L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 20 ottobre 1999;
Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 -
Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia
vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999;
Considerato che, al titolo III (modalita' applicative) punto 4
della sopracitata delibera, l'Autorita' ha disposto che: "Ai fini
della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i
prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a
seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche
offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di
principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorita', nel caso di
pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro
caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la
clientela, puo' consentirne il computo ai fini della verifica del
vincolo di Price cap.";
Considerato che l'ammissibilita' dei pacchetti tariffari ai fini
della verifica del vincolo di Price cap, ai sensi della menzionata
disposizione, e' condizionata dalla presenza di una fattispecie, la
destinazione ad una larga diffusione presso la clientela, che
necessita della preventiva definizione di criteri e di modalita'
applicative;
Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria
Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del
regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. L'ammissibilita' di un pacchetto tariffario, preventivamente
autorizzato, ai fini della verifica del vincolo di Price cap deve
essere oggetto di specifica richiesta da parte di Telecom Italia.
2. Ai fini dell'ammissibilita' di cui al precedente comma 1, per
pacchetti orientati ad una larga diffusione presso la clientela, si
intendono i pacchetti tariffari che siano potenzialmente in grado di
produrre effetti riduttivi della spesa per almeno il 60% dei clienti
del mercato di riferimento.
3. Ai menzionati fini i mercati di riferimento sono: il mercato
residenziale composto da clienti che hanno sottoscritto un
abbonamento ISDN o PSTN di tipo residenziale; il mercato affari
composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN
di tipo affari.
4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da una
informativa dettagliata sui segmenti di clientela del mercato di
riferimento ai quali l'offerta e' rivolta, riguardante la consistenza
e le caratteristiche di consumo di tali segmenti di clientela
rispetto al mercato di riferimento, nonche' la distribuzione degli
effetti potenziali dell'offerta sulla spesa dei clienti dello stesso
mercato di riferimento. L'Autorita' puo' richiedere le ulteriori
informazioni necessarie per la verifica dell'ammissibilita'.
5. Telecom Italia, per ciascun pacchetto ammesso, deve fornire ogni
anno dettagliate informazioni sulla diffusione e gli effetti prodotti
sulla spesa dei clienti, nonche' le informazioni di cui al comma 4,
al fine di consentire all'Autorita' la verifica della sussistenza
della condizione di cui al comma 2.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom
Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 20 ottobre 1999
Il presidente: Cheli