,
anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria
(bancaria od assicurativa) di importo corrispondente.
In relazione alla capacita' amministrativa di cui alla lettera c)
del comma 1, il soggetto intermediario deve dimostrare
preventivamente di possedere (o essere in grado di disporre di)
risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al
controllo dell'intervento. A tal fine e' richiesta l'indicazione
nominativa del personale (interno o esterno) che sara' impegnato
nell'intervento accompagnata dalla specificazione del ruolo che sara'
ricoperto e dal relativo curriculum professionale, nonche' la
designazione di un responsabile, adeguatamente qualificato,
dell'attuazione dell'intervento.
4. Il soggetto intermediario non puo' delegare a terzi o
subappaltare la gestione e la responsabilita' dell'intervento ne'
puo' essere, direttamente o indirettamente, fornitore dei servizi o
dei prodotti oggetto di finanziamento nell'ambito dell'intervento.

Art. 4.
1. I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura
per l'attuazione, alternativamente, di interventi per una delle linee
di attivita' di cui all'art. 1, comma 1, entro venti giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente decreto. Le candidature devono essere
presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 unicamente
tramite raccomandata a/r indirizzata al Ministero dell'industria,
commercio e artigianato D.G.C.I.I. via del Giorgione, 2b - 00147
Roma. Sulla busta deve essere indicato quanto segue: "Progetti pilota
nel settore del commercio". Le candidature che perverranno
successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in
considerazione.
2. Alla candidatura deve essere allegata una presentazione del
soggetto proponente e del progetto che si intende realizzare sulla
base dello schema di cui all'allegato n. 2.
In particolare la presentazione deve contenere:
a) una prima parte relativa all'organismo proponente, con
particolare riguardo alla struttura organizzativa e all'esperienza
maturata nel settore di riferimento;
b) una seconda parte relativa al progetto, con l'indicazione del
tipo di azione da intraprendere, delle motivazioni alla base
dell'intervento, del contesto di riferimento e della relativa analisi
dei suoi punti di forza e di debolezza, degli obiettivi e delle
finalita' da perseguire, della durata dell'intervento (massimo
trentasei mesi), dei risultati attesi, e con la descrizione analitica
degli aspetti sia gestionali che tecnici legati all'attuazione
dell'intervento.
Nel caso di candidatura presentata da societa' di servizi la prima
parte deve essere riferita anche all'associazione che detiene oltre
la meta' delle azioni o quote della societa' stessa.
Il progetto deve essere altresi' corredato della tabella
finanziaria relativa all'intervento, riportante il costo totale
(eventualmente ripartito per anno nel caso in cui l'attuazione
dell'azione e' prevista in piu' anni), la quota a carico dei privati
e la quota coperta dalle agevolazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro: Bersani

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